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4. Le incompatibilità post-carica alla luce degli ultimi interventi in materia

4.4 Difficoltà applicative e debolezze dell’impianto legislativo: casi scelti

4.4.2 Il caso Meocci

Un altro caso, di competenza dell’Agcom, che ha sollevato non poche perplessità da parte della dottrina sulla debolezza inibitoria della discipli- na, legata indissolubilmente all’inidoneo impianto sanzionatorio previsto dalla legge 251 del 2004, è quello relativo alle vicende dell’ex-direttore generale dell’azienda di Stato RAI, Alfredo Meocci, il cui incarico è stato oggetto di disamina di legittimità in virtù del suo passato da membro dell’Agcom.

La vicenda ha inizio a seguito dell’elezione, a maggioranza del CdA32, di Alfredo Meocci quale Direttore generale della azienda di Stato RAI il 5 agosto 2005, nonostante l’ammonimento dell’Authority sull’illegittimità della nomina. L’autorità, iniziato il procedimento il 21 dicembre 2005, ha dichiarato il 27 aprile 2006 l’incompatibilità di Alfredo Meocci in base alla legge 481 del 1995, che vieta per un periodo di quattro anni immedia- tamente successivo alla cessazione del ruolo di componente dell’Agcom di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione o di impiego con le imprese operanti nei settori che sono di competenza del Garante, rientrando la RAI in questo ambito ed avendo questi rico- perto il ruolo di componente dell’Autorità dal 1998 al 2005. Contestual- mente alla dichiarazione di incompatibilità, l’Autorità ha comminato alla Rai una multa pari a 14,3 milioni di euro e allo stesso Meocci per 374mila euro, come era stato proposto dagli uffici incaricati dell’istruttoria33. Ap- pare evidente che l’Autorità non ha operato in maniera preventiva, nel caso di specie evitando una nomina illegittima come dimostrato dagli

32 Il consiglio dell’Authority si espresse a scrutinio palese con cinque voti a favore dell’incompatibilità di Meocci (il presidente e i quattro commissari del Centrosinistra) mentre un commissario (Enzo Savarese uscì) e gli altri tre (Giuliano Urbani, Gennaro Malgieri, Angelo Maria Petroni, Giovanna Bianchi Clerici e Marco Staderini) votarono contro l’incompatibilità. Il 7 marzo 2011, in merito al caso Meocci, sono stati condannati dalla Corte dei conti al risarcimento di undici milioni di euro i consiglieri Rai Gennaro Malgieri, Angelo Maria Petroni, Giovanna Bianchi Clerici e Marco Staderini e l’ex-minis- tro Domenico Siniscalco.

33 A tale decisione la RAI e Meocci si opposero presentando ricorso al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato. In entrambe le sedi, rispettivamente il 20 luglio e il 20 dicembre 2006, i giudici confermarono la correttezza di quanto stabilito dall’Agcom.

esiti processuali, in ragione degli scarsi mezzi sanzionatori in suo potere. Una menzione merita inoltre l’ipotesi in cui gli ex-titolari di Governo riassumano incarichi operativi – dai quali gli stessi si erano dimessi in os- servanza del divieto ex articolo 2, commi 1 e 3, della legge – in società da

loro controllate antecedentemente all’assunzione della carica governativa e di cui abbiano conservato il controllo nel corso del mandato.

Nella valutazione di queste fattispecie l’Autorità ha sottolineato che lo scopo del legislatore è quello di escludere in radice anche la mera even- tualità che l’esercizio delle attribuzioni inerenti la carica di governo pos- sa essere influenzato o distorto dall’interesse del titolare a precostituirsi benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessa- zione dalla carica governativa. Tale rischio, secondo l’impostazione adot- tata dall’Autorità, appare difficilmente configurabile laddove l’ex-titolare assuma (o riassuma) funzioni di gestione imprenditoriale all’interno di società dal medesimo controllate. Pertanto, in sede di applicazione della disciplina delle incompatibilità post-carica, si sostiene necessario tener conto del fatto che, essendo consentito (durante il mandato governati- vo) il mantenimento della proprietà azionaria, in tali casi l’ulteriore even- tuale beneficio derivante dall’assunzione di una carica societaria dopo la scadenza del mandato, non debba essere considerato, verosimilmente, un vantaggio conseguito in forza della funzione governativa esercitata, quanto piuttosto una diretta conseguenza della posizione di controllo già detenuta sulla società34.

Sul punto tuttavia, pur riconoscendo la ragionevolezza della tesi soste- nuta dall’Autorità, sembra35 che la richiamata impostazione operi innan- zitutto, una forzatura dell’ordine dei criteri ermeneutici descritti all’art. 12 delle preleggi che consente di risalire alla ratio legis solo in via suppletiva,

per chiarire il contenuto letterale di una norma la cui interpretazione non

34 Agcm, V Relazione semestrale sul conflitto di interessi, 2007, p. 13.

35 C. Marchetta, La legislazione italiana sul conflitto di interessi, la legge 20 luglio 2004, n.

sia univoca36. Nel caso di specie, l’interpretazione letterale dell’articolo 2, comma 4, non sembra lasciare aperti margini interpretativi in quanto, così formulata, pare essere univocamente destinata a vietare l’assunzione di cariche in società che operano prevalentemente in settori connessi con l’incarico di Governo, senza alcuna possibilità di distinguere fra società già controllate dal titolare di carica e società estranee al suo patrimonio37. Al di là di tale dato formale, tuttavia, parte della dottrina38 sostiene che dalla fattispecie in esame non siano del tutto assenti profili di inopportu- nità in ordine alla riassunzione , dopo la cessazione della carica di gover- no, di incarichi di gestione in aziende anche proprietarie. Difatti, pur se in questo caso l’assunzione della carica societaria non è visibilmente legata all’esercizio “infedele” delle funzioni governative, nulla esclude che ciò possa astrattamente verificarsi sotto altra forma: ad esempio nel caso in cui il soggetto, giovandosi delle relazioni intessute nello svolgimento dell’incarico di governo di particolare prestigio (per esempio Presidente del Consiglio e/o Ministro degli esteri), le funzioni governative possano essere esercitate in modo da agevolare rapporti di affari dei propri soci in cambio dell’appoggio al controllo societario di un’impresa dalla cui attività si possa avere un ritorno in termini non solo economici ma anche politici.

Particolare attenzione è stata sollevata inoltre da parte delle Autorità circa le esclusioni testuali relative alle incompatibilità post-carica, nei con- fronti dei quali le suddette Autorità non hanno potuto far altro che pren- dere atto dei limiti intrinseci della legge, segnalando la questione al Par- lamento. Più in dettaglio l’articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004, nell’assoggettare al divieto ivi previsto le cariche in enti pubblici e in società lucrative fa tuttavia salve le cariche e gli uffici pubblici (art. 2, c.

36 In questo senso Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2454 del 07-04-1983, rv 427318. e Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5128 del 06-042001, rv. 545665.

37 C. Marchetta, La legislazione italiana sul conflitto di interessi, la legge 20 luglio 2004, n.

215 - Orientamenti applicativi, criticità e prospettive di riforma, cit., p. 161.

38 C. Marchetta, La legislazione italiana sul conflitto di interessi, la legge 20 luglio 2004, n.

1, lettera a, della legge), le cariche e gli uffici assunti in enti pubblici a carattere culturale e assistenziale (ma anche in enti di culto e in enti-fiera) ed, infine, le cariche ricoperte in enti senza scopo di lucro e in imprese individuali.

Tali esclusioni, a parere del Collegio, male si adattano ad alcuni casi concreti nei quali il Governo conserva rilevanti funzioni di vigilanza e controllo, compreso il potere di nominare propri rappresentati negli or- gani di gestione di determinati enti pubblici e privati. Il problema si pone, in particolare, per gli incarichi assunti su conferimento pubblico, nei quali il potere ministeriale di nomina si presta ad essere esercitato in modo pre- ferenziale in favore degli ex-membri dell’Esecutivo che, evidentemente, ricoprono una posizione di maggiore visibilità e talora di vero e proprio privilegio rispetto agli altri soggetti astrattamente concorrenti alla nomi- na.

In tali casi, anche facendo salve le eccezioni in vigore, sarebbe comun- que auspicabile estendere il divieto post-carica, in forma generalizzata, a tutte le cariche o uffici acquisiti per effetto di nomine governative, ovvero effettuate da organi comunque riconducibili alla pubblica amministrazio- ne39.