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sezione terza e sesta terza

SCRIMA ANTONIETTA

C. (BOLDRINI MARCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/04/2019

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009064/2018 64846601

Massime precedenti Conformi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27054 del 06/10/2021 (Rv. 662512 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA.

C. (MONTELEONE DIEGO) contro C. (AMBROSINI MARIA ROSARIA) Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 28/03/2019

045025 COMUNE - DEMANIO COMUNALE - STRADE Strade comunali - Presunzione di demanialità - Caratteri.

La presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale, di cui all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, ha carattere relativo, e pertanto, ai sensi dell'art. 2728 c.c., dispensa dalla prova colui che intenda giovarsene, onerando la controparte della prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22, Cod. Civ.

art. 2728

Massime precedenti Vedi: N. 15033 del 2020 Rv. 658672 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27169 del 06/10/2021 (Rv. 662463 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

P. (SALERNO GABRIELLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 26/10/2018

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro - Applicabilità d'ufficio ed invocabilità in sede d'appello dell'art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Condizioni.

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere.

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod.

Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 18228 del 2013 Rv. 627542 - 01, N. 3990 del 1978 Rv. 393586 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13902 del 2013 Rv. 626470 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27073 del 06/10/2021 (Rv. 662513 - 01) Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO.

G. (SERVETTI LAURA) contro Z. (CATTANI PAOLO) Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/06/2019

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione del sequestro conservativo presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito nei limiti della pignorabilità - Impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Provvedimento di sospensione della procedura a seguito di opposizione all'esecuzione - Reclamabilità ex art. 624 c.p.c. - Proponibilità dell'appello - Esclusione - Instaurazione della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione - Modalità.

130042 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE In genere.

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, nei limiti della relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.

617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso sospendere il procedimento di attuazione, a seguito di un'opposizione all'esecuzione formalmente proposta dal debitore ai sensi dell'art.

615 c.p.c., l'ordinanza sarà impugnabile con il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., restando comunque esclusa la possibilità di proporre l'appello. In entrambi i casi, solo a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase sommaria, è tenuto (sempre che l'opponente non vi rinunci) a fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la parte interessata, chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative all'eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art.

545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc.

Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5761 del 1999 Rv. 527297 - 01, N. 7402 del 2017 Rv. 643692 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01, N. 15605 del 2017 Rv. 644810 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Termine - Perentorietà - Notifica dopo il decorso del termine di efficacia - Opposizione - Esclusiva deduzione della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. - Conseguenze.

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 67 del 2002 Rv. 551387 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018

066013 DECADENZA - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA' DI REGOLE DELLA PRESCRIZIONE Decadenza - Eccezione - Inapplicabilità della regola “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum”.

All'istituto della decadenza non è applicabile la regola di efficacia dell'eccezione anche oltre i limiti temporali segnati dall'intervenuta decadenza ("quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum"), non potendo rivivere, sotto forma di eccezione, il diritto ormai estinto perché non fatto valere nel termine perentorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23241 del 1969 Rv. 341735 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27057 del 06/10/2021 (Rv. 662645 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA.

C. (NICOLETTI ROMANO FRANCESCO) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ENNA, 23/04/2019

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Collisione riguardante più veicoli - Applicabilità - Condizioni e limiti.

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo diretto, ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti

questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205, DPR 18/07/2006 num. 254 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3146 del 2017 Rv. 642726 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26992 del 05/10/2021 (Rv. 662441 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore:

SCODITTI ENRICO.

D. (BACCI MANUELA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art.

195, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Massime precedenti Conformi: N. 5897 del 2011 Rv. 616210 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26999 del 05/10/2021 (Rv. 662511 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: