Sin qui si è sempre fatto genericamente riferimento agli enti proprietari delle strade quali soggetti garanti della sicurezza dell’infrastruttura e dunque eventualmente responsabili di eventi illeciti ex art. 40, comma 2, c.p, senza però mai precisare quali siano gli enti ai quali è ricondotta la proprietà delle strade. Occorre a tal proposito affrontare il tema del regime di proprietà delle strade italiane e della loro classificazione. Da qui la necessità di soffermarsi, per quanto attiene le strade pubbliche, sulla disciplina del demanio stradale, sulla sua ripartizione tra i diversi enti territoriali ed infine sulla classificazione delle strade ad esso appartenenti.
Per strade pubbliche si intendono le strade caratterizzate dall’essere di proprietà di enti pubblici territoriali e dall’essere destinate all’uso pubblico e generalizzato. Così definite, le strade pubbliche286 appartengono alla categoria dei beni demaniali287 e conseguentemente godono del particolare regime giuridico riservato a tali beni in ragione dei superiori interessi generali che gli stessi sono destinati a soddisfare288. Più precisamente, suddette strade appartengono al cosiddetto demanio accidentale, fanno cioè parte di una tipologia di beni che potrebbero appartenere anche a privati (a differenza del demanio necessario), ma che allorquando siano di proprietà di enti pubblici e siano destinate all’uso oppure al transito pubblico sono assoggettate al regime privilegiato dei beni demaniali. Va sottolineato che se è vero che una strada di proprietà privata non diviene pubblica per il mero fatto che su di essa si svolge un transito indiscriminato è altrettanto vero che non tutte le strade di proprietà di enti pubblici possono essere considerate davvero pubbliche nel senso di facenti parte del demanio stradale. Vi sono infatti strade che, pur appartenendo ad enti pubblici territoriali, non
286
Va sottolineato che le strade non divengono pubbliche per il mero fatto di essere aperte al pubblico e generalizzato transito, ma devono appartenere ad un ente pubblico territoriale. Cfr. C. TALICE, voce Strade, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 1113.
287
Cfr. P. LA ROCCA, Il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali, private, Santarcangelo di Romagna (RM), 2006, p. 69 ss.
288
I beni demaniali non possono formare oggetto di negozi di diritto privato, sono inalienabili ex art. 823 c.c., non possono formare oggetto di possesso ex art. 1145 c.c. e non possono essere acquistati per usucapione dai privati, non sono pignorabili o ipotecabili. Tali beni sono disciplinati dal diritto pubblico. Solo nei modi e nei limiti stabiliti da leggi speciali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, generalmente attraverso lo strumento della concessione amministrativa.
assolvono una funzione pubblica e appartengono quindi al patrimonio e non al demanio dell’ente289. Un esempio in questo senso è offerto dalle strade poste all’interno di edifici pubblici.
Ad ogni modo, per quanto attiene il titolo di proprietà, già l’art. 22 della legge 20.03.1865, All. F, disponeva che “il suolo delle strade nazionali è di proprietà dello Stato, quello delle strade provinciali appartiene alle Province, ed è di proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali”. Nessun riferimento era ovviamente operato a favore delle Regioni poiché introdotte solamente con l’ordinamento costituzionale del 1948.
V’è dunque da chiedersi, al fine di imputare eventuali responsabilità, quali strade siano statali, piuttosto che provinciali, comunali e ora anche regionali. In questa operazione ci soccorre l’art. 2, comma 5, c.d.s. il quale dispone che “le strade… si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune”.
Per attribuire la proprietà di una strada la norma rinvia al sistema di classificazione delle strade nella stessa contenuto. Tale sistema prevede invero due tipi di classificazione: la prima basata sulle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali della strada; la seconda, invece, fondata sulla tipologia di collegamenti realizzati dall’infrastruttura. Quest’ultima ripartizione è quella che più interessa in questa sede, poiché, sulla scorta anche delle risultanze della prima classificazione tecnica, giunge a suddividere la proprietà delle strade tra Stato, regioni, province e comuni.
La prima catalogazione, quella basata sulle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali della strada, premesso che ai sensi dell’art. 3, nn. 50 e 51, c.d.s. per strade urbane si intendono le strade interne al centro abitato290, mentre per strade extraurbane ci si riferisce a quelle esterne al centro abitato, distingue:
289
Cfr. P.LA ROCCA, Il regime giuridico delle strade, p. 69. 290
Ai sensi dell’art. 3, n. 8, c.d.s., per centro abitato si deve intendere: “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.
Capitolo VI – I soggetti
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
La classificazione in questione è stata poi integrata dall’art. 01 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto
2003, n. 214 che ha introdotto l’ulteriore categoria degli itinerari ciclopedonali (lett. F-bis): strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
Quanto al secondo criterio di classificazione, esso, come detto, è essenziale per l’individuazione dell’ente proprietario della strada e dunque del soggetto su cui in prima istanza gravano gli obblighi di garanzia, poiché, sulla scorta della predetta classificazione tecnica, suddivide le strade, in base alla tipologia di collegamenti svolti, in statali, regionali, provinciali e comunali attribuendo la relativa proprietà ai rispetti enti.
In questo senso, sono sempre di proprietà comunale le strade interne al centro abitato, siano esse strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere o strade locali, come pure le tratte interne al centro abitato delle strade extraurbane principali o secondarie o locali ancorché, in ragione della tipologia di collegamento, per i tatti esterni all’abitato, siano di proprietà statale, regionale o provinciale. Tuttavia, non appartengono al comune, e rimangono dunque di proprietà di Stato, regioni o province, benché attraversino il centro abitato, i tratti interni delle strade extraurbane principali o secondarie e delle strade locali statali, regionali o provinciali, allorché il centro abitato in questione non superi i diecimila abitanti.
Per quanto attiene alle strade esterne al centro abitato (comprese le tratte interne delle strade extraurbane allorché il centro abitato attraversato abbia popolazione inferiore a diecimila abitanti), ossia quelle che in base alle caratteristiche tecniche sono classificate extraurbane principali, secondarie o locali, si distinguono:
A - Statali, appartenenti dunque al demanio stradale nazione poiché di interesse nazionale, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale,
Capitolo VI – I soggetti
turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale. Va detto che la gestione delle strade statali è attribuita, per legge o per convenzione di concessione, all’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS), ente oggi costituito in società per azioni a totale partecipazione statale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali.
Suddetta classificazione deve esser completata con le strade militari, essendo tali le infrastrutture destinate solo al traffico militare, il cui ente proprietario, ai sensi dell’art. 2, comma 5, c.d.s., è il comando della regione militare territoriale.
Infine, vanno ricordate anche le cosiddette strade vicinali (o poderali o di bonifica), denominazione che ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 52, c.d.s. spetta alle strade private fuori dal centro abitato quando sono destinate ad uso pubblico. Si tratta in sostanza di vie di comunicazione costruite dai proprietari di una serie di fondi per potervi accedere. Nonostante la definizione dettata dal codice della strada faccia esplicito riferimento alle sole strade esterne al centro abitato, alla categoria delle strade vicinali possono essere ricondotte anche le strade private ad
uso pubblico interne al centro abitato291. In base ai disposto di cui all’art. 2, comma 6, c.d.s. “Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”. Tant’è che il quarto comma dell’art. 14 c.d.s. prevede che per le strade vicinali i poteri, ma non i compiti, dell’ente proprietario previsti dal codice della strada siano esercitati dal comune. In questo senso, le responsabilità per eventuali eventi illeciti direttamente dovuti alla strada vicinale saranno ripartiti tra comune e privato proprietario, con non rare ipotesi di concorso, a seconda che il fattore causale sia addebitato ad un’omissione del primo piuttosto che del secondo.