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4. Le grandi novità della riforma della CIG: il contingentamento degli interventi di sostegno al reddito nelle limitazioni degli interventi di sostegno al reddito nelle limitazioni

4.1. I limiti alla durata e alle ore integrabili

4.1.1. Gli interventi in deroga ai limiti di durata

I limiti temporali descritti, pur operando in via generale, non sono però applicabili a tutta una serie di specifiche ipotesi, in parte contemplate dallo stesso d.lgs. 148/2015, in parte aggiunte da successivi provvedimenti. Si tratta, in sostanza, di quelle ipotesi derogatorie cui si è fatto cenno in precedenza, che, date le loro crescenti importanza e quantità, rischiano di finire per mettere in crisi il complesso equilibrio della riforma.

Così, per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria detti limiti sono inapplicabili a priori, in quanto già la durata iniziale del trattamento CIGS è prevista in 12 mesi, prorogabile in parallelo alla prosecuzione del programma attutato dal commissario straordinario e sino alla fine di questo523.

Altrettanto derogatorio rispetto ai limiti temporali è l’intervento CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA (da ultimo prorogato per l’anno 2018 ex art. 1, c. 1167, l. n. 205/2017)524, per quelli del settore dell’editoria (ex art. 25-bis, d.lgs. n. 148/2015, introdotto dall’art. 1, c. 1, d.lgs. n. 69/2017), per quelli occupati in imprese che, pur cessando l’attività produttiva all’esito del programma di crisi aziendale, abbiano concrete prospettive di rapida cessione e di conseguente riassorbimento occupazionale (ex art. 21, c. 4, d.lgs. n. 148/2015 che consente una deroga sia al tetto massimo di cui all’art. 4, c. 1, che a quello di durata di cui all’art. 22, c. 2, sino a un limite per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente di 12, 9 e 6 mesi).

L’art. 2, d.lgs. n. 185/2016 ha modificato i cc. 3 e ss. dell’art. 42, d.lgs. n. 148/2015, prevedendo che nei casi di rilevante interesse strategico per

521 V. art. 22, c. 4, d.lgs. n. 148/2015; sul criterio di computo cfr. circ. Min. lav. n. 16 del 28 agosto 2017.

522 V. ancora D. Garofalo, La nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni (d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148), cit., 250; ID., Il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, cit., 126.

523 V. circ. Min. lav. n. 20 del 28 novembre 2017, che sottolinea come la CIGS per tali procedure costituisca un corpus normativo a sé stante che si sottrae alla riforma.

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l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, per i quali sono stati conclusi e sottoscritti accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il Ministero del lavoro di concerto con il MEF può autorizzare, in coerenza con il piano industriale presentato, la proroga dei trattamenti CIGS già in corso oltre i limiti degli artt. 4, c. 1 e 22, cc. 1, 3, 4; per i CdS è stata anche prevista la concessione di sgravi contributivi ai sensi dell’art. 42, c. 4-bis. Su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo, ed entro i limiti di spesa che per questa particolare forma di ammortizzatore in deroga sono quelli previsti per il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione525 per gli anni 2017 e 2018, può essere autorizzata, ancora con decreto interministeriale, la prosecuzione dei trattamenti di CIGS per la durata e alle condizioni certificate dalla c.d. commissione CIG di cui all’art. 42, c. 4.

Il c. 133 dell’art. 1, l. n. 205/2017, che ha inserito nel d.lgs. n. 148/2015 l’art. 22-bis, poi modificato dall’art. 25, d.l. n. 119/2018526, stabilisce la prorogabilità, a determinate condizioni, dell’intervento CIGS per le causali di riorganizzazione, crisi aziendale e CdS (ipotesi introdotta ex art. 25 d.l. n. 119/2018) 527, consentendo nella sostanza uno sforamento sia del limite massimo del quinquennio mobile che di quello particolare previsto per le singole causali (24 mesi per la ristrutturazione e 12 mesi per la crisi aziendale)528. Si tratta di una previsione in deroga all’art. 4, ma anche all’art. 22, cc. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 148/2015.

Tale possibilità, introdotta in via transitoria e non strutturale, in quanto limitata ai soli anni 2018 e 2019 e all’interno di un tetto di spesa annuale pari a € 100 milioni, è altresì circoscritta ad alcune specifiche aziende in possesso di particolari529 soggettivi (devono rivestire rilevanza economica strategica anche a livello regionale e presentare rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale) ed è subordinata ad un previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro con la presenza della regione o delle regioni interessate.

525 V. art. 2, c. 1, lett. d), n. 1), d.lgs. n. 185/2016.

526 V. circ. Min. lav. n. 16 del 29 ottobre 2018.

527 V. art. 25 d.l. n. 119/2018 che ha introdotto un nuovo periodo al c. 1 dell’art. 22-bis, d.lgs. n. 148/2015; circ. Min. lav. n. 16 del 29 ottobre 2018, § 2.

528 In tema v. circ. Min. lav. n. 2 del 7 febbraio 2018; in dottrina cfr. C. A. Nicolini, Il riassetto delle discipline della cassa integrazione, cit., 53; E. Massi, Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS) in deroga alla previsione generale, consultabile in www.generazionevincente.it.

529 L’originario requisito dimensionale (organico superiore ai 100 dipendenti) è stato abrogato dal d.l. n. 119/2018: considerato preponderante il requisito della rilevanza strategica delle imprese, che deve essere valutato a livello territoriale, è stato disconosciuto valore dirimente al requisito dimensionale, giacché anche le imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una notevole rilevanza strategica; così circ. Min. lav. n. 16 del 29 ottobre 2018, § 1.

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In tali casi, per le causali di riorganizzazione aziendale e CdS, le proroghe possono raggiungere i 12 mesi, nel caso in cui il programma di investimenti ex art. 21, c. 2, d.lgs. n. 148/2015 sia caratterizzato da investimenti di complessità tale da non essere attuabili nel limite massimo del biennio previsto ovvero da piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e da azioni di riqualificazione egualmente non attuabili nei 24 mesi. Per l’ipotesi di crisi aziendale, invece, la CIGS “addizionale” può essere concessa per un massimo di 6 mesi, ove il piano di risanamento già presentato ex art. 21, c. 3, d.lgs. n. 148/2015 necessiti di interventi complessi, non attuabili entro gli ordinari 12 mesi, finalizzati a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia dell’occupazione.

In tutte le ipotesi, ai fini dell’ammissione all’intervento, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politica attiva concordati con la regione o le regioni interessate530.

Altre deroghe sono state previste dall’art. 44, c. 11-bis, d.lgs. n. 148/2015531 per gli interventi concessi nelle aree di crisi industriale complessa, riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico alla data dell’8 ottobre 2016 (ex art. 27, d.l. 83/2016, conv. in l. n. 134/2012). In tali casi è consentita, nei limiti delle risorse stanziate per gli anni 2016 e 2017 e alle condizioni previste dalla norma, la proroga dei trattamenti CIGS, per una durata non superiore a 12 mesi, in deroga al tetto cumulativo dell’art. 4, d.lgs. n. 148/2015, e ai limiti di cui all’art. 22, cc. 1-3, d.lgs. n. 148/2015.532

Sempre per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta, però, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di CIGS dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, l’art. 1, c. 145, l. n. 205/2017 ha concesso un ulteriore intervento CIGS, fino al limite massimo di 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, ancora in deroga agli artt. 4, c. 1, e 22, cc. 1-3, d.lgs. n. 148/2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro con l’intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente, nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito dall’art. 1, c. 143, l. n. 205/2017.

Recentissima è infine la previsione di cui all’art. 2, d.l. n. 44/2018533, che ha modificato l’art. 1, c. 145, l. n. 205/2017, secondo cui, al fine del

530 V. art. 22-bis, c. 2, d.lgs. n. 148/2015, come modificato dall’art. 25, d.l. n. 119/2018.

531 Introdotto dall’art. 2, c. 1, lett. f) d.lgs. 185/2016, poi modificato dall’art. 3, d.l. n. 224/2016, conv. in l. n. 19/2017 e dall’art. 3-ter, d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017.

532 V. circ. Min. lav. n. 7 del 24 marzo 2017.

533 Si tratta del d.l. 9 maggio 2018, n. 44, recante Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi

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compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi industriali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 % delle risorse loro assegnate ai sensi dell’art. 44, c. 6-bis, d.lgs. n. 148/2015, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti presso le predette unità di crisi, possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIG in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017534.

4.2. Le causali

In tema di causali di intervento CIG il d.lgs. n. 148/2015 non si limita a recepire buona parte della disciplina previgente, ma vi apporta anche plurime modifiche, di cui alcune di notevole rilevanza.

Come in passato, la normativa riformata continua a consentire le sospensioni dei rapporti di lavoro anche «in presenza di situazioni non già di vera e propria impossibilità oggettiva in senso tecnico, ma di mera difficultas» confermando il ruolo polifunzionale delle integrazioni salariali, quali strumenti previdenziali di sostegno ai lavoratori in caso di bisogno, ma anche di supporto finanziario alle imprese535.

Nel complesso, però, la tendenza emergente dal d.lgs. n. 148 è nel segno di una maggior severità nella concessione delle integrazioni salariali, con conseguente riduzione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, in linea con quanto disposto dal primo criterio direttivo della legge delega n. 183/2014 che imponeva la «impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa». Inoltre, il d.lgs. n. 148 non include espressamente tale divieto tra le norme generali, essendo invece oggetto di specifica previsione solo con riguardo alla CIGS per crisi aziendale. Ciò nonostante, deve comunque ritenersi che tale direttiva abbia una valenza generalizzata per tutte le fattispecie, non solo perché trattasi di uno dei principi ispiratori della riforma della CIG (così come evidenziato dall’essere il primo dei criteri direttivi della delega del 2014), ma anche perché la prospettiva della cessazione definitiva dell’attività risulta di per sé

aziendali; su cui v. msg. Inps n. 2388 del 13 giugno 2018 che integra circ. Inps n. 60 del 29 marzo 2018,

534 Con nota prot. 40/8118 del 14 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che «alla luce della disciplina introdotta dal citato decreto-legge … sono da ritenere legittimi tutti quei decreti di autorizzazione adottati in continuità di decreti di concessione regionali i cui trattamenti hanno inizio nel corso dell'anno 2016 e durata con effetti nell'anno 2017», chiarendo altresì che «resta ferma la validità dei decreti emanati in vigenza della precedente disciplina».

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incompatibile con le altre tipologie di intervento (riorganizzazione e CdS difensiva)536.

Non va tuttavia dimenticato che, anche con riguardo a tale criterio la normativa successiva al decreto delegato ha previsto delle eccezioni, vedasi il già citato art. 25-bis, inserito nel d.lgs. n. 148/2015 dal d.lgs. 69/2017, che ha prorogato la possibilità di concedere la CIGS nel settore editoriale anche per crisi connotate da cessazione dell’attività aziendale.

Altrettanto è a dirsi per la previsione di cui al d.l. n. 109/2018, che prevede la concessione del trattamento CIGS proprio alle imprese in crisi qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva (su cui v. infra). È vero che tale disposizione è prevista come transitoria, dovendo espressamente operare solo per gli anni 2019 e 2020, e che in tale ipotesi la CIGS è subordinata al ricorrere di condizioni particolari, tuttavia la sua stessa introduzione pone dei seri dubbi di coerenza e compatibilità sistematica con la normativa della cassa interazione così come congegnata dal d.lgs. n. 148/2015. Resta da verificare se essa resterà davvero una mera deroga transitoria oppure se sarà solo il primo dei colpi inflitti dal nuovo Governo all’impianto normativo “uscito” del Jobs Act.