• Non ci sono risultati.

La causalità nelle fattispecie omissive

Con riferimento ai reati omissivi, ricordato che lo studio del nesso di causa si rende necessario per i soli reati omissivi impropri – ossia quelli di evento, tra cui morte o lesioni personali da insidia stradale – la circostanza che il legislatore abbia ritenuto di dover intervenire in modo espresso per stabilire un’equivalenza tra il non impedire un evento determinatosi aliunde (che si ha l’obbligo giuridico di impedire) e il cagionarlo in prima persona dà invero conto di una fondamentale diversità ontologica92 tra causare un evento con una condotta attiva piuttosto che con una omissiva93. Anzi, dal punto di vista naturalistico, di causalità per omissione non pare nemmeno possibile parlare, poiché, in quanto non facere, l’inerzia non può essere causa di nulla. A dire il vero, al pari della condotta omissiva anche la causalità omissiva è priva di consistenza naturalistica. E’ dunque il principio di equivalenza ad introdurre il concetto di causalità omissiva che come tale ha natura eminentemente normativa e postula una relazione con un alternativo comportamento attivo, in qualche misura tipizzato ed imposto dall’ordinamento94.

In realtà, nei reati omissivi impropri, l’evento si produce in virtù di un serie causale del tutto autonoma rispetto alla condotta effettivamente tenuta dal soggetto che avrebbe potuto (e dovuto) impedire l’evento95. Come anticipato, la condotta omissiva è infatti priva di reale efficacia causale e dunque assolutamente incapace di produrre un evento, il quale, di fatto, viene in essere a causa di forze estranee all’agente, la cui serie causale non è da questi interrotta o deviata96. Nei reati omissivi la vera causa naturalistica dell’evento è riconducibile alle forze

92

Cfr. T.PADOVANI, Codice penale, a cura di T.PADOVANI con il coordinamento scientifico di G.

DE FRANCESCO e G.FIDELBO, Milano, 2011, p. 248. 93

Per G.MARINUCCI –E.DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 183 “il nesso tra omissione ed evento, secondo il disposto dell’art. 40 co. 2 c.p., consiste non già nella causazione dell’evento, bensì nel suo mancato impedimento”.

94

Cfr. Cass., SS. UU. Pen., 11 settembre 2002, n. 30328, in dejure.giuffrè.it. 95

Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Generale, Milano, 2003, p. 359. 96

Capitolo III – L’evento e il nesso di causa

della natura o a condotte attive di soggetti terzi, diversi dal soggetto a cui è poi addebitata l’omissione97.

Con specifico riferimento alle fattispecie omissive di morte o lesioni da insidia stradale e all’imputazione della responsabilità omissiva in capo all’ente proprietario della strada si faccia a tal proposito il caso di un sinistro stradale con esiti mortali dovuto alla presenza di una buca apertasi, in ipotesi, in ragione delle copiose precipitazioni98. La morte dell’automobilista è invero naturalisticamente causato dagli eventi atmosferici che hanno determinato l’apertura della buca che ha cagionato poi la perdita di controllo del veicolo del de cuius; non di certo dalla condotta dell’ente proprietario invero inattivo. Parimenti, nella diversa ipotesi di uno scontro tra veicoli all’intersezione, con morte del conducente in transito sulla strada principale a causa dell’omessa precedenza da parte del conducente antagonista impedito nell’avvistamento del sopraggiungere della vittima dalla folta vegetazione non manutentata dall’ente proprietario, la causa della morte è invero innanzitutto imputabile al soggetto terzo che ha mancato di dare la precedenza (che, se dal caso, risponderà anch’egli del reato) e non di certo alla condotta ente proprietario, rimasto inerme. Sempre in relazione alla causazione dell’evento da parte di un soggetto terzo rispetto all’ente a cui è però addebitata la responsabilità omissiva, va richiamato il caso del cantiere stradale aperto o mantenuto in modo inidoneo dall’impresa appaltatrice su commissione dell’ente proprietario della strada, con conseguente morte di un passante. In questa ipotesi, l’evento è causato dall’apertura della buca da parte dell’impresa appaltatrice e non dall’ente proprietario, ancora una volta estraneo agli eventi considerati nella loro materialità, ma chiamato a rispondere del fatto in forza dell’omessa vigilanza.

Nelle ipotesi appena illustrate, l’addebito di responsabilità (per omissione) in capo all’ente proprietario della strada si regge su una causalità (omissiva) meramente normativa, priva di un substrato naturalistico.

Ad ogni modo, l’essenza normativa della causalità omissiva, sebbene condizioni alcuni aspetti del modello logico di riferimento per addivenire ad una

97

Quest’ultimi sono talvolta sottoposti alla sorveglianza dell’agente. 98

Il nesso di causa va ovviamente accertato in base al modello e ai criteri descritti nel prosieguo, non potendosi, ad esempio, escludere che l’uscita di strada non sia dipesa della buca, ma da un colpo di sonno del conducente.

spiegazione eziologica del fatto concreto, non autorizza alcuna diminuzione di rigore nell’accertamento giudiziale della sussistenza di quest’ultima forma di causalità rispetto a quanto preteso per quella attiva. La svalutazione dell’elemento causale nelle fattispecie omissive finirebbe altrimenti per accentuare – nei reati omissivi impropri pur astrattamente strutturati con riferimento a ipotesi base di reati di danno – il disvalore della condotta, rispetto alla quale l’evento degraderebbe a mera condizione obiettiva di punibilità, sicché il reato di danno si tradurrebbe in un reato di pericolo. Il risultato sarebbe una grave violazione dei principi di legalità, tassatività e tipicità della fattispecie criminosa e della garanzia di personalità della responsabilità penale (Cost., art. 25, comma 2 e 27, comma 1). All’agente verrebbe infatti attribuito come fatto proprio un evento in realtà del tutto avulso dalla sua condotta99.