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Il requisito dell’anzianità minima presso l’unità produttiva I lavoratori delle categorie così individuate devono possedere, presso I lavoratori delle categorie così individuate devono possedere, presso

2. Le direttrici della riforma della CIG

3.2. Il requisito dell’anzianità minima presso l’unità produttiva I lavoratori delle categorie così individuate devono possedere, presso I lavoratori delle categorie così individuate devono possedere, presso

l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento450, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Il requisito dell’anzianità di lavoro, già richiesto dalla precedente normativa per i soli trattamenti CIGS (ex art. 8, c. 3, d. l. n. 86/1988, conv. in l. n. 160/1988) e in riferimento ad una «anzianità lavorativa» non altrimenti qualificata, viene così esteso anche alla CIGO e riferito alla prestazione effettivamente451 svolta452 nella singola unità produttiva e non già nell’ambito aziendale nel suo complesso.

Viene, altresì, chiarito che ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro, si deve tenere conto, in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante, data la conservazione in capo al lavoratore di tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, nonché, in caso di lavoratori addetti ad un’attività appaltata che nel corso dell’appalto passino alle dipendenze di un’altra impresa subentrante, anche del periodo di impiego

450 V. circ. Inps n. 9 del 19 gennaio 2017 sulla definizione e l’identificazione dell’unità produttiva ai fini del trattamento CIG.

451 V. nota Min. lav. del 19 luglio 2016, ripresa anche circ. Inps n. 9 del 19 gennaio 2017, secondo cui, ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità; infine, in caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore.

452 V. circ. Inps n. 197 del 2 dicembre 2015, § 1.1, nonché dalla circ. Inps n. 9 del 19 gennaio 2017, § 1, che, ai fini della maturazione del predetto requisito soggettivo di anzianità di effettivo lavoro, computano le giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da: ferie, festività, infortunio e maternità obbligatoria; in relazione a quest’ultima si veda specificamente la circ. Inps n. 197/2015, che richiama gli indirizzi in tal senso espressi in giurisprudenza (Cass. 18 novembre 2002, n. 16235 e Cass. 14 gennaio 2003, n. 453) con riferimento all’art. 16, c. 1, l. n. 223/91, nonché circ. Min. lav. n. 24 del 5 ottobre 2015 che ha accolto la medesima soluzione.

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svolto in favore del primo appaltatore453. In tali ipotesi il mutamento della titolarità soggettiva del rapporto di lavoro dal lato datoriale è ininfluente.

La riforma innova quindi sia il concetto di anzianità, che il relativo campo di applicazione con una evidente ratio antielusiva, al fine, cioè, di scongiurare il rischio che i lavoratori siano trasferiti ad hoc presso unità produttive per le quali sia chiesto o programmato l’intervento CIG.

Vi è, tuttavia, un’eccezione a questo principio generale, infatti, in relazione alle sole domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (d’ora in poi EONE) non è richiesta alcuna anzianità lavorativa454.

Quanto, invece, al concetto di unità produttiva sorge il problema di individuarne la nozione precisa ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 148/2015 che ad essa fanno riferimento, nonché con specifico riguardo all’utilizzabilità della stessa con riferimento ai settori della cantieristica edile o per l’installazione di impianti.

Sotto il primo aspetto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità, in sede di applicazione dell’art. 35, St. Lav. (e quindi per tutte le norme che fanno riferimento all’unità produttiva), ha sostenuto che la stessa debba concretizzarsi in una organizzazione autonoma e finanziaria, comprovata dallo svolgimento di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente all’utilizzo di lavoratori ad essa adibiti in via continuativa. In altri termini, l’unità produttiva: a) deve essere funzionalmente autonoma; b) deve caratterizzarsi per la sua sostanziale indipendenza tecnica455; c), deve svolgere un ciclo o una frazione dell’attività produttiva aziendale456.

Sotto il secondo profilo, quello cioè relativo alla identificabilità di una unità produttiva in ciascun cantiere edile o di montaggi industriali, va segnalato che l’Inps457, a dispetto di quanto preannunciato (nella bozza di circolare esplicativa sul tema), non ha previsto alcun distinguo tra il

453 Con tale disposizione il d.lgs. n. 148/2015 ha recepito l’orientamento già seguito dalla prassi amministrativa; v. circ. Inps n. 30 del 2 marzo 2012.

454 La versione originaria di tale previsione dell’art. 1, c. 2, seconda parte, d.lgs. n. 148/2015 che limitava l’eccezione ai soli casi di EONE verificatisi nel settore industriale (comprese le imprese industriali dell’edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei), è stata emendata dall’art. 1, c. 308, l. n. 208/2015 che ha esteso l’ambito della deroga anche alle imprese artigiane a partire dal 1 gennaio 2016.

455 V. circ. Inps n. 9 del 19 gennaio 2017; msg. Inps n. 1444 del 31 marzo 2017; entrambi sull’autonomia funzionale e finanziaria che, secondo l’Istituto, integrano due ipotesi di autonomia alternative e non concorrenti, a differenza di quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lett. t), d.lgs. n. 81/2008.

456 V. Cass., 4 dicembre 2012, n. 21714; Cass., 22 aprile 2010, n. 9558; Cass. 22 marzo 2005, n. 6117; Cass., 6 agosto 2003, n. 11883; Cass., 9 agosto 2002, n. 1221; Cass., 20 luglio 2001, n. 9881; in dottrina, per una sintesi dell’elaborazione in tema di unità produttiva v. F. Ponte, Brevi riflessioni intorno alla nozione di unità produttiva, tra la distribuzione delle tutele e il limite all’applicazione dello Statuto dei lavoratori, in ADL, 2015, 1395 ss.

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settore della cantieristica e quello edile, consentendo, nel primo caso, di poter identificare un’unità produttiva nei cantieri ubicati nella stessa provincia, a prescindere dalla dimensione e dalla durata dei lavori svolti e dalla consistenza delle maestranze ivi utilizzate e, nel secondo, di fare riferimento oltre all’autonomia organizzativa, anche all’esecuzione almeno di un contratto di appalto (potendosi, in mancanza, invocare sempre il criterio della ubicazione endoprovinciale).

L’assenza di un tale chiarimento non consente tuttavia di accogliere de plano questa interpretazione che, ciò nonostante, sembra comunque trovare supporto normativo nell’art. 24, c. 1, l. n. 223/1991, che tra i requisiti identificativi della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale colloca a livello spaziale quello dell’unità produttiva o «in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia».

Contrariamene, la circolare Inps n. 197/2015 ha escluso che rientrino nella definizione di unità produttiva i c.d. cantieri temporanei di lavoro, quali ad esempio quelli impiantati per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti, sembrando residuare solo l’ipotesi del cantiere edile che sia finalizzato all’esecuzione di un appalto458, emergendo come criterio distintivo – negativo – quello della temporaneità del cantiere. Nel dubbio se esso costituisca criterio distintivo autonomo o aggiuntivo rispetto a quello dell’autonomia organizzativa, deve preferirsi l’ipotesi del criterio aggiuntivo459.

Da ultimo l’Inps ha precisato che per l’individuazione dell’unità produttiva nelle aziende di impiantistica industriale si applicano le medesime regole previste per le aziende del settore dell’edilizia ed affini, con ciò chiarendo che per qualificare i cantieri come «unità produttiva» è necessario che la costituzione e il mantenimento degli stessi avvenga in esecuzione di un contratto di appalto e che i lavori devono avere una durata minima di almeno 1 mese460.

Va rimarcato, comunque, che il riferimento all’unità produttiva non tocca il profilo del campo di applicazione della CIGO e della CIGS, prevedendosi per la prima un intervento per settori e non per dimensioni e per la seconda un intervento per settori e per dimensioni, ma aziendali e non per singola unità produttiva461.

458 V. circ. Inps n. 139 del 1° agosto 2016, § 5, che in caso di contratto di appalto verbale richiede una autocertificazione dell’esistenza dello stesso.

459 Cfr. D. Garofalo, Il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in P. Curzio (a cura di), Previdenza ed assistenza sociale, cit., 93 ss.

460 V. circ. INPS n. 139 del 1° agosto 2016, che recepisce l'orientamento ministeriale in questo senso e modifica il precedente contenuto del msg. Inps n. 7336 del 7 dicembre 2015 e di circ. Inps n. 7 del 20 gennaio 2016.

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