questioni processuali e comuni alle sezioni
QUESTIONI PROCESSUALI 1. COMPETENZA
14. ESECUZIONE FORZATA
Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO.
M. (RUGGIERO STEFANO) contro R. (SIRACUSA SERGIO) Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2017
079 ESECUZIONE FORZATA - 001 IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l’esecuzione forzata - Insussistenza – Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all’accesso al giudizio di legittimità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze.
In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può derivare il potere del giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed è sempre ammesso, pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 474, Costituzione art.
24
Costituzione art. 111
Massime precedenti Vedi: N. 24691 del 2020 Rv. 659765 - 01
Sez. 3 - , Sentenza n. 28047 del 14/10/2021 (Rv. 662578 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:
ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) Z. (ZAULI CARLO) contro A. (GAMBERINI ALBERTO) Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 27/01/2017
079 ESECUZIONE FORZATA - 114 DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Falsa attestazione del creditore sulla mancanza di dichiarazione da parte del terzo - Conseguenze.
079 ESECUZIONE FORZATA - 115 MANCATA E OMESSA
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA In genere.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, se il creditore attesta falsamente, ma per errore scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest'ultimo non compare all'udienza appositamente fissata dal giudice dell'esecuzione, il credito pignorato deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c.; al contrario, se la falsa attestazione riguardo alla mancata dichiarazione del terzo dipende da colpa o dolo del creditore, il credito pignorato non può ritenersi non contestato e l'assenza all'udienza del terzo - che può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, astretto all'obbligo di correttezza di cui all'art. 88 c.p.c., dichiari al giudice di avere ricevuto la dichiarazione negativa - non produce gli effetti della "ficta confessio" di cui all'art. 548 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88 Cod. Proc. Civ. art. 547
Cod. Proc. Civ. art. 548, Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01, N.
12113 del 2013 Rv. 626401 - 01
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 02)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.
T. (ZENI CLAUDIA) contro C.
Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018
079 ESECUZIONE FORZATA - 216 EFFETTI - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE - Nullità o irregolarità degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti - Dovere di diligenza dell'acquirente - Irrilevanza.
In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti
l'acquisto, ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929
Massime precedenti Conformi: N. 18312 del 2014 Rv. 632103 - 01
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021 (Rv. 662641 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.
C. (MASSARELLA FERDINANDO) contro I. (SANNINO GIOVANNI) Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/01/2018
079 ESECUZIONE FORZATA - 144 PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE - Esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Contenuto - Illegittima decisione sull’“an” dell’esecuzione - Natura - Decisione sommaria - Conseguenze - Rimedio esperibile - Introduzione del giudizio di merito - Necessità.
L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art.
615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ.
art. 616, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 com. 1, Massime precedenti Conformi: N.
7402 del 2017 Rv. 643692 - 01, N. 15015 del 2016 Rv. 642689 - 01
Sez. 3 - , Sentenza n. 27688 del 12/10/2021 (Rv. 662607 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.
C. (BOZZANO ALFREDO STEFANO) contro C. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/05/2018
079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario - Accertamenti in sede del relativo giudizio di cognizione - Legittimità del precetto - Sussistenza - Momento determinante - Sussistenza del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata - Accertamento - Criteri.
Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e
dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Conformi: N. 2259 del 1978 Rv. 391660 - 01
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29188 del 20/10/2021 (Rv. 662642 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore:
TATANGELO AUGUSTO.
M. (PIZZOLI GIANCARLO) contro J. (SCICOLONE MARCO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2017
079 ESECUZIONE FORZATA - 200 RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Esecuzione sospesa a seguito di opposizione all’esecuzione - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, anche se resa in sede di legittimità ex art. 384 comma 2 c.p.c.
Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al riguardo la comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato consegua ad una decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 624, Cod. Proc. Civ.
art. 627
Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2, Massime precedenti Vedi: N. 8683 del 2017 Rv. 643842 - 01