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Circolazione automobilistica e risarcimento di danni

L ' a s s e g n a z i o n e d i s o m m e i m p u t a b i l i nella l i q u i d a z i o n e d e f i n i -t i v a del d a n n o d e r i v a n -t e d a l l a c i r c o l a z i o n e dei v e i c o l i a m o -t o r e

e dei natanti Bruno Brunetti

1. Natura del provvedimento.

L'art. '24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria della responsa-bilità civile derivante dalla circolazione dei vei-coli a motore e dei natanti consente agli aventi diritto al risarcimento del danno, che vengano a trovarsi in stato di bisogno, di ottenere l'as-segnazione di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

La legge n. 990 riconosce, quindi, agli aventi diritto la possibilità di ottenere un provvedi-mento, attraverso il quale si perviene alla anti-cipazione di parte degli effetti della decisione definitiva. L'ordinanza, a mezzo della quale non viene accordata una provvisionale, la quale presuppone un completo accertamento del diritto (artt. 278 cod. proc. civ., 489 cod. proc. pen.), (1), ha, perciò, in un certo senso, funzione anticipa-toria, nel senso che, a mezzo della assegnazione di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, si procede ad una disci-plina sostanziale provvisoria, da cui discende la immediata esecutività dell'ordinanza (2).

Correlativamente, non può essere discono-sciuta la funzione cautelare del provvedimento, nel senso che la pronuncia dell'ordinanza evita che l'evolversi di una determinata situazione di fatto venga a frustrare la soluzione definitiva di un conflitto di interessi.

L'anticipazione parziale della decisione di merito favorevole all'attore e, quindi, l'imposi-zione di una disciplina sostanziale provvisoria, costituiscono, perciò, le caratteristiche peculiari dell'istituto, che la relazione alla legge n. 990 (3) riconduce nell'ambito dei provvedimenti urgenti, aventi per oggetto l'anticipazione della deci-sione definitiva.

Con questi provvedimenti si perviene, infatti, ad una decisione interinale della controversia (in attesa della decisione definitiva) evitando ad una parte i pregiudizi irreparabili derivanti dal-l'errore del giudizio. L'ordinanza in questione, sembra, perciò assimilabile, in certo senso, ai provvedimenti di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., anche se i presupposti in base ai quali è possibile ottenere l'assegnazione della

somma ai sensi dell'art. 24 della legge n. 990 sono obiettivamente diversi.

Ed invero, anche se in entrambe le ipotesi il legislatore ha introdotto particolari strumenti processuali, a mezzo dei quali la funzione del giudizio di cognizione ordinario non viene in concreto frustrata (4), tuttavia, « gli effetti della decisione del merito » presi in esame dall'art. 24 della legge n. 990 vengono considerati sotto una particolare prospettiva, e, cioè, sotto il profilo del bisogno degli aventi diritto derivante dal sinistro, situazione questa che consente la intro-duzione nel giudizio di cognizione ordinario di un'azione particolare, governata da presupposti diversi rispetto a quelli che regolano la propo-sizione dell'azione ordinaria di condanna.

Gli effetti della sentenza di condanna ven-gono, in altre parole, assicurati, indirettamente, attraverso la composizione giuridica di una con-troversia parzialmente diversa, avente in co-mune con quella ordinaria i fatti giuridici costi-tuiti dal sinistro e dalla responsabilità dell'au-tore del danno.

(1.) V . in merito, TAMBURRINO, Osservazioni sulla propo-sta per la istituzione di una provvisionale immediata, Comu-nicazione per il congresso internazionale di Jesolo (Corti di

Brescia, Venezia e Trieste, 1967, p. 303).

(2) L'esecutività dei provvedimenti anticipatori deriva, necessariamente, dalla loro funzione, attraverso la quale si perviene ad una disciplina sostanziale provvisoria degli inte-ressi in conflitto, che, deve risolversi nella esecutività del

provvedimento (v. sui provvedimenti anticipatori, MANDRIOLI, I provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione dei coniugi, Milano, 1953, p. 2299; L'esecuzione forzata del prov-vedimento presidenziale ex art. 446 cod. civ., che concede l'assegno alimentare provvisorio, in F o r o P a d a n o 1962, I, 267; Natura cosiddetta incidentale del provvedimento presidenziale che concede l'assegno alimentare provvisorio in Giur. it. 1962, I, 2, 120; MONTESANO, I provvedimenti d'urgenza nel processo

civile, Napoli, 1955, p. 55 ss.

(3) In Le Leggi, 1970, p. 24 v. in merito, anche

POGGI-FUSARO, L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, 1970, p. 139 ss. C i c c u , SPALLINO, ROCCA, L'azione di risarci-mento nell'assicurazione obbligatoria, 1971, p . 75 ss. GENTILE Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli e dei natanti, 1971, p. 40 ss.

(4) Cosi, sui provvedimenti di urgenza, MONTESANO, I provvedimenti di urgenza nel processo civile, 1955, p. 32; per il DINI, I provvedimenti di urgenza, 1961, p. 174 ss., il

pregiu-dizio irreparabile è quello che determina l'impossibilità di

una completa reintegrazione; secondo I'ANDRIOLI, Commento,

IV3, p. 253, la parte può ricorrere al provvedimento di urgenza quando l'agente non abbia altro mezzo efficace per ovviare alla situazione di inferiorità che gli deriva dal danno minacciato.

Pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge n. 990, il sinistro viene in considerazione non solo quale fatto illecito produttivo di un danno, ma anche quale causa dello stato di bisogno dell'attore, in altre parole, come fatto costitutivo di una fattispecie diversa.

2. Impossibilità di rateizzare l'assegnazione.

L'assegnazione della somma è subordinata al concorso di diversi presupposti, i quali si risolvono nel concorso di gravi indizi di respon-sabilità, nello stato di bisogno degli aventi diritto e nella esistenza di un nesso di causalità fra il sinistro e lo stato di bisogno (5).

A differenza di quanto disposto in tema di alimenti (art. 438 cod. civ.) il legislatore pre-scinde, perciò, completamente dal fatto che l'a-vente diritto non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Poiché l'assegnazione della somma da impu-tarsi nella liquidazione definitiva deve avere luogo ove sussista un nesso di causalità fra lo stato di bisogno ed il sinistro l'obbligazione di cui all'art. 24, è perciò, oltretutto, svincolata dal concorso dei requisiti che governano l'ob-bligazione alimentare (6).

La funzione anticipatrice del provvedimento induce, d'altro canto, ad escludere la possibilità di corrispondere in pendenza del giudizio un assegno mensile all'avente diritto.

II legislatore riconosce, infatti, a costui il diritto ad ottenere un acconto del risarcimento, « una tantum », ma non dei ratei diluiti nel tempo necessario per la definizione della controversia.

Non solo l'espressione usata nell'art. 24, che parla dell'assegnazione di « una somma », ma anche la finalità anticipatoria di tale erogazione consentono di escludere il versamento rateale (anche sotto la forma di rendita) dell'importo del risarcimento.

3. I presupposti richiesti per la pronuncia del provvedimento.

L'assegnazione richiede la delibazione dei requisiti costituiti dallo stato di bisogno e dai gravi elementi di responsabilità a carico del conducente e del relativo nesso di causalità; l'ac-certamento di tali presupposti deve avere luogo m via sommaria, secondo il prudente apprez-zamento del giudice, il cui proveddimento non è suscettibile di revoca, né di modifica in corso di causa. A norma dell'ultimo comma dell'art. 24 l'ordinanza può, infatti, venire revocata — con efficacia « ex tunc » — solo con la decisione del merito e, quindi, non dal giudice istruttore, ma solo con la sentenza che definisce il giudizio.

Tale disposizione esclude anche la possibilità di assoggettare il provvedimento ad azione di

nullità, in quanto l'ordinanza, non è soggetta a specifica impugnazione, ma è solo sottoposta ad un riesame nel corso del procedimento in pendenza del quale è stata pronunciata. Si deve poi ritenere che la sua efficacia perdura nel corso del giudizio (7) fino alla pronuncia della sentenza definitiva o all'estinzione della cau-sa (8). Non sembra, in altre parole, fondata la tesi per cui l'ordinanza in questione è revocabile o modificabile ex art. 177 cod. proc. civ. dal giudice che l'ha pronunciata.

Tale principio si applica, infatti, alle sole ordinanze istruttorie, nel cui ambito non rien-trano i provvedimenti cautelari.

D'altro canto, la stessa legge n. 990 som-ministra un argomento letterale al fine di esclu-dere la modifica o la revoca dell'ordinanza da parte del giudice istruttore o del pretore prima della pronuncia della sentenza, col disporre te-stualmente che il provvedimento « può essere revocato con la decisione del merito ».

La revoca o la modifica dell'ordinanza sono, quindi, ipotizzabili solo a mezzo della decisione del merito, che, nel giudizio di primo grado, dovrebbe essere munita della clausola della prov-visoria esecutorietà nel capo relativo alla revoca o alla modifica dell'ordinanza stessa. Tuttavia, anche in questo caso deve escludersi la possi-bilità di revoche o modifiche, in quanto quel provvedimento, oltre a proporsi la finalità che la tutela giurisdizionale ordinaria non venga frustrata, anticipando parzialmente il contenuto della decisione, riveste contenuto decisorio in ordine all'esistenza di una determinata azione cautelare, concessa nel concorso di determinati presupposti, costituiti dallo stato di bisogno provocato dal sinistro e dai gravi indizi di respon-sabilità.

Infatti, a differenza dei provvedimenti di urgenza previsti dall'art. 700 cod. proc. civ. (9), il presupposto per la concessione dell'ordinanza

(5) V . in m e r i t o : POGGI-FUSARO, op. cit., p. 139; GEN-TILE, o p . cit., p. 40 ss. C i c c u , SPALLINO, ROCCA, op. cit., p. 76-77.

(6) Su tale obbligazione e sul provvedimento regolato dall'art. 446 del codice vigente v. BORGHESE, In tema di

assegno alimentare provvisorio in F o r o it., 1951, I, 1274,

C in generale, TEDESCHI, Gli alimenti, nel trattato diretto da Vassalli, 1958, 431.

(7) V. in merito, sul provvedimento emanato ex art. 446

c o d . civ. MANDRIOLI, in R i v . dir. civ., 1961, p. 518 ss. e,

sul problema in generale dell'assorbimento dei vizi di nullità

in m o t i v i di g r a v a m e , CALAMANDREI, Sopravvivenza della querela di nullità del processo civile vigente, in R i v . dir. p r o c .

civ. 1951, I, 112.

(8) Non è, infatti, applicabile nel caso in esame la norma, di carattere eccezionale, di cui all'art. 189, secondo comma, disp. attuaz. del codice di procedura (v. in ordine all'art. 446 cod. civ., nello stesso senso, App. Milano 13 luglio 1962, in Foro it. 1902, I, 1991).

(9) V. in merito, MONTESANO, op. cit., p. 32; la Cassa-zione (SS. UU. 28 aprile 1948 in Giur. Cass. Civ. 1948, II, p. 79 ss.), con nota parzialmente contraria di Consiglio, ha

non è costituito unicamente dal « fumus » del diritto minacciato e della relativa azione di cognizione, ma anche dall'accertamento di deter-minate condizioni di un'azione cautelare, nel cui concorso la ordinanza attua una tutela deci-soria autonoma di un diritto diverso rispetto a quello dedotto nel giudizio di cognizione ordi-nario.

Conseguentemente, l'efficacia dell'ordinanza lino al passaggio in giudicato della sentenza sul merito trova giustificazione nel fatto che quel provvedimento viene a comporre una contro-versia giuridica vera e propria, rispetto alla quale soccorre, perciò, il principio generale della irrevocabilità delle misure cautelari in corso di causa e non quello contrario (peraltro applica-bile solo nel caso di provvedimenti concessi « inaudita altera parte ») che discende dalla mera strumentalità dei provvedimenti di cui all'art. 700 cod. proc. civ. rispetto alla decisione di merito (10) e accorda quindi rilievo ad eventuali mutamenti della situazione che ne ha giustifi-cato la pronuncia. Dal riconoscimento all'ordi-nanza in questione della natura di titolo esecu-tivo, deriva la proponibilità del giudizio di oppo-sizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (11), nel rispetto, però, del principio che eventuali motivi di impugnazione non possano tradursi in altrettanti motivi di opposizione.

In altre parole, quando non si frappongano gli ostacoli costituiti dalla intangibilità del giu-dicato, o dal divieto del «ne bis in idem» o ancora dalla improponibilità della querela «nullitatis» del titolo, limitatamente al suo processo di formazione, si deve ritenere ammissibile il giu-dizio di opposizione all'esecuzione ai sensi del-l'art. 615 cod. proc. civ. (12).

4. Non impugnabilità dell'ordinanza.

La sovramenzionata funzione dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 esclude l'ammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. I l i della Costitu-zione.

È vero che questa norma è applicabile non solo ai procedimenti che rivestono la forma della sentenza, ma anche ai decreti ed alle ordinanze, purché, al pari della sentenza, abbiano conte-nuto decisorio e siano idonei a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostan-ziale e processuale sul piano contenzioso e siano sottratti ad ogni altra forma di impugna-zione (13).

Tuttavia, l'attitudine a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e gli estremi della definitività e della non impu-gnabilità del provvedimento non si rinvengono nell'ordinanza in questione, la quale dalla sua

funzione e dalle condizioni richieste per la sua pronuncia riceve la caratteristica di provvedi-mento di limitata efficacia, tale da non pregiu-dicare la definitiva statuizione nel giudizio di risarcimento (14).

5. La competenza a provvedere.

La competenza a provvedere è devoluta al giudice istruttore civile o penale o al pretore (15), « nel corso del giudizio di primo grado » (16) se-condo il disposto del primo comma dell'art. 24; anche durante la sospensione del giudizio, il giu-dice può, però, procedere all'assegnazione della somma e tale possibilità costituisce una eco della natura cautelare della misura in questione, suscettibile di essere concessa anche durante la sospensione del processo. Questa situazione non esclude, infatti, la pendenza del processo, e, quindi, la possibilità di chiedere al giudice l'e-manazione di provvedimenti urgenti. L'istanza può anche venire proposta al Collegio, il quale provvederà con ordinanza « analogamente » al pretore e al giudice istruttore civile o penale. Il Collegio deve, peraltro, provvedere, con una ordinanza distinta dalla sentenza, e ciò perché l'ordinanza è « ope legis » esecutiva e, quindi, non impugnabile o revocabile, mentre la sentenza di primo grado non è esecutiva, salvo la concessione della provvisoria esecuto-rietà (17).

esteso, in via analogica, l'applicazione ai provvedimenti ex art. 700, della norma di cui all'art. 683 cod. proc. civ.

(10) La relazione alla legge n. 990 (in Le Leggi, cit., p. 24) sottolinea espressamente la modificabilità dell'ordi-nanza solo all'atto della pronuncia della decisione definitiva sul merito. Il relatore si è per giunta posto il significativo quesito della « pratica inesigibilità delle somme assegnate », sottolineando che... « non deve essere sopravvalutato, trat-tandosi di una pura e semplice eventualità, che difficilmente potrà verificarsi, date le cautele di cui l'art. 24 circonda l'istituto ».

(11) V. in merito, sul provvedimento ex art. 446 cod.

civ. MANDRIOLI, L'esecuzione forzata op. cit., e, in

giurispru-denza, Pretura Fidenza 22 dicembre 1965, in Foro it., Rep., 1966, voce Alimenti, n. 11 e Tribunale Milano 15 marzo 1961, in Foro it., Rep., 1962, voce Alimenti, n. 14, 15,

in extenso in Giur. it. 1962, I, 2, 120 con nota di MANDRIOLI, Natura cosiddetta incidentale, ecc., cit.

(12) V. in merito, MANDRIOLI, Azione esecutiva, Milano,

1955, p. 418.

(13) V. in merito, Cass. 23 ottobre 1968 n. 3416 in Foro it., Rep. 1968, voce Cassazione civile n. 38; 1 ottobre 1970 n. 1750 in Foro it., 1970, I, 3084; 11 settembre 1970 n. 2348 in Foro it., 1970, I, 162.

(14) V., nello stesso senso, sul provvedimento emandato ex art. 446 cod. civ. Cass., 11 novembre 1970, n. 2348 cit.

(15) È quindi da escludersi la competenza a provvedere del pubblico ministero (v. nello stesso senso, POGGI-FUSARO, op. cit., p. 139 ss.).

(16) La norma in questione prevede, perciò, che vi sia una causa « in corso », vale a dire che non sia stata ancora emessa una pronuncia definitiva, quando nasce l'urgenza a provvedere. Sembra, quindi, da escludere la proponibilità della istanza quando il giudizio civile non sia ancora stato radicato o l'azione penale non sia stata promossa.