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Dedicazione e benedizione di un edificio di culto Effetti giuridici Titolo di una

La festa della dedicazione ha le sue origini nella Bibbia. Durante i primi tre secoli del Cristianesimo non ve ne sono tracce a causa delle persecuzioni che non

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Sacrosanctum Concilium, 1963, 126, 44, 45, 46.

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Sacrosanctum Concilium, 1963, 124, 127, 128, 129; Catechismo della Chiesa Cattolica 2503; Sacra Congregatio Rituum, istruzione Intero ecumenici, 26 settembre 1964, 90, 91, 99; Ordo Dedicationis

ecclesiae et altaris, II/3; Sacra Congregatio Pro Cultu Divino, Institutio generalis Missalis Romani, 26

marzo 1970, 258-280; Sacra Congregatio Pro Cultu Divino, Liturgicae instaurationes, 5 settembre 1970, 10; Sacra Congregatio Rituum, Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, 24.

consentivano la costruzione di edifici di culto, e poi perché i cristiani preferivano essere “pietre vive” per la costruzione di un edificio spirituale.

Tuttavia, i fedeli presto iniziarono a radunarsi in case private per poter pregare insieme e ricevere l’Eucarestia. Nacque così l’esigenza di costruire edifici destinati propriamente al culto275 . In ogni città si celebravano le feste di dedicazione: la gente accorreva da ogni parte del mondo per partecipare allo spirito di festa, alla preghiera e alla benevolenza.

Dopo la seconda guerra mondiale, a causa della necessità di costruire nuove chiese ma anche di ricostruire quelle distrutte, i Vescovi domandarono l’abbreviazione del rito della dedicazione poiché il tridentino risultava troppo gravoso. Nel 1961, Papa Giovanni XXIII promulgò il nuovo Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, seguito ancora oggi276.

Il canone 1217 stabilisce che dopo la costruzione, la chiesa deve essere, da parte del Vescovo diocesano, quanto prima “dedicata”, specialmente se cattedrale o parrocchia, con rito solenne, o almeno “benedetta”, secondo le disposizioni delle leggi liturgiche, riportate nell’Ordo dedicationis ecclesiae et altaris. Il nuovo Codice non pone alla dedicazione nessun limite salvo quello che la chiesa sia destinata, in modo esclusivo e permanete al culto divino: in caso di destinazione temporanea essa viene solo benedetta. La dedicazione viene effettuata con la celebrazione dell’Eucarestia e con la preghiera di dedicazione, insieme agli altri riti previsti dalla liturgia.

Il Vescovo può affidare il rito ad altro Vescovo, se è impossibilitato a presiedervi, e solo in circostanze eccezionali, al presbitero, tramite mandato.

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M. Righetti, Manuale di storia liturgica, op. cit., IV, 502-504.

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I. M. Calabuig, Il rito della dedicazione della chiesa, A.J. Chupungco, ed. Scientia liturgica. Manuale

di liturgia. V. Tempo e spazio liturgico, Casale Monferrato, 1998, 379-420; L. Chengalikavil, La dedicazione della chiesa e dell’altare, Professori del Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo di Roma, VII. I sacramenti e le benedizioni, Genova, 1989, 70-84; P. Jounel, La dedicazione delle chiese, A.G.

Martimort – R. Beraudy – B. Botte, ed. La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia. I. I principi

della liturgia, Brescia, 1995, 239-250; id., Dedicazione delle chiese e degli altari, in AA.VV., Arte e liturgia. L’arte sacra a trent’anni dal Concilio, Cinisello Balsamo, 1993, 318-349.

La deposizione delle reliquie dei martiri o dei santi sotto l’altare della chiesa, si può inserire nel rito della dedicazione: infatti, tale evento accresce la partecipazione della comunità dei fedeli, e simboleggia la grandezza dell’edificio277.

Il giorno prescritto per la dedicazione è la domenica per consentire ai fedeli la partecipazione attiva: non si può dedicare durante la Santa Pasqua, l’Epifania, il Natale, nell’Ascensione, nella Pentecoste, nel mercoledì delle Ceneri, durante la settimana Santa, nella Commemorazione dei fedeli defunti.

L’Ordo dedicationis ecclesiae et altaris prevede due casi in cui l’inaugurazione di una chiesa non coincide con la sua dedicazione: il primo si ha quando l’altare di una nuova chiesa, in cui già si celebra, per qualche motivo non sia stato ancora dedicato; il secondo, quando l’edificio di culto già esistente da tempo modifica la sua struttura architettonica (rinnovazione completa), o il suo stato giuridico (da chiesa a parrocchia).

Dell’avvenuta dedicazione o benedizione, il Vescovo redige un documento, di cui si conserva una copia nella curia diocesana e un’altra copia nell’archivio della chiesa. Gli atti sono firmati dal Vescovo, dal parroco o dal rettore, e dai fiduciari della comunità locale.

Nel caso di deposizione di reliquie, occorre redigere un terzo certificato, che verrà incluso nel cofano delle reliquie stesse.

In un luogo conveniente della chiesa si iscrive il giorno, il mese e l’anno della dedicazione, il nome del celebrante, e il titolo della chiesa: quest’ultimo, una volta avvenuta la dedicazione, non può più essere mutato se non con il permesso della Santa Sede, tranne per le chiese solo benedette, per le quali si può cambiare il titolo col consenso del Vescovo diocesano.

Il titolo è il distintivo che fa distinguere una chiesa da un’altra. Le chiese possono avere come titoli la Santissima Trinità o ciascuna delle Persone Divine, i misteri della vita o i nomi di Gesù Cristo, le invocazioni alla Vergine Maria recepite nella liturgia, i Santi Angeli, i Santi inseriti nel Martirologo Romano e debitamente canonizzati. Il titolo

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di solito viene scelto durante la posa della prima pietra e confermato nella dedicazione o nella benedizione.

Queste ultime, purché non provochino danno ad alcuno, sono sufficientemente provate anche da un solo testimone al di sopra di ogni sospetto. Qualora mancasse la prova, la chiesa non serve più alla promozione e all’esercizio del culto divino, e può essere destinata ad usi profani278.

In definitiva, un luogo può dirsi giuridicamente “sacro” quando sono presenti due elementi: la destinazione (deputatio) stabile al culto divino (o alla sepoltura), e la dedicazione o benedizione effettuate secondo le prescrizioni dei libri liturgici. “E’ necessario anche il secondo elemento, che dà alla destinazione religiosa un valore autentico, ufficiale, giuridico-liturgico”279. Solo a tali condizione il luogo resta destinato esclusivamente alla promozione e all’esercizio del culto, della pietà e della religione; qualunque cosa che ne sia aliena è vietata, anche se l’Ordinario con un atto opportuno può consentirne altri usi, tranne quelli contrari alla santità del luogo280. A norma del can. 1213, se il luogo è sacro l’autorità ecclesiastica esercita i tre munera: regendi, sanctificandi, docenti e non è ammessa alcuna ingerenza da parte dell’autorità civile.