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questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI 1. COMPETENZA

9. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 2 -, Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:

CRISCUOLO MAURO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) C. (BARBIERI PASQUALE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2019 086 FONTI DEL DIRITTO - 060 "IUS SUPERVENIENS"

FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Sopravvenienza di nuove norme nell'ulteriore corso del giudizio - Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva - Preclusione – Applicazione delle nuove norme da parte del giudice di appello – Sussistenza.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 323 Massime precedenti Conformi: N. 3069 del 1963 Rv. 264721 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 10067 del 2020 Rv. 658015 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

V. (MARZANO STEFANO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/06/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 009 RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza non definitiva – Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – Applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. – Rilevanza della facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. – Esclusione – Fondamento.

La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, entro un anno fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che costituisca ostacolo la previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio dell'impugnazione differita, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a restringere i termini di impugnazione nel caso in cui la prima udienza successiva intervenga prima dello scadere degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 340

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 11857 del 2020 Rv. 658452 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10242 del 2021 Rv. 661061 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29319 del 21/10/2021 (Rv. 662562 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:

TEDESCO GIUSEPPE.

D. (D'ANIELLO MARIO) contro C. (RICCIARDI VALERIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 12/11/2015 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 017 TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla data del deposito in cancelleria.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 066 PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art.

327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 327, Massime precedenti Vedi: N. 24891 del 2018 Rv. 650663 - 01, N. 9546 del 2020 Rv. 658011 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

M. (RANALDI RAFFAELLA) contro A. (BERTI SUMAN FRANCESCO) Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 192 FORMA E CONTENUTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Decorrenza.

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371, Massime precedenti Conformi: N. 11602 del 2002 Rv. 556569 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2516 del 2016 Rv. 638617 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 (Rv. 662446 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore:

BELLINI UBALDO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) P. (TORTORA ADRIANO) contro V. (MANDELLI ROBERTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 207 INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti.

Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ.

art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 6982 del 2016 Rv. 639540 – 01

10. APPELLO

Sez. 2 - , Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:

CRISCUOLO MAURO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (PULITI PAOLO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2016 138 PROVA CIVILE - 178 GIURAMENTO SUPPLETORIO

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Poteri del giudice di appello – Revoca dell’ordinanza di ammissione – Esclusione – Rivalutazione delle prove – Ammissibilità – Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento – Necessità – Esclusione.

Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736, Cod. Civ. art. 2738, Cod. Proc. Civ. art. 240 Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 27563 del 2014 Rv. 634042 - 01, N. 3346 del 1957 Rv.

880603 - 01

11. RICORSO PER CASSAZIONE