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La classificazione degli strumenti finanziari sulla base del nuovo IFRS

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONAL

2.2. I DERIVATI NEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONAL

2.2.5. L’IFRS 9: il progetto di riforma

2.2.5.1. La classificazione degli strumenti finanziari sulla base del nuovo IFRS

L’IFRS 9, come già accennato, mira ad eliminare la complessità derivante dalla suddivisione effettuata dallo IAS 39 delle attività finanziarie in quattro categorie classificandole in due sole categorie: le attività finanziarie valutate al fair value e le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

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In particolare il paragrafo 4 dell’IFRS 9 prescrive la valutazione delle attività finanziarie al fair value o al costo ammortizzato non tanto sulla base della destinazione data dal management ad ogni strumento ma sulla base del modello di business dell’entità per la gestione degli stessi e delle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa da essi derivanti.

Un’attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se, contemporaneamente100:

 è detenuta nell’ambito di un modello di gestione il cui obiettivo è quello di incassare i flussi finanziari previsti contrattualmente (business model test);

 le condizioni contrattuali permettono di qualificare lo strumento come un prestito. Devono dunque dar luogo a flussi finanziari (fissi o variabili, ma comunque legati a indicatori predeterminati), a date prefissate, costituiti unicamente dalla quota capitale e dagli interessi sul capitale da rimborsare che, a sua volta, deve comprendere unicamente il valore temporale del denaro e il compenso per l’esposizione al rischio di credito del debitore (contractual cash flow characteristic

test).

Se una o entrambe le condizioni appena descritte non vengono rispettate, l’attività viene valutata al fair value.

La valutazione al costo ammortizzato di uno strumento finanziario, inoltre, secondo l’IFRS 9, non dipende dalla detenzione dello strumento finanziario fino alla scadenza. È permessa infatti l’alienazione, per particolari motivi, dello strumento finanziario prima della scadenza purchè non vengano modificate le modalità di gestione dell’intero portafoglio di appartenenza dello strumento, senza che venga applicato il meccanismo (previsto invece dallo IAS 39) della tainting rule. È previsto l’obbligo di riclassificazione delle attività finanziarie solo in caso di modificazione del modello di gestione delle stesse.

Tuttavia, anche se un’attività finanziaria rispetta i requisiti sopra esposti per essere valutata al costo ammortizzato, potrebbe essere valutata al fair value con imputazione delle variazioni al reddito d’esercizio nel caso di esercizio della fair value option, facoltà prevista anche dall’IFRS 9 nell’ipotesi in cui permetta di eliminare o ridurre eventuali asimmetrie contabili.

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Altra differenza rispetto allo IAS 39, volta a semplificare il trattamento contabile, consiste nel divieto previsto dall’IFRS 9 di valutare separatamente i derivati incorporati in altri contratti ibridi. Come afferma il paragrafo 4.3.2 infatti, l’entità deve valutare al fair value o al costo ammortizzato l’intero contratto ibrido. È possibile procedere alla rilevazione separata del contratto ospite e del derivato incorporato solo nel caso in cui il primo non sia un’attività finanziaria e il fair value del derivato sia attendibilmente determinabile, salva la possibilità di applicare comunque (anche nel caso di impossibilità a procedere alla valutazione separata) la fair value option all’intero contratto ibrido.

A fine esercizio le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono sottoposte a impairment test sulla base delle disposizioni dello IAS 39 al momento in vigore, mentre per quanto riguarda le attività finanziarie valutate al fair value si assiste alla rilevazione di utili o perdite da fair value imputate a reddito d’esercizio, salvo il caso in cui lo strumento in questione sia un derivato stipulato con finalità di copertura e contabilizzato sulla base delle regole di hedge accounting o si tratti di un investimento azionario detenuto con finalità diverse da quelle di trading la cui variazione è stata riconosciuta in OCI101. Sulla base del nuovo IFRS 9, infatti, nel caso di detenzione di strumenti rappresentativi di capitale con finalità strategiche, è possibile scegliere irrevocabilmente, al momento della rilevazione contabile iniziale, se imputare le variazioni di fair value in reddito netto o in OCI. In quest’ultima situazione, tali importi, in caso di cessione o cancellazione dello strumento, vengono trasferiti in un’altra riserva di patrimonio netto, senza concorrere mai dunque alla formazione del reddito d’esercizio. Al contrario, i dividendi incassati dalle partecipate, concorrono sempre e comunque alla formazione del reddito d’esercizio.

Per quanto concerne le passività finanziarie, l’IFRS 9 non ha apportato modifiche a quanto già previsto dallo IAS 39, mantenendo in tal modo la distinzione tra passività finanziarie valutate al costo ammortizzato e passività finanziarie valutate al fair value. Un aspetto rilevante che ha subito delle importanti modifiche nel passaggio da IAS 39 a IFRS 9 riguarda l’esercizio della fair value option con riferimento alle passività finanziarie.

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Nel caso di peggioramento del merito creditizio di un soggetto emittente obbligazioni, infatti, il fair value del titolo obbligazionario diminuirebbe dando luogo, paradossalmente, a un componente positivo di reddito da iscrivere in conto economico e spingendo le imprese a optare per la valutazione al fair value nelle fasi economiche recessive. Per evitare comportamenti opportunistici, lo IASB ha previsto che la variazione di fair value dovuta al peggioramento del proprio merito creditizio venga iscritta in OCI anziché in conto economico, senza possibilità di riclassificazione della stessa al momento dell’estinzione, ad eccezione delle situazioni in cui un simile trattamento generi un’asimmetria contabile, per le quali è prevista l’imputazione della variazione nel reddito d’esercizio.

Per quanto riguarda le riclassificazioni, si è giunti alla conclusione che un’azienda possa procedere alla riclassificazione di un’attività finanziaria da una categoria all’altra solo nel caso in cui modifichi in maniera definitiva il proprio modello di gestione delle attività finanziarie, mentre nessuna possibilità di riclassificazione è prevista per le passività finanziarie.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati di negoziazione, l’IFRS non prevede alcuna modifica alla disciplina vigente in quanto essi continuano a essere valutati al fair value con imputazione delle variazioni a reddito d’esercizio.