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CEDU e danno morale per lesione dell’art I Prot.

Uno degli aspetti marcatamente innovativi dell’art. 42–bis del Testo Unico sulle Espropriazioni rispetto all’art. 43 del medesimo documento normativo è rappresentato dall’introduzione, in favore del proprietario destinatario di un provvedimento di acquisizione sanante, di un pregiudizio non patrimoniale liquidato nella misura fissa del 10% o del 20% a seconda della finalità per la quale viene utilizzato il bene.

Prima di passare all’analisi della disposizione di nuovo conio, sembra necessario inquadrare il tema dell’ammissibilità, in caso di lesione della proprietà, di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della proprietà.

Ed invero, la natura “economica” del diritto di proprietà e la stessa collocazione di tale diritto nella parte della Costituzione riservata ai rapporti economici non ha mai fatto dubitare la dottrina italiana sul fatto che la lesione di tale prerogativa è insuscettibile di arrecare un pregiudizio non patrimoniale al proprietario ingiustamente aggredito.

A questa posizione ha fatto eco la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che, ancorchè commendevolmente impegnata da anni nel riconoscimento pieno del valore persona danneggiata da una condotta illecita, si è sempre “fermata” ad una considerazione del diritto di proprietà come qualcosa che si riconduce alla persona ma non è parte della stessa. Questa posizione si scontra con la diversa considerazione del diritto di proprietà all’interno della CEDU per le considerazioni già espresse che costituiscono la base sulla quale il giudice di Strasburgo ha riconosciuto il danno non patrimoniale ai soggetti che si sono allo stesso rivolti lamentando la violazione del diritto tutelato dall’art. I Prot. n. 1 alla CEDU.

Ed invero, la Corte dei diritti umani - già con i casi BELVEDERE ALBERGHIERA E CARBONARA E VENTURA definiti alla fine del 2003 – ha sempre più spesso riconosciuto, in caso di lesione del diritto di proprietà tutelato dall’art. I Prot. n. 1 alla CEDU, il danno morale patito dai proprietari. In particolare, nella vicenda CARBONARA E VENTURA la Corte ha ritenuto che la violazione della CEDU ha comportato per i ricorrenti “un sicuro danno morale, risultante da un senso di

impotenza e di frustrazione di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni”184. Nel caso BELVEDERE ALBERGHIERA del 30 ottobre 2003, il giudice sovranazionale ha ritenuto che il proprietario, ancorché persona giuridica, aveva subito, attraverso il suo titolare, gli amministratori ed i soci, inconvenienti considerevoli in relazione alla gestione dell’albergo posto in zona limitrofa ai terreni interessati dall’illecito spossessamento, quantificando in via equitativa il danno morale in euro 25.000.

I casi testé ricordati appaiono in linea con gli approdi del giudice di Strasburgo. È noto, infatti, che la CEDU, richiamando il principio fondamentale di effettività, ha più volte ritenuto che l’efficacia del diritto garantito dall’art. 6 CEDU “esige che

una riparazione pecuniaria anche per il danno morale possa essere riconosciuta anche ad una società commerciale. Il pregiudizio non patrimoniale può infatti comportare, per codesta società, elementi più o meno “oggettivi” o “soggettivi”, fra i quali occorre riconoscere la reputazione dell’impresa, ed anche l’incertezza nella pianificazione delle decisioni da assumere, i disturbi cagionati alla gestione dell’impresa stessa, le cui conseguenze non si prestano ad un preciso calcolo, ed infine, sia pure in minima misura, l’angoscia e i fastidi patiti dai componenti degli organi di direzione della società”185 .

Orbene, le decisioni appena ricordate rese in punto di danno non patrimoniale non rappresentano una novità nella giurisprudenza della Corte dei diritti umani. Già nel caso ZUBANI quel giudice, decidendo separatamente la domanda di equa soddisfazione avanzata ex art. 41 CEDU186, aveva riconosciuto ai proprietari la complessiva somma di £.1.000.000.000 per i danni, patrimoniali e non patrimoniali,

184

Ed in accoglimento integrale della domanda dei ricorrenti ha liquidato euro 50.000 a ciascuno dei due proprietari e dunque un importo complessivo di euro 200.000.

185 Corte dir. uomo 6 settembre 2000, C

OMINGERSOLL S.A.C.PORTOGALLO.Tali principi sono stati ora recepiti dalla Cassazione Italiana nella sentenza 18 febbraio 2005 n. 3396.

subiti per effetto della violazione dell’art. I Prot. n. 1 alla CEDU, ritenendo in quell’occasione meritevole di ristoro la frustrazione e l’ansia provocate per effetto della perdita del dominio - almeno di regola quanto all’espropriazione - che aveva costretto i proprietari a defatiganti giudizi protratti per circa 18 anni e definiti con il riconoscimento di un risarcimento del danno ancora non integralmente corrisposto dall’occupante abusivo.

Né può tacersi, limitando l’indagine alle vicende che hanno visto coinvolta l’Italia per violazione dell’art. I Prot. n. 1 alla CEDU, il caso BEYELER187 e le liquidazioni dei danni morali operate in favore dei proprietari ai quali non è stata garantita la forza pubblica per liberare l’immobile abusivamente occupato188.

Non può revocarsi in dubbio che la posizione della Corte di Strasburgo, pur espressa con riferimento a violazioni accertate a carico dello Stato nei confronti di un soggetto privato - e dunque non con precipuo riferimento a controversie fra privati - si muove in un’ottica protesa ad elidere completamente gli effetti pregiudizievoli prodotti dalla violazione di un diritto umano fondamentale, soprattutto quando la violazione ha prodotto la perdita secca del diritto per effetto di una condotta contra legem, anzi addirittura mostrando una prospettiva dichiaratamente sanzionatoria laddove giunge a monetizzare detto pregiudizio anche nel caso CARBONARA E VENTURA - integrante un’ipotesi di occupazione appropriativa costituente minore illegalità rispetto a quella connessa alla condotta usurpativa -.