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Proposte di legge sulla libertà religiosa: scissione tra diritto all’esercizio del culto, e

La disponibilità di edifici di culto e la possibilità di costruirne di nuovi, costituisce, come si è visto, un aspetto della libertà individuale di religione, nella sua dimensione collettiva di esercizio associato del culto. Essa, dunque, anziché essere disciplinata dalle singole intese, dovrebbe essere oggetto di una legge generale applicabile a tutte le confessioni religiose.

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Si veda www.becketfund.org: l’organizzazione non profit Becket Fund for Religious Liberty, si propone di difendere, giudizialmente, presso l’opinione pubblica e in sede accademica, la libertà di religione di tutte le confessioni religiose).

I progetti di leggi finora presentati212, indicano, come destinatari del diritto di disporre o di costruire luoghi di culto, le “confessioni religiose”, e non i singoli fedeli.

La I Commissione della Camera dei Deputati, nella seduta del 4 luglio 2007, ha adottato come testo base per una nuova proposta di legge “Norme sulla libertà religiosa”, del relatore, on. Zaccaria, con incluse delle novità rispetto ai testi presentati in precedenza.

Il Capo I (artt. 1-14) è dedicato alla “Libertà di religione”, che include il diritto di esercitare il culto. L’art. 5, -“Libertà delle confessioni religiose” - stabilisce che esse hanno il diritto di “costruire o di destinare edifici all’esercizio del culto, nel rispetto delle norme urbanistiche”. Il Capo II (artt. 16-21) riguarda le “Procedure per l’iscrizione nel registro delle confessioni religiose”. Il Capo III (artt. 22-29) stabilisce i “Diritti delle confessioni iscritte nel registro: in particolare, l’art. 23 rubricato “Edifici di culto”, al comma 1 recita: “Le confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del Comune, possono adibire al culto edifici esistenti, di cui sia cessata la specifica destinazione precedente, o costruire nuovi edifici da destinare al medesimo uso, anche in deroga alle norme urbanistiche, ove irragionevolmente limitative, e comunque nel rispetto della normativa

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Il 4 novembre 1990 il Consiglio dei ministri ha deliberato il disegno di legge recante Norme sulla

libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui “culti ammessi”, Quad. dir. e pol. eccl., II, 1990,

530 e ss.. successivamente, sempre con lo stesso titolo fu deliberato il ddl. N. 3947, 3 luglio 1997, dal Governo Prodi, Dall’Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di

politica e legislazione ecclesiastica; ddl. N. 2531, 18 marzo 2002, dal Governo Berlusconi, Quad. dir. e

pol. eccl., 2002, 593 e ss.: esso fu esaminato dalla I Commissione permanente Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni, insieme alla proposta di legge n. 1576 del 14 settembre 2001 dei deputati Spini e altri, e alla proposta di legge n. 1902 del 6 novembre 2001 d’iniziativa del deputato Molinari. Per commenti al ddl. 2531, G. Leziroli (a cura di), Dalla legge sui culti ammessi al progetto di

legge sulla libertà religiosa (1° marzo 2002), Atti del convegno di Ferrara del 26-26 ottobre 2002,

Jovene, Napoli, 2004. Il 28 aprile 2006 l’on. Spini e altri presentarono il pdl. n. 134 e l’on. Boato e altri il pdl. n. 36: essi stabilivano che la libertà delle confessioni religiose comprende anche la libertà di celebrare i riti purché non in contrasto con il buon costume, nonché di aprire edifici per l’esercizio del culto (art. 15). Entrambi i progetti di legge, decaduti con la fine anticipata della legislatura, pongono quest’ultimo articolo nel Capo II, dedicato alle Confessioni e associazioni religiose; mentre il Capo I, è dedicato alla Libertà di coscienza e di religione, che riguarda la libertà, tra le altre cose, di esercitarne il culto, in privato e in pubblico. I progetti di legge operano una scissione tra diritto all’esercizio del culto, considerato come contenuto della libertà individuale di religione dei singoli soggetti, e la disponibilità delle strutture edilizie strumentali all’esercizio del culto, riconosciuta solo alle confessioni religiose.

in materia di parametri urbanistici, di sicurezza e di accessibilità degli edifici aperti al pubblico”.

La nuova disposizione si concentra sulla necessità di iscrizione della confessione religiosa e del relativo ente esponenziale in un apposito nuovo registro, cui consegue il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili. Oltre alla sede in Italia e alla rappresentanza da parte di un cittadino italiano avente residenza italiana, la nuova norma richiede uno statuto e una documentazione che presentino: le norme di organizzazione, di amministrazione e di funzionamento, gli elementi essenziali, i documenti comprovanti la stabilità, le caratteristiche concrete dell’organizzazione, la presenza organizzata a livello comunale, la consistenza patrimoniale in relazione alle finalità da perseguire, oltre ai requisisti di cui all’art. 16 del cod. civ., delle confessioni religiose.

La proposta di legge mira a far riconoscere il diritto in oggetto solo alle confessioni religiose che abbiano “una presenza certa e organizzata” sul territorio, e non a semplici comunità di fedeli213.

La proposta di legge introduce dunque ben quattro regimi giuridici differenziati: quello riservato alla Chiesa cattolica; quello delle confessioni che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato alla quale sia seguita una legge; quello delle confessioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ma senza intesa con lo Stato; quello delle confessioni non iscritte nel registro delle persone giuridiche.

In realtà, il provvedimento statale di iscrizione, ancorato al controllo sulla opportunità della medesima, dovrebbe considerarsi privo di fondamento costituzionale214. Infatti, nel testo di legge, il parere del Consiglio di Stato ha carattere

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La discriminazione tra confessioni munite o meno di intesa con lo Stato, viene sostanzialmente riproposta in una nuova veste: quella della discriminazione tra confessioni iscritte o meno nel registro delle persone giuridiche. A. Roccella, La legislazione regionale, op. cit., 144.

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Sul medesimo argomento, si veda la sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo, del 15 febbraio 2001, n. 46, secondo cui lo Stato, non è abilitato al controllo della legittimità delle credenze religiose o sulle modalità di espressione di esse, ma solo a “constatare” che l’entità non è tra quelle escluse dall’iscrizione nel registro. Così anche, M. Moreno Mozos, La inscripciòn en el Registro de entidades

religiosas. Comentario a la sentencia de la audiencia Nacional de 11 octubre 2007, Stato Chiese e

facoltativo, ed è richiesto dal Ministro dell’Interno215 solo in caso di dubbi motivati sull’esistenza dei requisiti; inoltre il silenzio prolungato per oltre centoventi giorni dalla domanda, equivale ad accoglimento della domanda stessa.

Un aspetto innovativo della legge, si può cogliere nella disposizione che legittima le confessioni religiose, iscritte nel registro, a derogare le norme urbanistiche ove irragionevolmente limitative216.

La libertà religiosa viene in questo modo, ad essere garantita anche nel suo aspetto di diritto ad edificare luoghi per il culto oltre le eventuali previsioni discriminatorie del potere pubblico.

In questo, si può altresì notare un aspetto migliorativo e positivo rispetto alle disposizioni attuali di legge, che legittimano le autorità locali a valutare l’opportunità di concedere spazi per l’edilizia alle confessione richiedenti, senza subire alcun limite sul potere discrezionale esercitato.

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Art. 16, secondo comma.

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Art. 23, primo comma. In senso critico, A. Roccella, La legislazione regionale, op. cit., 145-146, secondo cui la formulazione testuale della norma dovrebbe essere migliorata. Occorre infatti, intendere per norme urbanistiche, non le leggi statali o regionali, come si sarebbe pronti a pensare, ma soltanto le prescrizione della pianificazione urbanistica locale.

CAPITOLO TERZO. Il concetto di edificio di culto nel diritto della Chiesa.

1. Il concetto di edificio di culto: terminologia e funzione. 2. Tipologie di chiese. 3. Erezione di una