• Non ci sono risultati.

3. L’edilizia di culto e le competenze Stato-Regioni

3.3. Le leggi regionali e le riforme

Dall’analisi della normativa regionale, è emerso che gli interventi finanziari non sono stati limitati alla sola costruzione di nuove chiese, ma anche all’acquisto delle relative aree104; alla manutenzione degli edifici di culto105; alla ricostruzione e riparazione di quelli distrutti o danneggiati da calamità naturali106; alla tutela del patrimonio storico-artistico di interesse locale107.

Per quanto riguarda il finanziamento di opere di restauro, risanamento conservativo, ampliamento, consolidamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione degli edifici di culto, vi è da segnalare che l’art. 91 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 è stato abrogato dalla l. dell’8 giugno 1990, n. 142: questa abrogazione non ha tuttavia vietato ai comuni di intervenire finanziariamente per

104

L.r. Campania del 5 marzo 1990, n. 9, art. 2, 2° comma; del. Cons. reg. Emilia-Romagna del 26 luglio 1978, n. 1706, modificata con l. del 6 dicembre 1978, n. 1871, art. 2, 3° comma; l.r. Lombardia del 9 maggio 1992, n. 20, art. 4, 1° comma; l.r. Sardegna del 13 giugno 1989, n. 38, art. 2, ult. comma; decr. Pres. Giunta Umbria del 24 dicembre 1986, n. 719, lett. c; l.r. Valle d’Aosta del 16 giugno 1988, n. 41, art.1, 2° comma, come modificato dalla l.r. del 2 dicembre 1992, n. 69.

105

L.r. Abruzzo citata, art. 7; l.r. Basilicata del 17 aprile 1987, n. 9, art. 5, 5° comma; l.r. Calabria del 12 aprile 1990, n. 21, art. 1, 1° comma; l.r. Campania, citata, art. 2, 2° comma; del. del. Cons. Reg. Emilia- Romagna, citato, art. 2, 3° comma.; l.r. Friuli-Venezia Giulia, citata, art.7 ter; l.r. Liguria del 24 gennaio 1985, n. 4, art. 5, 4° comma, e art. 3, 1° comma; l.r. Lombardia del 9 maggio 1992, n. 20, art. 4, 1° comma; l.r. Marche del 24 gennaio 1992, n. 12, art. 1, 4° comma; l.r. Molise del 21 gennaio 1975, n. 10, art. 2, 1° comma, lett. n.; l.r. Piemonte del 7 marzo 1989, n. 15, art. 4, ult. comma; l.r. Puglia del 16 maggio 1985, n. 27, art. 2, 1° comma; del. del Cons. Reg. Toscana del 9 giugno 1987, n. 225, art. 3; l.r. Trentino Alto Adige, citata, art. 3, 8° comma; l.r. Valle d’Aosta, citata, art. 1, 1° comma; l.r. Veneto del 20 agosto 1987, n. 44, art. 1, ult. comma, e art. 3, 1° comma.

106

L.r. Abruzzo, citata, art. 7, 4° comma; l.r. Calabria, citata, art. 1, 1° comma; l.r. Puglia, del 4 febbraio 1994, n. 4; l.r. Lazio, citata, art. 7, 4° comma.

107

L.r. Abruzzo, citata, art. 7, 1° comma; del. Cons. Reg. Emilia-Romagna, citato, art. 2, 3° comma ; l.r. Lazio, citata, art. 8; l.r. Lombardia, citata, art. 4, 3° comma; l.r. Marche, citata, art. 4, 2° comma; l.r. Puglia del 4 febbraio 1994, art. 2, 3° comma, e art. 3, 8° comma; Decr. Pres. Giunta Umbria, citato, lett. c; l.r. Veneto, citata, art. 3, 1° comma. Un altro importante intervento statale e regionale è infatti stato previsto in favore del restauro e della manutenzione delle chiese di rilevante valore storico e artistico, in omaggio all’art. 12 dell’Accordo di Villa Madama. Da ricordare tuttavia che la Commissione paritetica, costituita nel 1996 ex art. 14 dell’Accordo di revisione del Concordato su richiesta della Santa Sede, ha ritenuto, tuttavia, che sia perfettamente legittimo il sostegno finanziario accordato da Regioni e Comuni all’edilizia di culto, quando sia finalizzato alla “realizzazione di interessi pubblici, quali la tutela e promozione del patrimonio storico-artistico, gli interventi conseguenti a calamità naturali, gli interventi connessi alle esigenze religiose della popolazione ecc.”. Comm. Paritetica, Relazione 30.04.1997, in G.U. Suppl. ordinario, Serie generale n. 241 del 15.10.1997.

la manutenzione sopracitata. Essi, senza essere più obbligati come avveniva precedentemente, hanno potuto scegliere liberamente di eseguire tali interventi, in virtù delle proprie disponibilità finanziarie. La legislazione regionale ha “impegnato “ i comuni e le regioni a “sostenere” gli oneri manutentivi degli edifici di culto – cui provvedono anche i vescovi tramite le somme loro elargite dalla CEI sulla quota dell’8 per mille.

Dai Comuni è stata così devoluta alle autorità religiose competenti una quota - che gli stessi Comuni hanno incassano ai sensi della l. 10/1977, art. 10, (oggi sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001) tramite le concessioni edilizie - per le opere di urbanizzazione secondaria.

Le regioni hanno anche deciso di finanziare direttamente tali opere, con quote percentuali variabili, da calcolare sull’intera spesa da effettuare come nel caso della Valle d’Aosta, che ha finanziato con quote di 80 e 70% su spese fino a 800.000.000, oppure, concedendo mutui agevolati assistiti da contributo regionale, di durata massima di anni venti, per spese di importo superiore108.

Il Friuli-Venezia Giulia ha concesso contributi pluriennali nella misura costante del 10% della spesa riconosciuta ammissibile, per una durata non superiore a vent’anni, o con contributo una tantum sino alla copertura massima del 50% della spesa ammissibile, elevabile fino al 90% per lavori attinenti alle “chiese”109. Il Trentino-Alto Adige ha delegato le Giunte provinciali a concedere contributi annui fino al 7,50% della spesa ammissibile per un periodo non superiore ai quindici anni110. La Sicilia ha riconosciuto invece genericamente ammissibili i finanziamenti per le “opere necessarie per i servizi sociali e quelle per i servizi religiosi, compresi quelli parrocchiali che hanno relazione con lo stato delle persone”111.

108

L.r. Valle D’Aosta del 16 giugno 1988, n. 41, art. 1, e l.r. Valle D’Aosta del 2 dicembre 1992, n. 69, art. 1.

109

L.r. Friuli-Venezia Giulia del 7 marzo 1983, n. 20, art. 7 ter, e l.r. Friuli-Venezia Giulia del 23 dicembre 1985, n. 53, art. 1.

110

L.r. Trentino Alto Adige del 5 novembre 1968, n. 40, art. 1 e art. 3; l. prov. Trento del 5 settembre 1991, n. 22; Decr. Pres. Giunta Prov. Bolzano del 26 ottobre 1993, n. 38.

111

E’ anche accaduto che l’intervento finanziario delle Regioni si sia affiancato a quello dei Comuni, mediante la devoluzione di una quota dei proventi delle concessioni edilizie. Così il Piemonte che ha previsto di concedere, ad integrazione dell’intervento dei comuni, contributi sino ad un massimo del 60% della spesa prevista, quando gli edifici di culto siano di interesse artistico o monumentale vincolati, e fino al 20% per quelli che non siano considerati “bene culturale”112; le Regioni Marche e Veneto fino al 50% per edifici del primo tipo, e fino al 30% per tutte le altre113.

La Regione Lazio ha adottato una posizione più limitata, prevedendo la possibilità di finanziamenti a favore di comuni che assumano l’onere di restaurare edifici e chiese di particolare valore artistico, storico, archeologico di loro proprietà, ovvero da acquisire al loro patrimonio, al fine di recuperare e valorizzare detti beni per finalità di promozione culturale e turistica; nonché fino al 70% della spesa prevista direttamente alle parrocchie e ad altri enti religiosi che restaurano chiese ed edifici pertinenti di loro proprietà aventi valore artistico, storico ed archeologico114.

La Regione Abruzzo ha adottato diversi tipi di intervento finanziario: per la ristrutturazione degli edifici di culto, ma anche per gli arredi, per lavori da compiersi presso le abitazioni dei ministri di culto, per la riparazione degli eventuali eventi tellurici115, delegando ad apposito regolamento la determinazione della misura del contributo e delle modalità di erogazione.

112

L.r. Piemonte del 7 marzo 1989, n. 15, art. 6, 1° comma.

113

L.r. Marche del 24 gennaio 1992, n. 12, art. 3; l.r. Veneto del 20 agosto 1987, n. 44, art. 3.

114

L.r. Lazio del 9 marzo, 1990, n. 27, art. 8.

115