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4.1. Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto, e interventi per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica e archeologica.

Con la legge del 9 marzo 1990, n. 27116, la Regione Lazio ha disciplinato il finanziamento degli edifici di culto degli “enti religiosi”, con l’obiettivo di armonizzare gli insediamenti residenziali con i servizi religiosi pertinenti.

La Regione Lazio considera come possibili interlocutori del finanziamento, oltre alla Chiesa cattolica, le confessioni religiose munite di intesa, ma anche quelle solo organizzate compiutamente nel comune o riconosciute dallo Stato117.

Sono i comuni del Lazio a definire – in applicazione della l. n. 10/1977 - con proprie deliberazioni, quali siano “gli edifici ed attrezzature di comune interesse religioso” debbano essere considerate “opere di urbanizzazione secondaria” destinate alle provvidenze della legge regionale118.

I comuni provvedono ad assicurare una dotazione di aree per abitante, nell’ambito di quelle che sono obbligatoriamente da destinare alle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi: le localizzazioni delle aree - in vista di una loro proporzionata ripartizione - sono effettuate acquisiti i pareri dell’ordinario diocesano, per la Chiesa cattolica, e dei rappresentanti delle confessioni di minoranza organizzate119, adeguando

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BUR Lazio, n. 8 del 20 marzo 1990.

117

In base all’articolo 1 della legge: nel quadro delle competenze spettanti al Comune, per parte pubblica, e alla Chiesa cattolica e alle confessioni religiose munite di “intesa”, o che siano “riconosciute” dallo Stato , o che abbiano una “presenza organizzata” nel territorio.

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Esse possono essere individuate negli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici; e negli edifici e nelle attrezzature adibiti a catechesi, all’educazione cristiana o religiosa di altri culti, alle diverse attività pastorali connesse all’esercizio del ministero di cura delle anime, nonché ad abitazione dei ministri di culto: art. 2.

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Art. 3. Il dimensionamento delle aree ad esse riservate nei piani urbanistici e loro varianti, dovrà essere conforme al dettato della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 20 gennaio 1967, n. 425. Le previsioni di nuovi servizi religiosi devono riservare una superficie di minimo 2000 mq. per ogni insediamento. Il computo delle cubature relative agli edifici di culto, sono escluse quelle al di sopra dei cinque metri dal piano del terreno o della pavimentazione esterna a sistemazione avvenuta: art. 4.

anche gli strumenti urbanistici se non conformi alle prescrizioni di legge, di propria iniziativa, ovvero entro sei mesi dalle richieste delle competenti autorità religiose120.

I contributi sono stati aumentati del 10% rispetto alle tabelle allegate alla legge regionale del 12 settembre 1977, n. 35121.

La parte più interessante della legge è quella relativa alla destinazione del contributo: ciascun Comune, accantona in apposito fondo destinato ad opere per nuove chiese e ad interventi di manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro di edifici religiosi esistenti, nella misura dell’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria. L’ordinario diocesano per la Chiesa cattolica, o il rappresentante di altra confessione che abbia i requisiti prescritti dalla legge, dovranno presentare, ai fini del finanziamento, vari documenti: sul riconoscimento ai sensi di legge per le confessioni acattoliche; sul piano dei lavori da effettuare; sul godimento di altri benefici pubblici; sul piano finanziario degli interventi; sull’autorizzazione della soprintendenza; sull’assenso circa il sopralluogo di funzionari o incaricati del controllo sui lavori.

Queste contribuzioni hanno carattere “integrativo” nel senso che possono essere concesse anche per opere che usufruiscono di altri contributi statali.

In presenza di più richieste, i contributi sono ripartiti in base alla “consistenza” delle confessioni richiedenti122.

Dall’esame della legge regionale emerge la discrezionalità con cui si effettua l’attribuzione dei contributi alle confessioni per l’edilizia religiosa. Il sistema di finanziamento locale dovrebbe infatti essere egualitario123.

Da segnalare la possibilità che il Comune stesso, o i competenti soggetti attuativi dei piani urbanistici, provvedano direttamente alla esecuzione delle opere: in questi casi, 120 Art. 5. 121 Art. 6. 122

Art. 7, 5° comma. L’utilizzazione del fondo è deliberata dal consiglio comunale entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo conto delle richieste ricevute: art. 7, 3° comma. Le competenti autorità religiose, trasmettono al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione circa l’utilizzazione delle somme percepite l’anno precedente: art. 7, 5° comma.

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Si rinvia all’Allegato al presente lavoro, “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti

è in facoltà delle competenti autorità religiose regolare i rapporti tramite un’apposita “convenzione”124.

I Comuni possono anche decidere di intervenire per il restauro di chiese ed edifici religiosi di loro proprietà o da acquisire al loro patrimonio, per finalità di promozione culturale e turistica: in questo caso, è la Regione ad intervenire con contributi in conto capitale da destinare ai soggetti richiedenti, fino alla copertura dell’intera spesa, così come previsto dalla l.r. del 22 novembre 1982, n. 51. In tal caso i Comuni devono presentare una relazione tecnica sui lavori da eseguire. Le parrocchie e gli altri enti della Chiesa o delle altre confessioni che provvedano al restauro, possono chiedere l’intervento regionale fino ad un massimo del 70% della spesa complessiva da effettuare125, presentando alla Giunta regionale una relazione tecnica da cui risultino: le proprietà da restaurare, la stima dei lavori, le dichiarazione delle competenti autorità confessionali circa la non fruizione di altre provvidenze di legge126.

4.2. L’assegnazione delle aree alle confessioni religiose: le deliberazioni della Giunta comunale.

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, con Deliberazione-quadro del Consiglio comunale n. 93 del 2006, sono stati regolati gli interventi di localizzazione di nuovi centri parrocchiali e le assegnazioni delle aree alla Diocesi di Roma, di Porto Santa- Rufina, Frascati e Tivoli per il territorio compreso nel comune di Roma, mediante; concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35, comma 5, L. n. 865 del 1971 con relativa stipula delle convenzioni; cessione gratuita di aree comunali ubicate in comprensori convenzionati e/o in zone “O”.

Per la localizzazione di nuovi centri parrocchiali sono intervenute diverse intese tra Comune e di Roma e vicariato.

124 Art. 7, 7° comma. 125 Art. 8. 126 Art. 9.

A tal fine sono stati costituiti: una Commissione paritetica e un gruppo di lavoro misto Comune-Vicariato per definire criteri localizzativi e regolamentari di nuovi insediamenti parrocchiali; un gruppo di progettazione interno all’Amministrazione comunale per la redazione del programma di localizzazione dei nuovi centri parrocchiali per definire il quadro delle compatibilità urbanistiche e ambientali dei nuovi insediamenti; una commissione paritetica tra comune e Regione Lazio per valutare le proposte ricevute.

Attraverso questo grande progetto-quadro, sono state realizzate infatti ben 32 nuove parrocchie. Per il 2009 si vorrebbe costituire nuovamente una commissione paritetica per un nuovo studio, soprattutto per l’area Roma-Ovest, e la progettazione di nuove parrocchie.

Se per la Chiesa cattolica, questa pratica sembra essere ormai acquisista ed il diritto di costruire garantito organicamente, ciò non avviene per le altre confessioni religiose. E’ accaduto infatti che le attribuzioni del diritto di superficie e le assegnazioni delle aree sia avvenuto tramite deliberazioni della Giunta comunale, che discrezionalmente, ha scelto i culti da privilegiare sul totale delle richieste ricevute127.

Stabilire definitivamente con una Legge generale sulla Libertà religiosa, il criterio da seguire nelle assegnazioni delle aree, con “uniformità” e “legittimità” – con riferimento alle due note sentenze della Corte costituzionale sul divieto di discriminazione – significherebbe garantire l’eguaglianza nella libertà (ex art. 8 della Cost.).

Tra le assegnazioni fino ad oggi realizzate:

1) la deliberazione della Giunta comunale del 18 luglio 2001, tramite la quale si è stabilito di assegnare alla Pontificia Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma128, in diritto di superficie, a titolo gratuito e a tempo

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Si rinvia all’Allegato al presente lavoro, “Verbale del Consiglio comunale di Roma, anno 2006, Deliberazione n. 93”.

128

Istituita il 5 agosto del 1930 per volontà di Papa Pio XI, con lo specifico compito di provvedere: “con la maggiore sollecitudine possibile all’erezione, istituzione e dotazione di nuove parrocchie, anche mediante la dismembrazione delle antiche, agli acquisti di nuove aree, alla costruzione di chiese e annessi

indeterminato, e senza alcun corrispettivo, la porzione di area del Piano di Zona P.Z. B32 Torresina, pari a mq. 6.600, con relativa autorizzazione alla stipula della convenzione, per la realizzazione di un complesso parrocchiale, a cura e spese dell’ente stesso;

2) la deliberazione della Giunta comunale del 25 marzo 2003 tramite la quale si è deciso di assegnare alla Pontificia Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma, in diritto di superficie, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, e senza alcun corrispettivo, la porzione di area del Piano di Zona P.Z. D6 Osteria del Curato 2, pari a mq. 6318, con relativa autorizzazione alla stipula della convenzione, per la realizzazione di un complesso parrocchiale;

3) la deliberazione della Giunta comunale del 18 febbraio 2004 tramite la quale è stata assegnata alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, in diritto di superficie, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, e senza alcun corrispettivo, la porzione di area del Piano di Zona P.Z. C22 Casale Nei, pari a mq. 2.500, con relativa autorizzazione alla stipula della convenzione, per la realizzazione di un edificio di culto, a cura e spese della Congregazione medesima;

4) la deliberazione della Giunta comunale del 10 novembre 2004 con la quale è stata concessa alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, in diritto di superficie, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, e senza alcun corrispettivo, la porzione di area del Piano di Zona 11V Dragoncello, pari a mq. 2000 (che si riporta in appendice), con relativa autorizzazione alla stipula della convenzione, per la realizzazione di un edificio destinato al culto, istruzione e cultura biblica;

5) la deliberazione della Giunta comunale del 26 maggio 2004 con la quale tramite la quale si è deciso di assegnare alla Chiesa Cristiana Evangelica, in diritto di superficie, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, e senza alcun corrispettivo, la porzione di area del Piano di Zona P.Z. Borraccia, 3.660 pari, con relativa

edifici, nonché alle pratiche occorrenti presso le autorità civili”. Le parrocchie della diocesi sono oggi ben 333.

autorizzazione alla stipula della convenzione, per la realizzazione di un edificio destinato al culto;

6) la deliberazione della Giunta comunale del 23 febbraio 2005, tramite la quale si è stabilito di assegnare alla Comunità Ortodossa “SS. Martiri di Roma – Ostia”, in diritto di superficie, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, la porzione di area del Piano di Zona 11V Dragoncello, pari a mq. 5000, con relativa autorizzazione alla stipula della convenzione, per la realizzazione di un edificio destinato ad attività di culto a cura e spese della comunità medesima, perché l’area in questione è stata già acquisita al patrimonio indisponibile del Comune di Roma.