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Erezione di una chiesa Consenso del Vescovo e posa della prima pietra

L’erezione consiste nella destinazione a chiesa di un edificio già esistente263 o la costruzione ex novo di essa.

Il canone 1215 del c.j.c. del 1983 indica i requisiti per la costruzione di una chiesa. Innanzitutto è necessario il consenso espresso e scritto del Vescovo diocesano. Il consenso verbale o implicito è da considerarsi nullo.

La competenza è esclusiva, nel senso che per il consenso del Vicario generale e di quello Episcopale si ritiene necessario il mandato speciale del Vescovo diocesano264. Anche l’Amministratore diocesano, non può dare il consenso se non riceve speciale facoltà da parte della Santa Sede265.

Il promotore dell’erezione può essere chiunque: una persona fisica, un gruppo di fedeli, una comunità.

Il Vescovo deve vagliare i motivi per i quali risulti necessaria la costruzione di una nuova chiesa. A tal fine egli ascolta il parere dei parroci e dei rettori delle vicine chiese (e anche dei parroci delle chiese interessate alla costruzione di un nuovo luogo di culto) e, in base al nuovo codice di diritto canonico, il consiglio presbiteriale. Il suddetto parere, che dovrebbe aiutare a vagliare la necessità e i mezzi necessari a disposizione per la erezione, si intende come obbligatorio, tuttavia il Vescovo può non seguirlo.

Per un maggiore convincimento, egli può costituire una commissione, rappresentativa di tutta la diocesi, o un apposito ufficio con l’incarico di trattare, insieme alle altre parti convocate, tutte le questioni riguardanti l’erezione di nuove parrocchie, o l’erezione di una nuova chiesa266.

263

L. Chiappetta, Chiesa edificio sacro, in Prontuario di diritto canonico e concordatario, Roma, 1994, 209.

264

Can. 134, c.j.c. 1983.

265

J. Krukowski, Commentario al canon 1215, Coentario Esegetico al Còdigo de Derecho Canonico, Pamplona, 1996, 1817; T. Pawluk, Prawo Kanonicne wedlug Kodeksu Jana Pawla II. II. Lud Bozy jego

nauczanie i iuwiecanie, Olsztyn, 1986, 461. 266

Nell’ambito della costruzione di nuovi edifici di culto, l’autorità religiosa dovrà entrare necessariamente in contatto con quella civile: la chiesa dovrà sorgere infatti sul territorio dello Stato, che dovrà operare valutazioni di impatto urbanistico e sociale sulla nuova opera.

E’ fondamentale per il Vescovo conoscere i piani regolatori della costruzione e della industrializzazione, progettati dall’autorità civile, per verificare se esistano delle aree riservate a tali scopi: egli deve premurarsi di individuare tempestivamente le aree e gli strumenti giuridici, affinché non si arrivi troppo tardi, perchè manchino le zone per costruire od erigere, o perché i fedeli si siano già allontanati dalla pratica della vita cristiana267.

Il rilascio della concessione edilizia (come esposto nei capitoli precedenti) è effettuato dal Comune, che effettua una valutazione ponderata su vari elementi: un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell’opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla “qualità della vita” di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera.

La costruzione di nuovi edifici di culto rientra tra le opere di “urbanizzazione secondaria”, le quali, se in armonia con gli interessi pubblici che il Comune è tenuto a soddisfare e congiuntamente con quelli sottesi alle singole previsioni di destinazione urbanistica, possono essere realizzate in ogni area del suo territorio.

Nel caso in cui non siano disponibili degli spazi, il Vescovo può prendere in affitto locali privati, adattabili alle esigenze pastorali: a tal fine può sollecitare i fedeli a contribuire economicamente, istituendo, ad esempio, giornate speciale per la raccolta dei fondi, o costituendo una speciale associazione che esprima i sentimenti e i desideri dei fedeli. Tuttavia l’aspetto finanziario non può mai prevalere su quello pastorale e

267

Sacra Congregatio Pro Episcopis, Dir. Ecclesiae imago, 22 febbraio 1973, 177; Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede, I-XVI, Bologna, 1981, 4/2232.

anche nel restauro di chiese o nel loro abbellimento non deve mai eccedere nelle spese268.

L’Ordo dedicationis Ecclesiae et altaris dispone che per dedicare a Dio l’inizio dei lavori per la costruzione di una nuova chiesa, conviene celebrare un rito che, secondo la tradizione liturgica, include la benedizione dell’area interessata e la benedizione della prima pietra. Se, per motivi edilizi la benedizione della prima pietra non sia possibile, si benedice l’area. Il rito è recitato dal Vescovo, che, se impossibilitato, può farsi sostituire da un Vescovo-vicario o da un presbitero. Durante la cerimonia l’area è ben delimitata; si pone un altare e una croce di legno sul terreno, e la pietra che dovrebbe essere di forma quadrata e angolare269.

La nuova chiesa deve essere adatta alle sacre celebrazioni. Deve essere un edificio dignitoso, che si caratterizza per nobiltà di stile, e presentarsi come segno della realtà soprannaturale270.

La chiesa “è debitrice della sua conformazione alla relazione che la lega all’assemblea del popolo di Dio che vi si raduna. E’ l’assemblea celebrante che “genera” e “plasma” l’architettura della chiesa”271, quindi occorre, prima di costruirla, rendersi conto dei soggetti per i quali è edificata e del soggetto divino cui è riferita272, e deve distinguersi sia esternamente che internamente dagli altri edifici: essa cioè, deve essere messa in armonia ed entrare in dialogo con il resto del territorio, per arricchirlo.

Per la costruzione e riparazione degli edifici di culto, il canone 1216 del c.j.c. del 1983 prescrive l’osservanza dei principi e delle norme della liturgia e dell’arte sacra, e del consiglio di esperti.

Quando occorre dare giudizio sulle opere di arte sacra, si creano delle commissioni diocesane di arte sacra e di liturgia che il Vescovo deve poter consultare.

268

Sacra Congregatio Pro Episcopis, dir. Ecclesiae imago, 22 febbraio 1973, 180, 181, 182.

269

Ordo dedicationis Ecclesiae et altaris , I/1-8.

270

Ordo dedicationis Ecclesiae et altaris, II/3.

271

CEI, nota pastorale, L’adeguamento liturgico delle chiese, 452.

272

La competente autorità ecclesiastica territoriale dovrebbe anche costituire una commissione nazionale composta da esperti273.

Nella costruzione degli edifici di culto è necessario promuovere e favorire un’autentica arte sacra, ricercando una nobile bellezza; occorre allontanare dalle chiese ciò che sia contrario alla fede e che offende i costumi, la pietà cristiana e il senso religioso, nonché quelle opere d’arte false e depravate nell’espressione artistica; gli edifici di culto devono essere costruiti in modo che si possa celebrare le azioni liturgiche con la partecipazione attiva dei fedeli. Bisogna curare la forma e l’erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la disposizione delle immagini sacre, la decorazione e l’ornamento: in tal senso si devono seguire le norme riportate dall’Institutio generalis Missalis Romani; occorre altresì osservare le norme sul luogo della celebrazione degli altri sacramenti, in particolar modo del Battesimo della Penitenza. Nella restaurazione delle chiese si devono proteggere i tesori dell’arte sacra affinché non vadano dispersi. Infine i Vescovi devono occuparsi della formazione di artisti di arte sacra, e già durante il seminario i pastori devono essere istruiti sull’arte sacra, in quanto la conveniente disposizione di una chiesa incide molto sulla celebrazione e sulla partecipazione attiva dei fedeli274.

4. Dedicazione e benedizione di un edificio di culto. Effetti giuridici. Titolo di