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Le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali Stante la finalità precipua di assicurare ai lavoratori una tutela in caso Stante la finalità precipua di assicurare ai lavoratori una tutela in caso

7. Il welfare negoziale dei Fondi di solidarietà bilaterali

7.2. Le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali Stante la finalità precipua di assicurare ai lavoratori una tutela in caso Stante la finalità precipua di assicurare ai lavoratori una tutela in caso

di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le medesime causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, i fondi di solidarietà bilaterali, di qualsiasi tipologia essi siano, devono assicurare la prestazione di un assegno c.d. ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale (ex art. 30). In aggiunta alle prestazioni sostitutive di CIGO e CIGS, il d.lgs. n. 148 prevede, poi, che i compresa la possibilità di avvalersi dell’Inps sulla base di accordi con quest’ultimo; tale attribuzione, che prende atto e al contempo rafforza lo speciale statuto delle PATB, può essere dalle stesse esercitata esclusivamente nel rispetto dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato.

774 V. art. 40, c. 4, d.lgs. n. 148/2015.

775 V. art. 40, cc. 5-6, d.lgs. n. 148/2015, secondo cui a tale Fondo potranno in ogni caso aderire anche i datori di lavoro, in possesso dei prescritti requisiti di accesso, che già fossero coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi; in questo caso - analogamente a quello del passaggio dal FIS ai Fondi bilaterali di nuova costituzione - i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di provenienza a decorrere dalla data di istituzione del Fondo territoriale o dalla data di adesione ad esso, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate e la permanenza dei contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza.

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fondi possano perseguire anche altre finalità nella tutela della disoccupazione, provvedendo ad erogare il c.d. assegno di solidarietà (ex art. 31), nonché prestazioni c.d. ulteriori (ex art. 32), ad esempio volte ad assicurare ai lavoratori tutele integrative, in termini di importi o durate, rispetto ai trattamenti previsti dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero rispetto a trattamenti di integrazione salariale riconosciuti dalla normativa vigente, ma non solo (v. infra)777.

Non tutti i fondi sono tenuti ad erogare le medesime prestazioni, essendo per ciascuno di essi previste misure obbligatorie ed altre facoltative.

Così, i fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26, i fondi alternativi ex art. 27 e il FIS778, ex artt. 28 e 29, d.lgs. n. 148/2015, devono assicurare l’assegno ordinario, di cui all’art. 30, in relazione alle causali CIGO779 e CIGS780 — essendo, tuttavia prevista, rispetto alla disciplina dell’integrazione pubblica, una razionalizzazione delle causali e una durata della prestazione modulata in ragione della causale invocata781.

Quanto ai fondi di cui all’art. 26, essi devono erogare un assegno ordinario, cui si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie782, di importo almeno pari all’integrazione salariale nei limiti di cui all’art. 3, d.lgs. 148/2015, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie e, dunque, nei casi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, situazioni temporanee di mercato (art. 11), riorganizzazione e crisi aziendale (ad esclusione, a decorrere dal 1°

777 V. art. 44, d.lgs. n. 148/2015, applicabile anche per i Fondi, a norma del quale, salvo diverse indicazioni le norme contenute nel d.lgs. n. 148/2015, sono applicabili a tutti i trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, anche se riferibili ad eventi sospensivi o di riduzione iniziati prima dell’entrata in vigore della riforma; su cui cfr. circ. Inps n. 201 del 16 dicembre 2015, § 2.

778 V. art. 7, c. 1, d.i. n. 94343/2016, nonché circ. Inps n. 176 del 9 settembre 2016, § 5.2, che per il FIS prevede l’erogazione dell’assegno ordinario in favore dei lavoratori che siano dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

779 V. art. 11, d.lgs. n. 148/2015.

780 V. art. 21, d.lgs. n. 148/2015, nonché circ. Min. lav. 5 ottobre 2015, n. 24, circ. Min. lav. n. 30 del 9 novembre 2015, art. 7, c. 1, d.i. n. 94343/2016, che esclude dalle causali dell’assegno ordinario da parte del FIS la cessazione anche parziale di attività.

781 Per una schematizzazione cfr. circ. Inps n. 197 del 2 dicembre 2015, § 6, circ. Inps n. 30 del 12 febbraio 2016, § 8.1.

782 L’applicabilità, per quanto compatibile, della normativa in materia di CIGO anche all’assegno ordinario appare alquanto peculiare, giacché tale prestazione è collegata alle causali sia CIGO che CIGS, ed alle relative durate, mentre la disciplina generale di rinvio, in caso di lacune regolative da parte delle fonti istitutive dei Fondi, è esclusivamente quella della CIGO.

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gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa), nonché in caso di CdS difensiva (art. 21).

Per l’individuazione dell’ambito di operatività delle cause integrabili, quindi, va fatto rinvio alle discipline della CIG e ai relativi criteri applicabili, specificati dai decreti ministeriali e dalle circolari attuative, che, a seconda delle varie fattispecie, consentono di «supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendale prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo, ovvero per evitare tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale»783: in tutti i casi, deve sussistere una concreta prospettiva di continuazione dell’attività produttiva.

Le fonti istitutive dei fondi devono poi stabilire la durata massima della prestazione, in misura non inferiore a 13settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste rispettivamente per CIGO e CIGS, dagli artt. 12 e 22. In ogni caso, deve essere rispettata la durata massima complessiva (c.d. tetto cumulativo) prevista dall’art. 4, c. 1 (art. 30, c. 1) e, in virtù del richiamo che quest’ultimo compie all’art. 22, c. 5, anche il computo della durata dei trattamenti per la causale di CdS nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente784. L’Inps ha ulteriormente chiarito785 che, nel rispetto del limite minimo e massimo di durata, ciascun Fondo ben può prevedere durate diverse786. Resta, in ogni caso, da osservare come la durata della tutela offerta possa rivelarsi in concreto di molto inferiore rispetto a quella garantita dalla CIG nei settori da essa protetti, potendosi porre il dubbio di legittimità di siffatto trattamento che risulterebbe diseguale ove i fondi fossero considerati parte del sistema delineato dell’art. 38 Cost. (su cui v. infra)787.

Mentre i suddetti limiti di durata risultano, nel loro insieme, funzionali a garantire l’equilibrio finanziario dei fondi evitando trattamenti eccessivamente lunghi e onerosi, la determinazione della misura dell’assegno ordinario che, come visto, deve essere almeno pari all’integrazione salariale788 — salvo deroghe in melius che ciascun fondo

783 V. circ. Inps n. 201 del 16 dicembre 2015.

784 V. circ. Inps n. 30 del 12 febbraio 2016.

785 V. circ. Inps n. 201 del 16 dicembre 2015, § 6.

786 È, ad esempio, il caso del Fondo Solimare che, a norma dell’art. 6, c.1, del d.i. n. 90401/2015, prevede per l’assegno ordinario una durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore a 12 mesi.

787 Così S. Renga, Cassa integrazione guadagni e testo unico: ossimori e vecchi merletti, cit. 237; nel regime della l. n. 92/2012, v. M. Cinelli, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro. A proposti degli artt. 2-4 della legge n. 92/2012, cit., 26-27.

788 V. circ. Inps n. 201 del 16 dicembre 2015, § 5 che, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. 29/0005956/P del 09 dicembre 2015), ritiene non sia applicabile ai Fondi di solidarietà la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’art. 26 l. n. 41/1986, salvo diversa previsione espressa del

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può disporre — mira a garantire una tutela omogenea tra tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dal settore di appartenenza, e quindi dalla tutela, pubblicistica pura o privatistica spuria, loro riservata da parte dei fondi789.

Deve, poi, ritenersi che, pur in assenza di un esplicito richiamo legislativo, l’assegno ordinario possa essere riconosciuto, su apposita previsione della fonte negoziale collettiva, anche in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro dei settori già coperti dalla CIG, ma la cui soglia dimensionale sia inferiore a quella eventualmente prevista per le integrazioni salariali790.

L’assimilazione tra i beneficiari della CIG e i percettori dell’assegno ordinario si riflette, del anche sulle discipline della condizionalità, del divieto di cumulo con lo svolgimento di altre attività lavorative e dei connessi obblighi di comunicazione.

Così, in virtù del rinvio contenuto al combinato disposto degli artt. 8, c. 2, 30 e 39, d.lgs. n. 148/2015, trovano applicazione anche in caso di erogazione dell’assegno ordinario le norme in tema di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del fruitore, che determinano un’incompatibilità tra il trattamento di sostegno al reddito sotto forma di assegno ordinario ed il corrispettivo dell’attività di lavoro, autonomo o subordinato, quanto meno per le giornate di lavoro effettuate, e quindi non impongono un divieto assoluto di cumulo791. In base al richiamo all’art. 8, c. 3, d.lgs. n. 148/2015, operano anche le ipotesi di decadenza dal trattamento di sostegno al reddito per il lavoratore che svolga attività lavorativa senza aver assolto all’obbligo di comunicazione preventiva dell’inizio della stessa alla sede territoriale dell’Inps792. Infine, anche i lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario e che siano soggetti a sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, sono assoggettati ai meccanismi di condizionalità di cui all’art. 22, d.lgs. n. decreto istitutivo di ciascun Fondo; la ragione di tale disapplicazione si rinviene nel fatto che la riduzione è finalizzata a contenere la spesa pubblica per le prestazioni integrative del reddito e per le prestazioni previdenziali e sostitutive del reddito, finalità che non sussiste nel caso di prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà che vengono finanziati mediante il versamento di contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore.

789 L. Surdi, Il sistema dei fondi di solidarietà, cit., 107 ss.

790 V. G. Leone, I fondi di solidarietà bilaterali nella terra di mezzo fra diritto privato e diritto pubblico, cit., 282; nel regime anteriore al 2015 concludeva già così A. Tursi, I fondi di solidarietà bilaterali, cit., 487.

791 V. circ. Inps n. 197 del 2 dicembre 2015, § 10, che richiama a sua volta circ. Inps n. 130 del 4 ottobre 2010, che individuava le casistiche riconducibili ad incumulabilità totale o parziale, già enunciate con riferimento al Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

792 Tale obbligo, in caso di prestazione di lavoro subordinato, è assolto per il tramite dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all’art. 4-bis, d.lgs. n. 181/2000.

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150/2015, e quindi alla convocazione presso il centro per l’impiego competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

I fondi di solidarietà bilaterali possono poi regolare ed erogare (ex artt. 26, c. 9 e 32): a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di CIG (ad es. il c.d. assegno emergenziale); b) un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni: si tratta di un trattamento temporaneo che realizza una forma di accompagnamento alla pensione, in maniera analoga a quanto già previsto in passato per la c.d. mobilità lunga e, più di recente, dall’art. 4, c. 1 e ss., l. n. 92/2012; c) forme di contribuzione al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale793, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

A loro volta le finalità accessorie dei fondi di solidarietà bilaterali (ex art. 26, c. 9, d.lgs. 148/2015), diventano quelle principali per un’altra tipologia di fondi, quelli c.d. facoltativi, perché istituiti per settori di attività e classi di ampiezza di datori di lavoro che già rientrano nel campo di applicazione CIG794.

Soffermando l’attenzione in particolare su una delle possibili prestazioni integrative rispetto a quelle integrative del reddito, erogate dai fondi di solidarietà bilaterale, va fatta menzione dall’assegno emergenziale previsto dalla decretazione ministeriale del Fondo di solidarietà del credito ordinario e del Fondo di solidarietà del credito cooperativo — la cui disciplina è uguale in entrambe le normativa di riferimento di ciascun fondo795. Esso consiste in un assegno corrisposto in connessione con la cessazione del rapporto di lavoro in funzione integrativa dell’indennità di

793 Tale prestazione è riconosciuta ad esempio dal Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo (art. 5, c. 1, lett. a), d.i. n. 82761/2014), dal Fondo di solidarietà bilaterale del trasporto pubblico, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali e dal Fondo di solidarietà bilaterale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

794 Su cui v. G. Leone, I fondi di solidarietà bilaterali nella terra di mezzo fra diritto privato e diritto pubblico, cit., 282, che specifica come la possibilità di costituire di tali fondi, del tutto rimessa alla contrattazione collettiva, sia esplicitamente prevista dall’art. 26, c. 10 (che impone, al’uopo una specifica aliquota contributiva dello 0,30%), ma limitatamente alle prestazioni facoltative che anche i fondi obbligatori possono erogare, e cioè prestazioni integrative di quelle già previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di integrazione salariale, l’assegno straordinario per il sostegno al reddito dei lavoratori che siano stati agevolati all’esodo e i contributi per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

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disoccupazione NASpI di cui al d.lgs. n. 22/2015796 ed è erogato a favore dei lavoratori licenziati che non siano in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie di agevolazione all’esodo previste dai due Fondi citati.

Al pari delle altre prestazioni integrative, l’assegno emergenziale è condizionato all’espletamento delle vigenti procedure contrattuali di prevenzione dei conflitti collettivi e a quelle previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione della sottoscrizione di un accordo aziendale, in assenza del quale l’azienda non accede all’intervento richiesto797.

Il criterio di valutazione delle domande è di tipo cronologico, basato cioè sulla prioritaria presentazione al Comitato amministratore, e tiene conto delle disponibilità del Fondo, fermo restando il diritto di precedenza per le domande presentate da aziende interessate da procedure concorsuali in assenza di continuazione dell’attività.

La durata massima della prestazione è pari a 24 mesi, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, mentre l’importo dell’assegno dipende dai livelli della retribuzione tabellare annua dell’interessato, decrescendo all’aumento di quest’ultima798 e con rivalutazione annua (analogamente alla CIG).

L’assegno, come precisato dall’Inps, segue le regole della NASpI per quanto non espressamente previsto dalla decretazione applicabile799.

Un esempio di prestazione ulteriore è, invece, offerto dal decreto istitutivo del Fondo di Solidarietà Credito Cooperativo (art. 5, c. 1, lett. a), punto 1, d.i. n. 82761/2014), che prevede, in via ordinaria, il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione. L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali, da assumersi con accordo aziendale, previste per i processi di modifica delle condizioni di lavoro del personale800. In mancanza di accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere all’intervento richiesto.

Di pari interesse è poi la previsione che riguarda la prestazione emergenziale consistente in programmi di supporto alla ricollocazione professionale della durata massima di 12 mesi, ridotto dell’eventuale

796 La natura integrativa della prestazione rispetto alla NASpI implica che al lavoratore viene corrisposto l’assegno emergenziale ridotto in misura corrispondente al valore lordo della prestazione di disoccupazione, mentre, successivamente alla fine della NASpI, viene erogato l’intero importo a titolo di assegno emergenziale; in tal senso circ. Inps n. 119 del 30 giugno 2016, § 5.2.1.

797 V. circ. Inps n. 119 del 30 giugno 2016, § 5.1.

798 V. circ. Inps n. 119 del 30 giugno 2016, § 5.2.1.


799 V. circ. Inps n. 119 del 30 giugno 2016, § 5.2.2 con riferimento alla casistica in materia di sospensione, cumulo e decadenza.

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concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione, in favore dei lavoratori percettori di assegno emergenziale ed a richiesta di questi801.

I fondi di solidarietà bilaterale, grazie alle finalità aggiuntive rispetto all’integrazione del reddito dei lavoratori in costanza di rapporto, possono considerarsi uno strumento previdenziale polivalente, in quanto capace non solo di agevolare le transizioni dei lavoratori da un’occupazione all’altra attraverso forme di sostegno al reddito equivalenti della CIG, ma anche di contenere l’impatto delle crisi occupazionali attraverso strumenti simili alla c.d. mobilità lunga, nonché di favorire la connessione tra politiche attive e passive del lavoro allorquando eroghino trattamenti di sostegno al reddito e contemporaneamente finanzino programmi di riconversione o riqualificazione professionale.

Passando ad analizzare le prestazioni dei fondi alternativi, va evidenziato come questi ultimi, diversamente dai fondi ex art. 26, debbano erogare almeno802 una delle prestazioni previste dall’art. 27, c. 3, d.lgs. n. 148/2015, e cioè: un assegno di durata e misura pari a quello ordinario di cui all’art. 30 ovvero l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31.

Con riguardo alla prima misura possono richiamarsi le considerazioni più sopra svolte; con riferimento alla seconda, invece, l’art. 27, c. 3, lett. b), dispone l’applicazione integrale dell’art. 31, ammettendo tuttavia che i fondi alternativi possano derogarvi, in relazione alla misura della durata massima del assegno (di norma pari a 12mesi nel biennio mobile), di cui viene comunque stabilita la misura minima, non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile803.

Anche i Fondi alternativi, al pari dei fondi di solidarietà bilaterale, possono erogare ai lavoratori le prestazioni integrative negli stessi termini di cui all’art. 26, c. 9, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, ovvero l’assegno straordinario per il sostegno al reddito, di cui alla lett. b), sempre che tale possibilità sia prevista negli accordi o contratti collettivi di adeguamento alla disciplina dell’art. 27, d.lgs. n. 148/2015804.

Per quanto concerne gli altri aspetti regolativi delle prestazioni erogate dai fondi alternativi, essi sono del tutto analoghi a quelli previsti per i

801 V. ancora circ. Inps n. 119 del 30 giugno 2016.

802 L’utilizzo del termine almeno fa propendere per la possibile compresenza delle prestazioni ove la contrattazione collettiva le preveda, così come ad esempio accade per il Fondo dell’artigianato, che tuttavia le rende alternative nel biennio mobile; cfr. G. Leone, La bilateralità adeguata nei fondi di solidarietà alternativi, cit., 304 ss.

803 La durata massima potrà dunque essere determinata dai regolamenti dei Fondi alternativi tra le 26 e le 52 settimane in un biennio mobile; resta comunque fermo l’ulteriore limite, dato dal c.d. “tetto cumulativo” di cui all’art. 4 (richiamato dall’art. 39), di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, quale durata complessiva di tutti gli interventi eventualmente concessi, anche per causali diverse.

804 V. art. 27, c. 5, lett. f), d.lgs. n. 148/2015 e circ. Inps n. 30 del 12 febbraio 2016, § 4.

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fondi di solidarietà bilaterali, quanto a: profilo contributivo che deve essere definito dagli accordi e contratti collettivi r; tipologia delle prestazioni erogabili da predisporre in funzione delle disponibilità economiche del fondo; adeguamento dell’aliquota di contribuzione; possibilità di far confluire nel fondo alternativo quota parte dei contributi previsti per l'eventuale Fondo interprofessionale ex art. 118, l. n. n. 388/2000, o per il fondo per la formazione e l'integrazione del reddito, di cui all’art. 12, d.lgs. n. 276/2003.

Infine, con riguardo alle prestazioni di competenza del FIS (art. 29, cc. 3 e 11805), esse sono integrate dal già menzionato assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà di cui all’art. 31.

Quest’ultimo assegno. di solidarietà, consiste in una prestazione erogata dal solo FIS, la cui corresponsione è prevista a partire dal 1° gennaio 2016 in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente (da più di 5 e) sino a 15 dipendenti, allorché abbiano stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali806 che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, ex art. 24, l. n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo807.

Tale istituto sostituisce quindi i CdS difensiva senza CIGS, disciplinati dall’ormai abrogato art. 5, cc. 5 e 8, l. n. 236/1993808. Infatti, a differenza di quanto previsto per l’assegno ordinario, la prestazione di solidarietà non è concessa al ricorrere di determinate causali, ma sulla base di un accordo collettivo la cui finalità è di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Per tale motivo, tra gli elementi necessari dell’accordo vi sono la quantificazione e la motivazione dell’esubero di personale809. L’accordo di solidarietà costituisce una

805 Come integrato dal d.i. n. 94343/2016.

806 V. circ. Inps n. 130 del 15 settembre 2017, § 3; in dottrina cfr. E. Massi, Fondi di solidarietà e integrazione del reddito, in DPL, 2016, 558, il quale sostiene