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La disclosure: il rispetto dell’IFRS 7 e l’informativa sui derivati di negoziazione

L’INDAGINE EMPIRICA

3.1. LITERATURE REVIEW

3.2.2. Le osservazioni e i risultat

3.2.2.3. La disclosure: il rispetto dell’IFRS 7 e l’informativa sui derivati di negoziazione

Passiamo ora alla valutazione dell’osservanza di quanto richiesto dall’IFRS 7 in merito alle informazioni da riportare nelle note al bilancio. Come già accennato ci concentreremo sui paragrafi del principio in questione specificamente dedicati agli strumenti finanziari derivati (paragrafi 22, 23 e 24).

Essendo l’IFRS 7 riferito agli strumenti derivati che si qualificano per l’applicazione dell’hedge accounting, dobbiamo precisare che le percentuali riportate sono calcolate considerando solo le società che effettivamente, alla data del 31/12/2012, detengono strumenti finanziari derivati contabilizzati secondo le regole in oggetto. Escludiamo quindi, a priori, la società Snam, la quale non possiede strumenti derivati, e la società Buzzi Unicem che, pur fornendo tutte le informazioni in merito alla tipologia di strumenti utilizzati, ai rischi coperti, ecc., detiene dei derivati che non si qualificano per il trattamento contabile in ambito IFRS. Il campione si riduce qui, dunque, a 24 società. In relazione al paragrafo 22 che richiede, per ogni relazione di copertura instaurata, una descrizione della tipologia di copertura, dello strumento finanziario derivato a tal fine utilizzato, del fair value dello stesso alla data del bilancio, nonché una descrizione della natura dei rischi oggetto di copertura, in prima battuta possiamo dire che le aziende considerate soddisfano tali richieste. Piccole eccezioni sono costituite dalle società Gtech, Eni, Prysmian e Ferragamo, che non forniscono le informazioni in merito alla tipologia di copertura e alla categoria di strumenti a tal fine utilizzati, e Terna, che non riporta il dato inerente il fair value degli strumenti in questione.

Nella tabella di seguito riportata riassumiamo i dati in merito all’osservanza delle disposizioni del paragrafo 22.

Disposizioni IFRS 7: paragrafo 22 % società che forniscono l’informazione

Descrizione del tipo di copertura 83% (20/24)

Descrizione strumento di copertura 83% (20/24)

Fair value dello strumento di copertura alla

data del bilancio 96% (23/24)

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Il successivo paragrafo 23, invece, ricordiamo, riguarda le relazioni di copertura di tipo cash flow hedge e richiede una serie di informazioni in merito ai periodi in cui i flussi oggetto di copertura si manifesteranno e andranno ad influire in conto economico, alle operazioni future attese che si presume non si manifesteranno più, all’importo riconosciuto in OCI nella riserva di copertura, all’importo trasferito dalla riserva di copertura a conto economico, all’importo trasferito da OCI a costo di un’attività o passività non finanziaria oggetto di copertura iniziale come operazione altamente probabile.

Partendo dal presupposto, come detto, che tutti i bilanci delle società che al 31/12/2012 risultano aver posto in essere relazioni di copertura e contabilizzate come tali (ad eccezione dunque di Snam e Buzzi Unicem, come sopra spiegato) riflettono la presenza di relazioni di tipo cash flow hedge, qui le informazioni non risultano così regolari. Riepiloghiamo anche qui i risultati in una tabella:

Disposizioni IFRS 7: paragrafo 23 % società che forniscono l’informazione

Periodi manifestazione flussi attesi 44% (11/24)

Operazioni future che presumibilmente non

si manifesteranno più 4% (1/24)

Importo riconosciuto in OCI nella riserva di

copertura 100% (24/24)

Importo trasferito da riserva a Conto

Economico 50% (12/24)

Importo trasferito da OCI a costo di att./pass. non fin., oggetto di copertura iniziale come operazione altamente probabile

4% (1/24)

Vediamo che, rispetto al punto precedente, qui l’informativa risulta più scarsa. Eccezion fatta per l’importo riconosciuto in OCI nella riserva di copertura, tutte le altre informazioni vengono fornite da meno della metà del campione. C’è anche da dire, però, che, a parte per ciò che concerne i periodi di manifestazione dei flussi attesi, si tratta di informazioni riferite a fatti il cui accadimento è soltanto potenziale.

Passando ora al paragrafo 24, ricordiamo che esso richiede che vengano riportate adeguate informazioni in merito ai risultati economici relativi a strumenti di copertura

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ed elementi coperti per quanto riguarda le relazioni fair value hedge, e alla parte inefficace della copertura rilevata in conto economico separato relativamente alle relazioni di copertura dei flussi finanziari e degli investimenti in gestioni estere.

Premesso che le società del campione che instaurano relazioni di copertura di tipo fair value hedge sono circa il 62%, in particolare 16 su 26, consideriamo solo queste al fine di calcolare la percentuale delle stesse che fornisce l’informazione prevista dall’IFRS 7.

Disposizioni IFRS 7: paragrafo 24 % società che forniscono l’informazione Relazioni fair value hedge:

Utile/perdita strumento di copertura 63% (10/16)

Utile/perdita elemento coperto 50% (8/16)

Relazioni cash flow hedge/hedge of net investment in foreign entities:

Parte inefficace della copertura rilevata a

CE 33% (8/24)

Anche qui, l’informazione relativa alla parte inefficace della copertura in merito alle relazioni di tipo cash flow hedge o hedge of a net investment in a foreign entity, nell’ipotesi di copertura perfetta, può essere considerata solo potenziale. Invece, in relazione alle disposizioni previste per le coperture del fair value di attività o passività iscritte in bilancio, la mancanza di informazioni sul risultato economico ottenuto su strumenti di copertura ed elementi coperti palesa delle situazioni di non-compliance alle disposizioni dell'IFRS 7. Nessuna informazione infatti troviamo nelle relazioni di Tod’s, Autogrill, Atlantia, A2A, Buzzi Unicem, Terna e Mediaset.

Per quanto riguarda i derivati di negoziazione, invece, per i quali nulla prevede l’IFRS 7 e si fa riferimento dunque alle disposizioni relative agli strumenti finanziari in generale, ricordiamo che si richiede di riportare delle informazioni in merito al fair value, al metodo di determinazione dello stesso e al livello gerarchico di appartenenza, nonché all’impatto di tali strumenti in conto economico e in stato patrimoniale, informazioni che, comunque, dovrebbero essere fornite per tutti i derivati, in quanto strumenti finanziari.

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Tenendo presente che la presenza di derivati di negoziazione si rinviene chiaramente in circa il 73% del campione (anche qui facciamo riferimento sia ai derivati propriamente speculativi, la cui presenza comunque si riscontra palesemente solo in Enel, sia, come già detto, ai derivati designati ai fini di copertura ma non contabilizzati secondo le regole dell’hedge accounting), in particolare in 19 società su 26, solo su queste calcoliamo le nostre percentuali ai fini di poter esprimere un giudizio sul rispetto delle previsioni in oggetto.

Segnaliamo il caso Atlantia, che non informa né in merito alla sussistenza di finalità speculative, né in relazione al possesso di derivati stipulati con finalità di copertura ma non contabilizzati come tali. Tuttavia, nelle note al bilancio troviamo dei valori riferiti a derivati di non hedge accounting.

Qui l’informativa sembra abbastanza regolare. In particolare buona parte delle società che detengono strumenti derivati di negoziazione forniscono tutte le informazioni richieste (14/19) anche se non sempre rileviamo dati specifici in merito a questi parametri. Spesso, infatti, tali informazioni vengono fornite in maniera generica con riferimento alla categoria di attività o passività finanziarie all’interno della quale tali derivati sono iscritti.

Precisiamo poi che, nel parlare di “metodo di valutazione”, abbiamo fatto riferimento alla presenza o meno di informazioni in merito ai parametri considerati per la definizione del fair value, variabile strettamente connessa al livello gerarchico di determinazione dello stesso. Non abbiamo fatto riferimento a dati relativi ai modelli di

pricing eventualmente adottati. Se così fosse stato, non avremmo trovato notizia in

nessuna delle relazioni analizzate, ad eccezione di Fiat Industrial.

Informativa derivati di negoziazione % società che forniscono l’informazione

Fair value 100% (19/19)

Metodo di valutazione 95% (18/19)

Livello gerarchico di appartenenza 89% (17/19)

Impatto in CE e SP 74% (14/19)

Dato che, come sopra spiegato, le informazioni analizzate per gli strumenti di negoziazione sono valide per gli strumenti finanziari in generale, dovrebbero sussistere

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anche per i derivati di copertura. Anche qui possiamo esprimere un giudizio positivo avendo appurato che le informazioni richieste in merito a fair value, metodo di valutazione, livello gerarchico di appartenenza, in linea di massima, vengono fornite anche per gli strumenti contabilizzati secondo le regole di hedge accounting.