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7. Il welfare negoziale dei Fondi di solidarietà bilaterali

7.1. I Fondi bilaterali di solidarietà nel Jobs Act

La struttura dei fondi bilaterali di solidarietà costruita — o meglio rivista — dal Jobs Act, istituzionalizza un sistema di ammortizzati sociali a carattere obbligatorio, che completa quello pubblicistico con la funzione di «secondo polmone del sistema a tutela del reddito, anche prima dell’evento di disoccupazione e quindi già in costanza di rapporto»718, coinvolgendo l’autonomia collettiva in misura varia a seconda della tipologia di fondo di solidarietà considerato. Esso, infatti, si articola in GI, 1992, I, 1, 60; Corte cost., 17 marzo 1995, n. 88, in LG, 1995, 927, con nota di M. D’Onghia; in dottrina cfr. M. Cinelli, Previdenza sociale e orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in RIDL, 1999, I, 73 ss.; M. Persiani, Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale, in Aa. Vv., Lavoro. La giurisprudenza costituzionale, I, Roma, 1987, 85 ss.,

716 Per un’analisi della giurisprudenza costituzionale sul tema v. M. D’Onghia, Diritto previdenziale e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale, Bari, 2013, 29-30, che aderisce a tale lettura dell’art. 38 Cost. e afferma: «il legislatore, si è mosso, prevaletemene lungo questa via, realizzando una sorta di “ibridazione” dei due principali modelli teorici: da un lato, ha continuato ad assecondare sul piano formale il modello mutualistico-assicurativo e a rivitalizzare la distinzione tra assistenza e previdenza; dall’altro, ha utilizzato la scissione tra meccanismi di finanziamento e prestazioni dovute, puntando sulla solidarietà di tutela collettiva, senza, invero, riuscire, fino a oggi, a realizzare quel rigore redistributivo che richiede un sistema universale costruito per i più deboli»; nella dottrina più recente questa prospettiva viene, con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà, condivisa da G. Sigillò Massara, Le tutele previdenziali in costanza di rapporto di lavoro, in A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012, 88 ss.; M. Squeglia, Previdenza contrattuale e fondi di solidarietà bilaterali, cit., 628 ss.; S. Laforgia, Gli ammortizzatori sociali di fonte collettiva: i fondi di solidarietà bilaterali, cit., 578.

717 R. Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Padova, 2006, 99.

718 Così, A. Occhino, Il sostegno al reddito dei lavoratori in costanza di rapporto tra intervento pubblico e bilateralità, in DLM, 2016, 3, 500.

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quattro istituti che operano tra loro in modo sostitutivo ma complementare, secondo una precisa gerarchia operativa: i Fondi di solidarietà bilaterali, i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, il Fondo di solidarietà residuale, ridenominato dal 1° gennaio 2016 Fondo di integrazione salariale (d’ora in poi, FIS)719 e il Fondo intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano (d’ora in poi PATB).

Ciascuno di essi ha una propria disciplina autonoma, sebbene vi siano, da un lato, plurimi rinvii normativi interni che rendono la regolamentazione dei diversi fondi osmotica sotto plurimi aspetti e, dall’altro, previsioni generali valide per tutti i fondi o per alcuni di essi.

Tali ultime disposizioni, di cui pare necessario far menzione preliminarmente, sono quelle di cui all’art. 39, d.lgs. n. 148/2015, secondo cui: ai fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e residuale si applica l’art. 2, cc. 1 e 4, d.lgs. n. 148/2015, che include tra i destinatari dei trattamenti elargiti dai Fondi anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante720 e la cui durata sarà quindi prorogata per un periodo equivalente a quello dell’intervento erogato dalla bilateralità; ai soli fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo residuale, si applica l’art. 4, c. 1, relativo alla durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile dei trattamenti integrativi per unità produttiva; ai medesimi fondi si applica altresì l’art. 7, cc. 1-4, d.lgs. n. 148/2015, che regolano le modalità di pagamento della integrazione salariale a fine periodo di paga, con successivo rimborso o conguaglio fra contribuzioni e prestazioni, ovvero rimborso, nonché il pagamento diretto della indennità ordinaria da parte della sede Inps territorialmente competente, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa e su espressa richiesta di quest’ultima721; sempre ai medesimi fondi si applica l’art. 8, d.lgs. n. 148/2015, in tema di condizionalità722.

719 Si tratta del Fondo di solidarietà residuale istituito presso l’Inps con d.i. 7 febbraio 2014, n. 79141, adeguato, ad opera del d.i. 3 febbraio 2016, n. 94343 e a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del d.lgs. n. 148/2015, in cui assume la nuova denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS); sottolineano S. Giubboni, P. Sandulli, I fondi di solidarietà dalla legge n. 92/2012 al Jobs Act, cit., 64 come la denominazione di tale Fondo sia emblematica di un «ulteriore processo di accostamento al meccanismo di integrazione salariale del Titolo I dello stesso d.lgs. n. 148».

720 In tal senso v. nota Min. lav. 14 aprile 2016, prot. n. 8475, ed ancor prima msg. Inps n. 24 del 5 gennaio 2016; msg. Inps n. 3109 del 18 luglio 2016.

721 V. circ. Inps 12 febbraio 2016, n. 30, § 8.3.

722 Si sottolinea come la scelta di selezionare a tal fine i soli Fondi bilaterali e residuale, ponga un interrogativo sulle motivazioni che hanno determinato la mancata inclusione dei Fondi alternativi, pur non esistendo allo stato attuale una disciplina per essi specifica che preveda appositi meccanismi di condizionalità; va, invece, segnalato che meccanismi di condizionalità sono stati previsti dai decreti istitutivi dei Fondi bilaterali, già costituiti ex art. 2, c. 28, l. n. 662/1996, ed adeguati alla riforma Renzi, su cui cfr. art. 10, c. 6, d.i. n. 82761/2014, relativo al Fondo per il credito cooperativo, che subordina l’erogazione dell’assegno

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Quanto alla struttura del sistema dei fondi, il legislatore del 2015, in continuità con quello del 2012, adotta un modello di bilateralità “spurio”

723 per i fondi di solidarietà istituiti presso l’Inps (e perciò anche detti inpsizzati,724 artt. 26 e ss.), accanto ad uno “puro” proprio dei fondi alternativi (art. 27), e completato da una «rete di sicurezza»725 dell’intero sistema data dal FIS (art. 28), chiamato ad operare in via residuale, in caso cioè di inerzia delle parti sociali nella creazione degli altri tipi di fondo, e perciò a genesi interamente pubblica. Da ultimo, la specificità territoriale e istituzionale delle PATB ha indotto il legislatore a istituire un Fondo territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 40).

Il modello di base su cui dovrebbe fondarsi la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I, è quello dei fondi di solidarietà bilaterali, la cui costituzione, prevista dall’art. 26, d.lgs. n. 148/2016, è demandata alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le quali devono provvedervi mediante accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le stesse causali di intervento CIG726.

La tutela che tali fondi sono chiamati a predisporre è innanzi tutto la medesima offerta dagli istituti CIGO/CIGS, mutuandone la ratio di assicurare protezione in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le stesse cause relative all’intervento CIG727. Tuttavia, si anticipa, questo rappresenta il livello minimo di protezione dei Fondi, i quali possono anche predisporre tutele integrative e aggiuntive (ex artt. 26, c. 9 e 32, su cui v. infra).

ordinario alla condizione che il lavoratore, durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, non svolga alcun tipo di lavoro in favore di soggetti terzi, sia essa in forma autonoma ovvero subordinata, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro accessorio.

723 Cfr. F. Liso, I fondi bilaterali alternativi, cit., 523, che con la locuzione «bilateralità spuria», poi ripresa anche da altra dottrina, ha indicato la limitazione del ruolo delle parti sociali nella costituzione dei Fondi di cui all’art. 3, c. 4, l. n. 92/2012 (il cui equivalente oggi è dato dai fondi dell’art. 26, d.lgs. n. 148/2015) «al concepimento del fondo ed alla definizione delle regole», mentre con quella di «bilateralità pura», attribuita ai Fondi dell’art. 3, c. 14, l. n. 92/2012 (fondi bilaterali alternativi di cui all’art. 27, d.lgs. n. 148/2015), ha individuato una bilateralità, sostenuta sì dalla legge, ma che al contempo «mantiene la propria autonomia».

724 Riutilizzando un’evocativa espressione di M. Faioli, Il sostegno al reddito attuato mediante fondi bilaterali di solidarietà, cit. 407 ss.

725 Così L. Surdi, Il sistema dei fondi di solidarietà, in C.A. Nicolini (a cura di), Gli ammortizzatori sociali riformati, cit., 100.

726 V. circ. Inps n. 30 del 12 febbraio 2016, § 3.

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La «costituzione» dei suddetti fondi è affidata all’iniziativa dell’autonomia collettiva (art. 26, c. 1), abilitata all’uopo a stipulare accordi o contratti collettivi, mentre la loro effettiva «istituzione», coincidente con il loro incardinamento presso l'Inps come gestioni autonome dell’Ente prive di personalità giuridica (c. 5), è demandata ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che devono recepire agli accordi e i contratti collettivi entro 90 giorni dalla loro sottoscrizione (c. 2)728. Il citato art. 26 sembra, quindi, scindere due momenti, la costituzione e l’istituzione del Fondo729, riconducendo il primo all’attività delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e pertanto ad un atto iure privatorum, e il secondo ad un’attività eteronoma ministeriale, di natura procedimentale e iure publicorum, che consenta all’Inps di poter “ricevere” il fondo stesso730.

Le sesse modalità di cui all’art. 26, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 148/2016, devono essere utilizzate anche per apportare modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo.

Alcune rilevanti considerazioni devono essere compiute in ragione della prevista obbligatorietà, di cui all’art. 26, cc. 1 e 7, di istituzione di tali fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La sussistenza, infatti, di un vero e proprio obbligo giuridico di stipula dei suddetti contratti e accordi collettivi, ha posto, sin dall’analoga previsione di cui alla l. n. 92/2012, il dubbio di una incompatibilità con il principio costituzionale di libertà sindacale dell’art. 39, c. 1, Cost.

A tale riguardo giova osservare che il sospetto di illegittimità costituzionale derivante dalla prescrittività delle disposizioni in materia di costituzione dei fondi, deve essere superato in ragione della operatività subalterna del Fondo residuale, prima, e del FIS ora (art. 28, d.lgs. n. 148/2015). La mancata costituzione del fondo bilaterale, infatti, non trova altra “sanzione” se non l’intervento del FIS, con la conseguenza che non può ritenersi che sulle organizzazioni sindacali pesi un vero e proprio obbligo, quanto, semplicemente, un onere di attivazione731, giacché alle

728 Termine da ritenersi ordinatorio, v. circ. Inps n. 176 del 9 settembre 2016.

729 Sul ruolo del contratto collettivo come negozio preliminare v. V. Bavaro, Pubblico e privato nei fondi bilaterali di solidarietà, cit., 556.

730 Ai sensi dell’art. 26, c. 6, d.lgs. n. 148/2016, gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di solidarietà bilaterale sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’Inps.

731 V. in tal senso v. F. Liso, Prime osservazioni su alcuni aspetti dei fondi bilaterali puri, www.bollettinoadapt.it, 20 settembre 2012, 5-6; M. Cinelli, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro, cit., 267; S. Laforgia, Gli ammortizzatori sociali di fonte collettiva: i fondi di solidarietà bilaterali, cit., 577; R. Bortone, Finanziamento, prestazioni e gestione dei fondi di solidarietà, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro, op. cit., 595; M. Lai, Bilateralità e lavoro, cit., 283 ss.; G. R. Simoncini, Il Fondo di solidarietà per le imprese del credito, in MGL, 2015, 793; S. Renga, Cassa integrazione guadagni e testo unico: ossimori e vecchi merletti, cit., 239.

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stesse viene pur sempre lasciata la libertà di scegliere se procedere ex art. 26, oppure, di lasciare le categorie di riferimento assoggettate alla competenza residuale del FIS732.

Analoghi dubbi di legittimità costituzionale potrebbero essere traslati al momento in cui, conclusi gli accordi collettivi costitutivi, sorge l’obbligo di adesione e contribuzione all’ente bilaterale in capo ai datori di lavoro, in quanto derivante da norme di natura contrattuale collettiva, e quindi potenzialmente confliggere con la libertà sindacale negativa sancita dall’art. 39, c. 1, Cost.733 Anche sotto tale profilo, il possibile contrasto può, tuttavia, dirsi superato, in questo caso, dall’operare del meccanismo di recepimento di cui all’art. 26, c. 2, che condiziona l’istituzione dei Fondi al loro recepimento da parte dei decreti interministeriali, i quali determinano, poi, per ciascuno di essi l’ambito di applicazione «con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro» (art. 26, c. 4). Può quindi ritenersi che i decreti ministeriali, una volta fatto proprio il contenuto della contrattazione collettiva, ne mutano anche la natura giuridica originariamente privatistica, dando luogo ad una sorta di “metamorfosi” in disciplina di diritto pubblico. Gli obblighi così imposti ai datori di lavoro, nell’ambito della categoria di riferimento, trovano la loro fonte non già negli accordi costituitivi, quanto nei decreti che istituiscono i fondi come gestioni previdenziali obbligatorie734; sono pertanto i predetti decreti che,

732 Optano per un percorso argomentativo parzialmente diverso, che pur giunge alla medesima conclusione A. Tursi, I fondi di solidarietà bilaterali, cit., 507, secondo cui «si riscontra semplicemente un sistema di tutele legalmente necessitato, con correlata obbligatorietà della partecipazione ad esso da parte dei destinatari, secondo lo schema proprio della sussidiarietà orizzontale, che esige l’intervento pubblico solo ove necessario per sussidiare il carente intervento privato» ; G. Leone I fondi di solidarietà bilaterali nella terra di mezzo fra diritto privato e diritto pubblico, in D. Garofalo, E. Balletti, (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione guadagni nel Jobs Act 2, cit., 274, che sposa «l’idea che il legislatore si riferisca alla necessità di realizzare il sistema (…) comprovata dalla previsione del fondo di integrazione salariale che opererà non solo nelle more della costituzione/istituzione dei fondi, ma anche in caso di disinteresse delle parti. Si può concludere, allora, che il ruolo della fonte negoziale è in realtà meramente eventuale nell’ambito del sistema esso, sì, obbligatorio, il cui funzionamento può prescindere dall’autonomia collettiva».

733 E. Gragnoli, Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria, relazione XVII Congresso A.I.D.La.S.S., Pisa 7-9 giugno 2012, dattiloscritto, 31 ss.; D. Garofalo, La tutela della disoccupazione tra sostegno reddito e incentivo alla ricollocazione, cit., 888 ss.; F. Liso, I fondi bilaterali alternativi, cit., 530; S. Renga, Gli ammortizzatori sociali: una riforma virtuale che strizza l’occhio al privato, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro, Torino, 2014, 377.

734 V. ancora G. Leone I fondi di solidarietà bilaterali nella terra di mezzo fra diritto privato e diritto pubblico, cit., 274 ss.; S. Renga, Cassa integrazione guadagni e testo unico: ossimori e vecchi merletti, cit., 239; L. Surdi, Il sistema

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fungendo da condizione necessaria perché il fondo sia operativo a tutti gli effetti, impongono in definitiva, con efficacia erga omnes, l’adesione e la contribuzione ai medesimi735.

Il d.lgs. n. 148, oltre ad aver previsto l’“obbligo” di dar vita ai fondi di solidarietà bilaterali, ha anche previsto un termine (31 dicembre 2015) entro cui le parti sociali avrebbero potuto adeguare alle disposizioni del c. 7 del citato art. 26 i fondi di solidarietà bilaterali già esistenti nei settori non rientranti nel campo di applicazione CIG736. Ciò non significa che, giunta quella data, le parti sociali perdano il potere di iniziativa per la costituzione di nuovi fondi, che potranno, invece, sempre essere attivati senza limitazioni temporali, in ossequio al principio di libertà sindacale e di libera espressione dell’autonomia collettiva (ex art. 39 Cost.)737. Significa, piuttosto, che il mancato adeguamento dei fondi già esistenti alle previsioni del Jobs Act determinerà la confluenza dei datori di lavoro del relativo settore, che occupino mediamente più di 5 dipendenti, nel FIS (a decorrere dal 1° gennaio 2016), con trasferimento ad esso dei contributi già versati o comunque dovuti.

Si deve a tal fine evidenziare come la costituzione, dopo il 31 dicembre 2015, dei suddetti nuovi Fondi, ponga il problema della successiva trasmigrazione delle imprese rientranti nel loro perimetro soggettivo dal FIS – presso cui nel frattempo erano confluite in quanto non coperte da dei fondi di solidarietà, cit., 103-104; A. Tursi, I fondi di solidarietà bilaterali, cit., 495; V. Bavaro, Pubblico e privato nei fondi bilaterali di solidarietà, cit., 556.

735 In tal modo si evita di riproporre la questione relativa ai problemi circa la qualificazione delle norme del contratto collettivo istitutive degli enti bilaterali, su cui sia consentito rinviare a C. Carchio, Il pagamento diretto ai lavoratori costituisce revoca implicita della delega alla Cassa Edile purché tempestivo, in MGL, 2017 8-9 – 13, 607 ss. e ai riferimenti ivi contenuti.

736 V. art. 26, c. 8, d.lgs. n. 148/2015, secondo cui «i fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale»; la disposizione non brilla per chiarezza, giacché i fondi esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 148 non avrebbero potuto essere costituiti ai sensi dell’art. 26, c. 1, d.lgs. n. 148/2015, già prima che quest’ultimo avesse acquisito efficacia, con la conseguenza che in via interpretativa deve dedursi che quei fondi non fossero altro che i fondi già costituiti con le stesse caratteristiche descritte al c. 1: ad opera delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, e aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per settori che non rientrano nel campo di applicazione CIG.

737 Così S. Giubboni, P. Sandulli, I fondi di solidarietà dalla legge n. 92/2012 al Jobs Act, cit., 64; M. Faioli, Il sostegno al reddito attuato mediante fondi bilaterali di solidarietà, cit. 407 ss.

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altro apposito fondo spurio. Considerato che il d.lgs. n. 148 pare, senza approssimazione, privilegiare l’“inpsizzazione” dei fondi, sarà sempre possibile realizzare il passaggio dal FIS al nuovo fondo bilaterale738, ma ciò potrà avvenire solo a seguito del perfezionarsi del procedimento istitutivo di quest’ultimo, con l’emanazione del decreto ministeriale di recepimento dell’accordo collettivo costitutivo739.

Quanto, invece, ai fondi di solidarietà già costituiti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015740, quelli ritenuti già conformi all’art. 26, cc. 1 e 7, d.lgs. n. 148/2015 continuano ad operare non necessitando di alcun adeguamento741, diversamente da altre realtà per le quali è stato invece necessario il passaggio richiesto dal d.lgs. n. 148/2015742.

Passando ad analizzare i soggetti abilitati alla costituzione dei fondi in parola, si nota che il legislatore ha stabilito un preciso livello di rappresentatività: quello nazionale. Nulla, invece, viene detto in ordine al

738 V. art. 2, c. 4, d.i. 3 febbraio 2016, n. 94343, che conferma tale trasmigrazione.

739 Ibidem, 64-65 e 409; per quanto concerne la disciplina dei contributi già versati o dovuti, il d.i. 3 febbraio 2016, n. 94343 che ha istituito il FIS, ha chiarito che in caso di costituzione di nuovi Fondi di solidarietà bilaterali, gli stessi contributi restano acquisiti al FIS (art. 2, c. 5).

740 Considerato che l’art. 3, c. 42, l. n. 92/2012, aveva già disposto l’adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, c. 28, l. n. 662/1996 alle norme da essa dettate, da attuare con decreto interministeriale, sulla base di accordi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si deve ritenere che l’art. 26, c. 7 ss., d.lgs. n. 148/2015, si applichi tanto ai fondi costituiti a norma dell’oramai abrogato art. 3, c. 4, l. n. 92/2012, quanto ai fondi adeguati a norma degli altrettanto abrogati cc. 42 e 45 del medesimo articolo.

741 Tra questi vanno ricordati: il Fondo per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, quello per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (d.i. 28 luglio 2014, n. 83486); il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Gruppo Poste Italiane (d.i. 24 gennaio 2014, n. 78642); il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (d.i. 17 gennaio 2014, n. 78459); il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (d.i. 9 gennaio 2015, n. 86984).

742 Tra questi si annoverano: il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (d.m. 7 aprile 2016, n. 95269); il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (d.i. 17 ottobre 2016, n. 97510); il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo “SOLIMARE” (d.i. 23 maggio 2016, n. 97510); il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (d.i. 18 aprile 2016, n. 95439); il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (d.i. 18 aprile 2016, n. 95440); il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), istituito dall’art. 1, c. 244, l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017).

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livello di rappresentatività della strumentazione a disposizione dei soggetti abilitati, e, quindi se gli accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali,