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Competenze e responsabilità nell’ente locale

Tra gli enti pubblici proprietari di strade è interesse di questo studio soffermarsi in particolare sugli enti locali. A comuni e province è infatti attribuita la maggior parte delle strada italiane ed in ogni caso quella parte della rete viaria più articolata, complessa e difficile da monitorare, poiché diffusa capillarmente sul territorio, ricca di interferenze con le proprietà latistanti e percorsa da ogni genere di veicolo, oltre che dai pedoni.

Il principale problema che si pone in relazione all’imputazione di responsabilità penali all’interno dell’ente locale per lesioni personali o morte da insidia stradale è rappresentato dal riparto di competenze tra politici amministratori e tecnici funzionari dell’ente.

Una prima norma di riferimento per delineare suddetto riparto è contenuta nell’art. 107, primo comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. La disposizione precisa poi che gli statuti e i regolamenti si devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di

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In questo senso, richiamando il disposto di cui all’art. 4, comma 14, c.d.s., secondo cui “per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal Comune” si esprime M. BONA, La responsabilità civile dei custodi delle strade

Capitolo VI – I soggetti

controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Vige dunque un principio che vuole una netta separazione tra la direzione politica, di competenza degli organi di governo, e la gestione amministrativa, riservata ai dirigenti292. Con riferimento a quest’ultimi, il sesto comma dell’ art. 107, d.lgs. 267/2000 dispone che essi siano direttamente responsabili, in via esclusiva ed in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Il quadro della suddivisione delle competenze e responsabilità fin qui tratteggiato va però meglio precisato, con particolare riferimento al ruolo del sindaco e del presidente della provincia, in forza di quanto disposto dagli articoli 50 e 54 del medesimo testo unico.

In particolare, per quanto qui interessa, il disposto di cui all’art. 50 prevede che i vertici politici di comune e provincia siano gli organi responsabili delle rispettive amministrazioni. Essi rappresentano l’ente e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti. Fatte salve le accennate competenze dei dirigenti ex art. 107 d.lgs. 267/2000, il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono inoltre all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. In alcune materie previste da specifiche disposizioni di legge, il sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli in qualità di autorità locale.

Il disposto di cui all’art. 54 del testo unico attiene invece alle ulteriori attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale quale ufficiale di governo. In questo senso, il sindaco sovrintende:

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

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Il quarto comma del medesimo art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali precisa peraltro che le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Nelle suddette materie, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Il sindaco, sempre quale ufficiale del Governo, adotta altresì con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Si osserva quindi come, ferma la competenza primaria e dunque la responsabilità gestionale dei dirigenti, il sindaco rimanga in ogni caso titolare di numerosi funzioni e conseguenti responsabilità anche penalmente rilevanti. Tutto ciò è sicuramente vero con riferimento alle competenze sue proprie in qualità di ufficiale di governo (art. 54 T.u.e.l.) per le importanti prerogative in materia di sicurezza pubblica, incolumità pubblica e da ultimo sicurezza urbana293. Ma, nondimeno, il sindaco è direttamente coinvolto anche nelle competenze dell’ente locale, sia, innanzitutto, in ragione dell’onere di sovrintendere al funzionamento dell’amministrazione, sia in virtù della competenza a questi attribuita dall’art. 50, comma 10, d. lgs. 267/2000, di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna. In quest’ultimo senso sembra infatti profilarsi una responsabilità per

culpa in eligendo laddove il sindaco abbia mal esercitato tale potere

organizzativo.

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Il riferimento alla sicurezza urbana è stato introdotto ad opera del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

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