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Uso di una chiesa Esercizio del culto Cura dei luoghi Beni sacri e preziosi Ingresso

Nei luoghi sacri è consentito solo quanto occorra all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena alla santità del luogo.

Solo l’Ordinario può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo283. La dichiarazione di assenso del parroco ad altre attività o ad installazioni varie che riguardino la chiesa, appare titolo insufficiente, “in quanto posto in essere da soggetto privo del potere di disporre e comunque assoggettato alla condizione di validità dell’efficacia rappresentata dall’assenso dell’Ordinario, unico legittimato a disporre dell’uso del bene sacro”284.

Nella chiesa legittimamente dedicata si possono compiere tutti gli atti del culto divino privato e pubblico, del culto esterno e di quello interno. Sono fatti salvi i diritti parrocchiali285, in quanto tutta la vita cristiana della comunità locale grava sulla parrocchia.

283

Can. 1210, c.j.c. 1983.

284

TAR Puglia, sent. del 27 settembre 2001, n. 1299: La dichiarazione di assenso con la quale il parroco autorizzava ad installare una stazione radio base per la telefonia mobile sul campanile di una chiesa non è stata ritenuta dal Comune titolo legittimante la utilizzazione del luogo sacro. L’art. 18 della L. n. 222 del 1985 richiama espressamente, ai fini della validità ed efficacia dell’atto di disponibilità del bene “Chiesa”, i controlli e le limitazioni ai poteri di rappresentanza previsti dal diritto canonico. Secondo questo ordinamento “altri usi” del luogo sacro possono essere consentiti solo dall’Ordinario diocesano, il quale nella fattispecie, ha negato il proprio consenso all’installazione dell’antenna. La dichiarazione di assenso del parroco relativamente alla disponibilità del campanile destinato ad ospitare la SRB appare titolo insufficiente, in quanto posto in essere da soggetto privo del potere di disporre e comunque assoggettato alla condizione di validità dell’efficacia rappresentata dall’assenso dell’Ordinario, unico legittimato a disporre dell’uso del bene sacro.

285

Il canone 1220 si occupa della cura di una chiesa. In essa deve essere mantenuta la pulizia e garantito il decoro che si addicono alla casa di Dio, e deve essere tenuto lontano tutto ciò che sia alieno alla santità della medesima. Ne consegue che non vi si possono esercitare attività commerciali: tuttavia possono realizzarsi atti di interesse ecclesiale, quali concerti, conferenze, adunanze286.

Per proteggere i beni sacri e preziosi si devono adoperare gli opportuni mezzi di sicurezza, oltre alla cura ordinaria nella manutenzione.

Tutti i fedeli sono tenuti a custodire il carattere sacro di una chiesa, in modo particolare vi sono tenute le persone che ne hanno l’amministrazione e la custodia, quindi i parroci, i rettori, e i vicari foranei.

Le chiese destinate al culto devono essere degnamente amministrate. Il canone 1284 del c.j.c. dispone che tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia: nei commi 2° e 3° si afferma che la proprietà sia messa al sicuro in modi civilmente validi, con l’osservanza delle leggi civili sempre che non derivi danno alla Chiesa. L’osservanza della legge statale non è obbligatoria se è contraria al diritto divino o se la legge canonica dispone diversamente287.

Gli amministratori delle chiese, devono osservare rigorosamente, per ciò che concerne la concessione dei lavori, le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, dando agli operai una paga onesta. Essi non possono introdurre o contestare una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario288.

Oltre ai luoghi sacri il codice di diritto canonico si occupa dei “beni sacri”, cioè beni destinati al culto con i riti della dedicazione o della benedizione. La qualifica di

286

Congregatio Pro Cultu Divino, L’interesse per la musica, Enchiridion Vaticanum, Bologna, 1981, 10/2244-2265; C. Redaelli, I concerti nelle chiese, Quaderni di diritto ecclesiale, 1988, 137-140.

287

V. De Polis, I beni temporali della chiesa, Il Codice Vaticano II, Bologna, 1995: V. anche can. 22, c.j.c. 1983.

288

sacro è attribuita alle immagini, alle reliquie, ai luoghi, agli edifici, ai beni, alle cose e, quelli compresi nell’ambito della diocesi, sono soggetti alla visita del Vescovo.

I “beni preziosi” sono invece quelli considerati tali dall’antichità, dall’arte e dal culto e che hanno un notevole valore. I parroci e i rettori delle chiese in cui siano custoditi beni sacri e preziosi devono adottare tutte le cautele necessarie alla loro protezione.

Il canone 1221 dispone che l’ingresso in chiesa durante le sacre funzioni è libero e gratuito. I Consultori del Gruppo di studio De loci set temporibus sacris deque cultu divino hanno notato che possono darsi casi in cui al di fuori del tempo delle funzioni, l’ingresso non sia gratuito per coloro che vi accedono per motivi artistici: inoltre, in particolari edifici di valore storico e artistico si è ammessa la richiesta di un contributo per l’ingresso, ma la pratica è stata presto scoraggiata dall’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso289. I parroci e i rettori hanno il diritto di regolare l’ingresso nelle chiese, per motivi di opportunità: così anche la possibilità di mostre d’arte sacra o concerti di musica sacra.

Infine, se non vi sono gravi ragioni, le chiese nelle quali vi è conservata la santissima Eucaristia devono rimanere aperte per alcune ore del giorno in modo che i fedeli possano trattenersi in preghiera dinnanzi al Sacramento290, e anche nel caso in cui un fedele facesse richiesta di entrata durante le visite nella chiesa, i parroci o i rettori non possono rifiutarsi di acconsentire.

289

“… a motivo del loro eminente significato ecclesiale l’ingresso nelle chiese cattedrali non potrà in

alcun caso essere assoggettato al pagamento del ticket”. 290

CAPITOLO QUARTO. Il vincolo di destinazione al culto pubblico.

1. L’art. 831, comma 2° del codice civile: interpretazioni. 2. La deputatio ad cultum publicum operata