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2. Il conflitto di interessi in Italia dalle elezioni legislative del 1994 alla legge

2.5 Gli obblighi di dichiarazione della legge 20 luglio 2004, n.215

Al fine di consentire all’Autorità il pieno svolgimento delle sue funzioni in materia, la legge prevede una serie di adempimenti preliminari in capo ai soggetti che ricoprano una carica di governo. Si tratta delle dichiara- zioni ex art. 5 che devono essere trasmesse all’Autorità sia in merito alle

eventuali situazioni di incompatibilità in cui versino i titolari, sia in rela- zione alle situazioni patrimoniali sulle quali possano prodursi gli eventua- li effetti di un atto di governo49.

Mentre le dichiarazioni relative alle situazioni d’incompatibilità hanno lo scopo di rendere note all’Autorità di controllo le situazioni ricondu- cibili alle fattispecie di incompatibilità previste ex lege di cui sia titolare il

48 C. Calabrò, Audizione del 4 aprile 2012 presso la I Commissione permanente della Cam-

era dei Deputati (Audizione del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni, dottor Corrado Calabrò, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in ma- teria di conflitti di interessi), p. 4: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stencomm/01/ audiz2/2012/0404/s010.htm

soggetto investito della carica di governo, le dichiarazioni patrimoniali sono invece dirette ad attuare un obbligo di disclosure circa l’assetto patri-

moniale del dichiarante e degli altri soggetti tenuti all’obbligo dichiarati di cui all’art. 5 della legge: più in dettaglio, con riferimento alle dichia- razioni patrimoniali per le quali la norma non prevede espressamente alcuna pubblicità, le due Autorità competenti hanno finora interpretato il silenzio sul punto nel senso che, in mancanza di un’esplicita indicazione normativa le dichiarazioni stesse non potrebbero che avere la natura di una confidential disclosure avente la funzione di fornire alle Autorità di controllo gli elementi conoscitivi necessari per gli accertamenti di loro competenza.

Il termine per la presentazione della dichiarazione, complessivamente pari a novanta giorni, è sdoppiato in trenta giorni per la dichiarazione delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 4 della legge, e in ulteriori sessanta giorni per quella concernente i dati relativi alle attività patrimoniali del titolare di una carica di governo, non- ché il coniuge e i parenti entro il secondo grado, comprensive di quelle detenute nei tre mesi precedenti l’assunzione della carica, ivi comprese le partecipazioni azionarie e le relative variazioni, anch’esse oggetto di dichiarazione.

Più in dettaglio, ogni variazione dei dati patrimoniali, in analogia con quanto previsto per le situazioni di incompatibilità, deve formare og- getto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione. Il formulario contiene, al riguardo, delle precisazioni circa la comunicazio- ne delle variazioni che intervengano rispetto alle dichiarazioni iniziali, nell’ottica di evitare che ogni pur minima modifica del patrimonio po- tesse determinare un obbligo di comunicazione all’Autorità. In tal senso, in relazione alle partecipazioni azionarie, le variazioni che siano derivanti da un’unica transazione o da una sequenza di transazioni devono essere comunicate solo nel caso in cui superino la soglia di venticinquemila euro relativamente a ciascuna società partecipata. Quando, invece, si tratti di

variazioni relative alle partecipazioni tramite imprese controllate, la co- municazione all’Autorità è condizionata al superamento di una soglia più elevata, pari a centomila euro.

Al fine di consentire all’Autorità lo svolgimento delle funzioni attri- buitele in materia di conflitto di interessi, la legge dispone che, quando le dichiarazioni non siano rese o risultino non veritiere o incomplete, il titolare di carica di governo, qualora non ottemperi a specifica richiesta da parte dell’Autorità, incorra nel reato ex art. 328 c.p.. Verificate tali ir-

regolarità, l’Autorità ne dà comunicazione documentata alle competenti autorità giudiziarie e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Ca- mera dei deputati (art. 8, c. 2 della legge)50.

É utile nondimeno considerare che il sistema delle dichiarazioni patri- moniali assicura solo parzialmente la possibilità di un’applicazione effica- ce della legge: infatti, il presupposto essenziale affinché l’Autorità possa efficacemente esercitare i propri compiti di accertamento e controllo è rappresentato dalla conoscenza completa delle situazioni patrimoniali non solo dei titolari di carica di governo ma anche dei loro più stret- ti congiunti, ovvero coniuge e parenti entro il secondo grado. Tuttavia, sebbene l’articolo 5, comma 6 della legge n. 215/04, preveda che le di- chiarazioni patrimoniali siano rese «anche dal coniuge e dai partenti entro il secondo grado», la norma non prevede alcuna sanzione in capo a tali soggetti allorquando non forniscano dette dichiarazioni. Difatti, l’artico- lo 8, comma 2 della legge prevede in capo al solo titolare della carica di governo il ricorrere dell’ipotesi di reato di cui all’articolo 328 c.p. ("Ri- fiuto ed omissione di atti d’ufficio") per il caso che le dichiarazioni non siano rese o risultino non veritiere o incomplete e il titolare medesimo non abbia ottemperato, nel termine fissato, alla specifica richiesta formu- lata dall’Autorità.

Infine il regolamento adottato dall’Agcm ha inteso facilitare la trasmis- sione delle dichiarazioni da parte dei congiunti e dei parenti entro il se-

condo grado, prescrivendo che esse, pur rese da questi ultimi, vengano tuttavia trasmesse all’Autorità dal titolare, in capo al quale viene quindi di fatto rimesso l’onere della relativa comunicazione. Tale previsione rego- lamentare, pur agevolando l’onere di trasmissione e semplificando l’atti- vità dell’Autorità in relazione alla gestione del flusso di informazioni, in quanto consente di interloquire con il solo titolare della carica di governo, lascia impregiudicata la questione relativa alla concreta possibilità di esi- gere le dichiarazioni patrimoniali da coniuge e parenti entro il secondo grado del titolare, nonché la questione della responsabilità eventualmente derivante dall’omessa comunicazione.

2.5.1 I moduli e i formulari

Secondo una logica di generale semplificazione degli adempimenti e di omogeneità delle informazioni, l’Autorità ha disciplinato le modalità di presentazione delle previste dichiarazioni predisponendo appositi moduli e formulari per le dichiarazioni di incompatibilità e delle attività patrimo- niali e partecipazioni societarie. In particolare, i Moduli per la dichiarazione di incompatibilità richiedono l’indicazione dei dati anagrafici del titolare, del

coniuge e dei parenti entro il secondo grado, consentendo in tal modo all’Autorità di avere un quadro completo dei soggetti che, ai sensi dell’ar- ticolo 5 della legge, sono tenuti, in un momento successivo, a rendere le dichiarazioni per le attività patrimoniali.

Con riferimento poi alla trasmissione dei dati sulle attività patrimoniali, l’Autorità ha predisposto un apposito Formulario per la dichiarazione delle attività patrimoniali e le partecipazioni in società. Il formulario, richiamando

la definizione di patrimonio adottata nel regolamento, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad una persona fisica o giuridica, si articola in prospetti ri- guardanti, rispettivamente, le partecipazioni in società, le imprese con- trollate, le partecipazioni di cui sono titolari tali imprese controllate e le altre attività patrimoniali (in particolare, beni immobili e beni mobili

registrati). Nel formulario è inoltre indicato che, in sede di dichiarazione iniziale, devono essere comunicate tutte le partecipazioni detenute alla data della dichiarazione, nonché quelle detenute nei tre mesi precedenti l’assunzione della carica di governo da parte del titolare (conformemente a quanto disposto dall’art. 5, c. 2 della legge n. 215/04)51.

2.6 Organi e procedure di accertamento dei conflitti di inte-