4. Le incompatibilità post-carica alla luce degli ultimi interventi in materia
4.4 Difficoltà applicative e debolezze dell’impianto legislativo: casi scelti
4.4.3 Il caso De Gennaro
Un altro caso che ha destato non poche perplessità a riguardo è quello legato alla designazione del nuovo consiglio d’amministrazione della so- cietà partecipata Finmeccanica S.p.A. il 3 luglio 2013 da parte Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha visto l’elezione dell’ex-sottosegre- tario di Stato delegato per la sicurezza della Repubblica, Giovanni De Gennaro, alla carica di Presidente della società, ruolo confermatogli dal Consiglio di amministrazione del Gruppo Finmeccanica il 15 maggio 2014.
La situazione prospettata è stata esaminata dall’Agcm sulla base dell’ar-
ticolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215 verificando, in par- ticolare, quali fossero i settori di attività prevalente della società presso cui doveva essere assunto l’incarico e indagando se sussistessero profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali svolte dall’ex- titolare di carica.
La relazione dell’Autorità di controllo precisa che la valutazione, ol- tre alle specifiche attività effettivamente esercitate dal titolare nel corso del proprio mandato, si è concentrata sull’analisi astratta delle attribuzio- ni della carica governativa, accertandone l’idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l’ente opera in via prevalente, verifican- do altresì se potesse sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l’ente o la società interessati (attraverso ad esempio, il potere di nominarne i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell’ente con il dicastero interessato).
Richiamando alcuni precedenti, il Collegio, con riferimento alla con- nessione, ha ritenuto che l’analisi non potesse esaurirsi nell’accertamen- to della mera coincidenza di materie, ma dovesse essere condotta anche avendo riguardo agli eventuali rapporti giuridici ed economici intercor- renti tra le parti, nonché all’eventuale esercizio di poteri pubblici o di fun- zioni esercitati sulla società o nei settori in cui essa opera. Con riguardo alla prevalenza, l’analisi è stata effettuata considerando il peso dei settori nell’ambito dei quali erano stati rilevati profili di connessione rispetto al complesso delle attività societarie.
L’Agcm ha concluso sostenendo che sotto il primo profilo è stato ac- certato che le funzioni governative svolte non comprendevano poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione nei settori economici di ri- ferimento della società, idonei a sollevare profili di connessione rilevanti ai sensi della legge n. 215/2004; mentre sotto il profilo della prevalenza, anche ipotizzando una connessione con alcune specifiche materie, queste ultime non sono risultate maggioritarie rispetto all’attività complessiva svolta dal gruppo societario né, dai dati di bilancio, si è avuta evidenza
di rapporti contrattuali riferibili alle funzioni dell’ex-titolare, durante il periodo in cui ha ricoperto il proprio incarico di governo40.
Non poche sono state le perplessità sollevate dalla pronuncia dell’Anti- strust, dato che ai sensi della legge 215 del 2004 non è consentito a titola- ri d’incarichi pubblici di potere svolgere funzioni in società “che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta” per dodici mesi dal termine della carica di governo: nonostante l’Autorità abbia va- lutato l’ambito di Finmeccanica, attiva prevalentemente nei settori della difesa e dell’aerospazio, non incompatibile con la delega ai servizi segreti ricoperta da De Gennaro assegnatagli dal governo Monti, conclusasi il 28 aprile 2013, pare difficile ritenere che il campo dell’intelligence sia estraneo
al settore della Difesa in ragione essenzialmente degli scopi che l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica si prefigge41. Ancora una volta l’astrattezza della lettera della legge permette una interpretazione non condivisibile nel merito.
Un ultimo rilievo con riferimento a un meccanismo di responsabilità politica, previsto all’interno della disciplina dei poteri dell’Agcm, pare doveroso: nel caso in cui il procedimento promosso dall’Agcm si con- cluda in una pronuncia di accertamento in ordine alla sussistenza delle incompatibilità, l’articolo 6 della legge 251/2004 prevede che l’Autorità vigili sul rispetto dei divieti conseguenti e promuova nei casi di inosser- vanza: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall’ufficio ad opera dell’Amministrazione competente o di quella vigilante l’ente o l’impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; c) la sospensione dall’iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
40 Agcm, Relazione semestrale sul conflitto di interessi, dicembre 2013, p. 26.
41 Nel nostro Paese il compito dell’intelligence, con la legge 124/2007, è stato affidato al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il cui Direttore generale è nomi- nato direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, e alle due agenzie operative che si occupano delle dimensioni interna (AISI) ed esterna (AISE) della sicurezza nazi- onale. Tali organismi informativi per la sicurezza sono chiamati a garantire l’indipendenza della Repubblica, la salvaguardia delle istituzioni democratiche, la protezione degli inter- essi politici, economici, industriali, militari e scientifici e la sicurezza cibernetica.
Nell’esercizio di tali funzioni, l’Agcm è tenuta ad attivare il meccanismo di responsabilità politica riferendo al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ex art. 6, c. 942.
Ebbene, il richiamato meccanismo di responsabilità politica, suscetti- bile di generare effetti sotto il profilo reputazionale, in particolare con riferimento al rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento, non sembra poter funzionare nei confronti degli ex-titolari di carica. Nei loro confronti la decisione dell’Autorità produce invero effetti assai limitati, in quanto al termine del mandato di governo termina anche quel rapporto fiduciario che motiva l’obbligo di comunicare l’avvenuta violazione ai Presidenti di Camera e Senato43.
4.5 Il decreto legislativo n. 39/2013 recante Disposizioni in