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1. L’istituto proprietario nell’art I Prot 1 CEDU

1.3. Il principio di legalità.

Conseguentemente a quanto fin qui accennato in merito alle privazioni della proprietà è il requisito che ricorre sempre nella lettera della norma che è appunto quello della legalità che risulta da una prima e sommaria analisi, il baricentro della tutela dominicale. La norma infatti recita: “Le disposizioni precedenti non portano

pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie […]”

Espressione del principio di legalità sottostante a tutte le disposizioni della Convenzione, che postula sia l’esistenza di norme di diritto interno sia la conformità a tali norme, del provvedimento concreto. La nozione di legge deve essere considerata in senso sostanziale come comprensiva del diritto di origine sia legislativo sia giurisprudenziale. Esso presuppone quindi non solo un complesso di norme di diritto nazionale ma anche la conformità del provvedimento o della condotta alla legge medesima.

Nel caso SUD FONDI la Corte ha sottolineato come la giurisprudenza rappresenti nella tradizione giuridica europea una fonte del diritto che contribuisce alla sua evoluzione, nel caso di specie il diritto penale. Nella stessa decisione la Corte ha espresso tuttavia l’esigenza che il risultato dell’interpretazione giudiziale appaia coerente con la sostanza del reato e sia ragionevolmente prevedibile.

Questa asserzione in merito all’interpretazione giurisprudenziale che deve consentire al singolo la possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento è stata riaffermata anche in un’altra sentenza relativa al caso LELAS.

Il ricorso riguardava un militare che dopo aver svolto attività di sminamento nei territori liberati della Croazia non aveva ricevuto la diaria dovuta per l’attività svolta nonostante le ripetute assicurazioni provenienti dal superiore gerarchico. Nel processo interno seguito alla vicenda il ricorrente si era quindi visto considerare prescritto il credito maturato, in virtù di un’interpretazione che considerava privo di competenza in materia il superiore gerarchico cui si era rivolto il militare. Nella propria sentenza la Corte ha ritenuto in contrasto con il principio di legalità il comportamento del Governo Croato poiché l’interpretazione data dal Tribunale interno al diritto nazionale, che aveva avuto come conseguenza di considerare prescritto il credito del ricorrente, non aveva rispettato il requisito della

prevedibilità.

Quindi il principio di legalità richiede non solo l’esistenza di una legge, ma anche la cosiddetta qualità della legge; ciò implica l’esistenza di norme che siano sufficientemente accessibili, precise e prevedibili. La legge deve essere cioè conoscibile e sufficientemente comprensibile anche con l’assistenza di esperti in materia. Inoltre, la sua formulazione deve consentire al cittadino di poter prevedere le conseguenze del proprio comportamento.

Tale principio ha la funzione di proteggere il singolo nei confronti di eventuali abusi o provvedimenti arbitrari. Nonostante l’esistenza di una legge in senso formale non può dirsi pertanto rispettato il principio di legalità quando la legge appaia eccessivamente rigida, oppure quando attribuisca agli organi competenti una discrezionalità tale da rendere il proprio comportamento imprevedibile, senza peraltro offrire idonee garanzie processuali per la protezione del singolo contro l’arbitrio71.

Il principio di legalità implica inoltre l’esigenza che le decisioni giurisprudenziali siano adeguatamente motivate, anche se non appare indispensabile che esse forniscano una risposta dettagliata ad ogni argomento72.

Prima delle note sentenze CARBONARA VENTURA E BELVEDERE ALBERGHIERA C. ITALIA del maggio 2000, la CtEDU assumeva un atteggiamento cautelativo circa la possibilità di sindacare sulla legalità del provvedimento. Per lungo tempo il controllo di merito alla legalità del provvedimento è stato esercitato in modo estremamente blando, in base alla considerazione che la Corte non costituisce l’ultima istanza rispetto ai giudici nazionali e gode pertanto di una competenza più limitata nel verificare il rispetto del diritto interno 73.

Quanto detto ha permesso la rottura tra il sistema di tutela della proprietà previsto dal diritto interno e il sistema di tutela del diritto garantito dalla CEDU, soprattutto quando si è andati alla ricerca di interpretazioni chiaramente improntate alla teoria dell’effetto utile nelle quali si è data prevalenza al diritto fondamentale rispetto a quello degli organi statali.

71 Si veda la sentenza HENTRICH C.FRANCIA, 22.09.1994 CEDU; DRUZSTEVNI ZALOZNA PRIA C.REPUBBLICA CECA, 31.07.2008, CEDU.

72 Si veda il caso K

USHOGLU C.BULGARIA, 10.08.2007, CEDU. 73 Principio già ampiamente espresso nella nota sentenza H

AKANSSON AT STURESSON C. SVEZIA del 1990. Anzi, ancora prima dell’istituzione della Corte, la Commissione Europea aveva mostrato l’intento di cancellare l’efficacia precettiva della norma de qua in ossequio ad una politica che tendeva a salvaguardare la sovranità degli Stati contraenti. CONDORELLI L., Op. Cit., vedi nota 49.

Con la sentenza IATRIDIS C. GRECIA, mutando la prospettiva che riconduceva il principio di legalità alla mera garanzia dell’adeguatezza del risarcimento e del giusto bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà, era pervenuta ad un’interpretazione più rigorosa e garantista per le ragioni proprietarie del principio di legalità fino ad ammettere il contrasto con l’art. I Prot. 1 CEDU, di ogni ingerenza illegale sul diritto dominicale74. Per cui, dal caso suddetto si forma il pensiero che gli Stati contraenti hanno il dovere di piegarsi alle sentenze rese nei propri confronti.

Successivamente, il principio è stato ribadito affermando che il protocollo esige che un’ingerenza della Pubblica Amministrazione nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legittima ed autorizza la privazione di proprietà solo nelle condizioni previste dalla legge. È sempre la Corte quindi che chiarisce che la preminenza del diritto, inerisce all’insieme degli articoli della Convenzione stessa75 sicché, la questione del rispetto del giusto equilibrio fra interesse generale della comunità ed il rispetto dei diritti umani fondamentali diventa rilevante solo quando si è stabilito che l’interferenza soddisfa il requisito della legalità e non risulta arbitraria.

Infatti il rispetto del principio di legalità ha assunto un particolare rilievo con riferimento all’istituto dell’occupazione acquisitiva o accessione invertita76. Proprio a partire dai casi CARBONARA VENTURA E BELVEDERE ALBERGHIERA C. ITALIA, la giurisprudenza ha riaffermato costantemente la contrarietà rispetto al principio di legalità, di un istituto, quello dell’occupazione acquisitiva di cui si parlerà ampiamente in seguito, che consente alla P.A. di trarre vantaggio dal proprio comportamento illegittimo. Infatti le pronunce della Corte hanno riguardato per lo più ipotesi relative all’occupazione acquisitiva e a quella usurpativa. Più in generale, il discredito dei giudici di Strasburgo di è appalesato su qualunque ipotesi di espropriazione che consenta all’autorità pubblica di acquisire la proprietà di beni

74 BUONOMO F., La tutela della proprietà dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Milano 2004. In quella occasione il gestore di un cinema all’aperto, sfrattato dall’amministrazione, era stato giudizialmente autorizzato a rientrare nel godimento del bene senza riuscirci per l’opposizione del proprietario (Min. Finanze). La Corte ritenne che il rifiuto di restituire il bene aveva integrato un violazione dell’art. I Prot. 1 affermando per la prima volta il principio che: “un’ingerenza illegale nel diritto al rispetto dei beni

comporta di per sé una violazione dell’art. I Prot. 1 indipendentemente dalle questioni relative alle modalità ed all’adeguatezza del risarcimento e quindi all’esigenza di un bilanciamento tra l’interesse pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, esigenza che rileva unicamente a fronte di un ingerenza legale”. BULTRINI A., Occupazione appropriativa: l’intervento dirompente

della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in Corr.. Giur., 2001.

75 Sent. M

ALAMA C.GRECIA, 1 marzo 2001, CEDU; sent. AMUUR C.FRANCIA, 25 giugno 1996, CEDU; in dottrina si guardi DE SALVIA

M., La Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, Napoli, 2001.

privati nel disprezzo delle regole formali previste per l’espropriazione.

Da quanto detto si rileva che qualsiasi privazione o limitazione del diritto proprietario e quindi del godimento dei beni, deve necessariamente avere una base legale. La Corte difatti, pur talvolta ribadendo che spetta alle autorità nazionali l’accertamento della costituzionalità di un provvedimento ablatorio della proprietà, ha approfondito il controllo sostanziale del contenuto delle leggi che era sembrato, a primo acchito, non necessario ogni qual volta si fosse presentato tale provvedimento limitativo della proprietà77 di cui in seguito si parlerà ampiamente.