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4. Le grandi novità della riforma della CIG: il contingentamento degli interventi di sostegno al reddito nelle limitazioni degli interventi di sostegno al reddito nelle limitazioni

4.1. I limiti alla durata e alle ore integrabili

4.2.1. Le causali CIGO

Per quanto concerne partitamente l’intervento ordinario, l’art. 11, d.lgs. n. 148/2015 replica le due causali già previste dall’art. 1, c. 1, lett. a) e b), l. n. 164/1975, e cioè: a) le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa537 e ai dipendenti538, incluse le intemperie stagionali; b) le situazioni temporanee di mercato. La CIGO si conferma quindi un ammortizzatore al quale ricorrere in presenza di causali riferibili a crisi di breve durata e di natura transitoria539.

Su tali causali “tradizionali” è, tuttavia, destinato ad incidere il successivo art. 16 in tema di modalità di concessione della CIGO, secondo

536 V. C.A. Nicolini, Il riassetto delle discipline della cassa integrazione, in ID. (a cura di), Gli ammortizzatori sociali riformati, cit., 34; ID., La cassa integrazione guadagni, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, op. cit., 386.

537 Per un’ipotesi di rigetto della domanda di intervento CIGO per un evento imputabile all’impresa v. T.A.R. Napoli (Campania), sez. III, 26 ottobre 2015, n. 5039, in D&G, 2015; Cons. St., sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2713.

538 Viene meno il riferimento agli operai, di fatto già superato dall’art. 14, c. 2, l. n. 223/1991, che aveva esteso le discipline dell’intervento ordinario anche agli impiegati e ai quadri.

539 V. circ. Inps n. 197 del 2 dicembre 2015, § 2.2, secondo cui il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è rimarcato anche dal quadro generale della riforma, che prevede, anche per la CIGS, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l’attività produttiva, nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all’art. 2, c. 4, che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato.

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cui, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente competente, in luogo delle Commissioni provinciali dell’Inps in passato preposte540. Questa nuova previsione potrà contribuire a mutare, in via indiretta, il modo di intendere le causali medesime giacché la soppressione degli organi collegiali provinciali al cui interno operavano i rappresentanti dei soggetti assicuranti (i datori di lavoro) e assicurati (i lavoratori per mezzo delle parti sociali) avrà il prevedibile effetto di ridimensionarne il ruolo e di comprometterne l’opera di mediazione politica che spesso aveva influito sulle possibilità di concessione dell’intervento, in virtù di interpretazioni elastiche dei criteri ad esso preposti541. Tale previsione inoltre, se letta in uno con quella sui provvedimenti di concessione CIGS, denota il riparto di competenze esclusivo del potere concessorio per gli interventi ordinario e straordinario rispettivamente all’Ente previdenziale e al Ministero del lavoro, con l’attribuzione, nel primo caso, della funzione di decisore unico al funzionario dell’Inps incaricato di deliberare sui presupposti di diritto e di fatto della domanda di CIGO con una cospicua dose di discrezionalità542. In ragione di questa attribuzione di funzioni, il successivo c. 2, dell’art. 16, ha previsto l’adozione di un decreto del Ministero del lavoro per la definizione dei criteri di esame delle domande di concessione. Detto decreto, emanato il 15 aprile 2016 (n. 95422) e, a sua volta seguito dai chiarimenti dell’Inps543, ha reso pienamente operativo, dal 29 giugno 2016, il nuovo procedimento di concessione della CIGO.

Il d.m. n. 95422/2016 ha ribadito i requisiti della transitorietà e della non imputabilità della situazione aziendale, nonché della temporaneità della situazione di mercato che possono determinare la sospensione o la riduzione dell’attività (art. 1), corredando tale enunciazione di una serie di ipotesi esemplificative delle causali CIGO (artt. 3-9).

L’Ente previdenziale, per parte sua, ha chiarito che in ciascuna delle diverse fattispecie è essenziale la valutazione del requisito della transitorietà, da valutarsi, in sede di giudizio discrezionale di ammissione alle integrazioni salariali, sotto il duplice aspetto della temporaneità e della fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva544. A tal fine, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato ricorrono (in linea con l’art. 1 d.m. n. 95442/16) quando è

540 V. combinato disposto degli artt. 16, c. 1 e 46, cc. 1 e 2, lett. a) e b) d.lgs. n. 148/2015 che attribuiscono alla sede dell’Inps territorialmente competente il potere di concedere le integrazioni salariali, in sostituzione della soppressa Commissione provinciale di cui all’art. 8, l. n. 164/1975 per l’industria e di cui all’art. 3, l. n. 427/1975 per l’edilizia.

541 V. C.A. Nicolini, Il riassetto delle discipline della cassa integrazione, cit., 35.

542 Cfr. V. De Michele, I trattamenti integrativi salariali ordinari nel d.lgs. n. 148/2015, in E. Balletti, D. Garofalo (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione guadagni nel Jobs Act 2, cit., 38-39.

543 V. msg. Inps n. 2908 del 1 luglio 2016 e circ. Inps n. 139 del 1 agosto 2016; nonché msg. Inps n. 1856 del 3 maggio 2017.

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prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa e devono essere valutate tenendo conto complessivamente: a) della natura della causale stessa; b) del ciclo di produzione interessato; c) della situazione complessiva del settore e dell’azienda; d) della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.

Come anticipato, la causale, oltre che temporanea, deve anche essere connotata da prospettive di ripresa dell’attività lavorativa545. Tuttavia, considerato che un evento di breve durata potrebbe comportare una stasi durevole, o addirittura definitiva, dell’attività lavorativa, si richiede all’azienda di dimostrare, mediante una rappresentazione probatoria fondata su elementi ed informazioni esattamente riportate, che sin dal momento della presentazione della domanda, sussista una previsione di ripresa546.

Le autorizzazioni alle integrazioni salariali, una volta rilasciate, attribuiscono, infatti, un diritto soggettivo perfetto ai lavoratori interessati, che non viene meno ove nel corso del periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro.

Ne deriva che i singoli lavoratori licenziati e dimissionari non possono essere esclusi dalla fruizione delle prestazioni della CIG sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro547, ma, al contempo, resta il valore sintomatico che tali atti risolutivi spiegano rispetto all’evoluzione della situazione aziendale, in quanto potenziali indici di una gestione di fatto degli esuberi. Essi devono quindi essere opportunamente valutati in occasione delle successive richieste d’intervento al fine di verificare se la causale per la quale viene avanzata la nuova richiesta sia effettivamente riconducibile ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli organici548.

L’evidenziata puntualità delle indicazioni fornite dall’Inps in argomento delinea un quadro che, in uno con l’aggravamento degli oneri procedurali a carico del datore richiedente (anch’essi specificati dalla

545 V. art. 1, d. m. n. 95442/2016; in tal senso si era già espressa la giurisprudenza con riguardo alla disciplina antecedente, v. T.A.R. Napoli, Campania, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 5039, cit.; T.A.R. Potenza, Basilicata, sez. I, 15 maggio 2015, n. 225,; T.A.R. Trento, Trentino Alto Adige, sez. I, 13 aprile 2017, n. 135; Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6512.

546 V. circ. Inps n. 139 del 1° agosto 2016, § 4, lett. b) che chiarisce come questa previsione debba essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa.

547 V. Cass., 16 aprile 2015, n. 7740; Cass., 14 febbraio 2001, n. 2138.

548 Sul punto v. M. Gaetani, M. Marrucci, Il sistema degli ammortizzatori sociali dopo il Jobs Act, cit.,105-106.

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prassi amministrativa in parola), induce a considerare più ridotte le possibilità di ricorso all’integrazione ordinaria549.

Specifiche indicazioni valgono, poi, per il caso di plurimi interventi richiesti da una medesima impresa. Così, ove ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS, stante la diversità di presupposti dei due interventi, la fruizione della prima non incide sulla concessione di quest’ultima, ma dalla richiesta non deve emergere una congiuntura aziendale preesistente. Altrettanto, in caso di ricorso alla CIGO seguita da CdS difensivo deve ritenersi sussistente la prospettiva di ripresa dell’attività, in quanto durante il CdS l’attività prosegue seppure ad orario ridotto ed anzi è possibile di seguito usufruire, ricorrendone i presupposti, di ulteriori 52 settimane CIGO550.

In ogni caso, le situazioni aziendali preesistenti, coeve o comunque prossime alla domanda di CIGO — quali ad esempio l’apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo, l’istanza di fallimento etc. — anche se successivamente emergenti rispetto all’istruttoria, continuano ad essere rilevanti ai fini della decisione della domanda o di un eventuale provvedimento di autotutela in caso di già intervenuto accoglimento.

Anche in merito al terzo requisito, quello della non imputabilità, l’Istituto fornisce ampie delucidazioni, chiarendo, in primo luogo che esso consiste non solo nella involontarietà e nella mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità della sospensione/riduzione all’organizzazione o al programmazione aziendale551. A tale stregua, non deve ritenersi imputabile la contrazione dell’attività in regime di monocommittenza, intesa come organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di un’azienda ad un’altra. Questa particolare situazione organizzativa in cui può trovarsi l’azienda non incide sulla valutazione relativa all’imputabilità al datore di lavoro e quindi non è, di per sé, causa di rigetto della domanda.

Di maggiore complessità si presenta, invece, la situazione di sospensione per le attività in appalto. In estrema sintesi può dirsi che, se le sospensioni dei lavoratori sono determinate dall’esercizio di una facoltà contrattualmente prevista in favore del committente, stante la prevedibilità dell’evento, non è consentito il ricorso alla CIGO; contrariamente, le sospensioni dovute a circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o forza maggiore, in quanto riconducibili all’eccezionalità dell’evento, sono tali da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice e, consentono, la concessione della CIGO.

Con particolare riguardo alla valutazione della temporaneità e della non imputabilità dell’evento in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività

549 V. D. Garofalo, Il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, cit., 126.

550 V. circ. Inps n. 139 del 1° agosto 2016, § 4, lett. b).

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di natura ciclica, anche se riferite ad attività non stagionali, deve essere segnalata una specifica evoluzione della prassi amministrativa. In origine, l’Inps aveva escluso che le aziende soggette a contrazioni dell’orario di lavoro cicliche, anche a carattere stagionale, causate da particolari caratteristiche del processo produttivo, potessero accedere all’intervento di CIGO durante tali soste, giacché in tali ipotesi sarebbe venuta meno la transitorietà della causale, che si ripropone appunto con cadenza ripetuta nel tempo, ma anche in ragione del fatto che la ciclicità della contrazione produttiva può essere sintomo di una non ottimale organizzazione aziendale, e quindi far venir meno anche il requisito della non imputabilità dell’evento, ovvero di un esubero di personale, come tale non integrabile552.

Su tale interpretazione l’Istituto, dopo aver chiesto chiarimenti al Ministero del lavoro, ha tuttavia, mutato orientamento consentendo una importante apertura all’ammissione alla CIGO553 per le aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa durante periodi ricorrenti dell’anno, a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo (es. aziende del settore calzaturiero). Ritenendo, infatti, che le situazioni in parola soddisfino il requisito della transitorietà, ed interrogandosi sulla imputabilità all’impresa delle caratteristiche del processo produttivo di determinati prodotti merceologici, l’Inps ha concluso che non è riconducibile alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell’attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale. Resta comunque fermo che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale mentre, l'andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda554.

La codifica dei requisiti generali di ammissione alla CIGO da parte del d.m. n. 95442555 e della circolare dell’Inps556, si pone nell’ottica di garantirne l’univocità e la standardizzazione, nonché l’omogeneità su tutto il territorio nazionale a dispetto di quanto poteva accadere allorché la loro

552 V. circ. Inps n. 139 del 1° agosto 2016; già Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 497, in Foro amm. (CDS), 2005, 2, 468 (s.m.).

553 V. msg. Inps n. 2276 del 1° giugno 2017.

554 Sempre il msg. Inps n. 2276 del 1° giugno 2017 chiarisce che tale contrazione di attività non deriva dalla negligenza o dalla imperizia dell’imprenditore o dalle modalità organizzative dell’impresa ma dallo stesso settore in cui la stessa opera, dal prodotto e dal mercato di riferimento di per sé ciclico e che tali elementi, connaturati al processo produttivo sono estranei alla gestione economica dell’impresa, non derivando dalla organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore cui non si può imputare, neppure per imperizia o negligenza, la produzione in un settore caratterizzato da andamento ciclico.

555 V. artt. 3-9, d.m. n. 95422/2016.

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applicazione era demandata alle Commissioni provinciali. In tal modo è stato trasposto il secondo criterio direttivo di cui alla delega, che imponeva di considerare anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili, per incentivare la semplificazione e la certezza dell’azione amministrativa557.