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La valutazione dei derivati di copertura secondo i principi contabili nazional

Schema IRS plain vanilla

3) strategia di ristrutturazione che prevede la sostituzione del derivato in essere con un altro avente caratteristiche diverse (in termini di durata, importo, eventuale

4.2. GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEI PRINCIPI NAZIONAL

4.2.2. La valutazione dei derivati di copertura secondo i principi contabili nazional

Tra i documenti emanati dall’OIC, oltre che tra i principi generali, ve ne sono alcuni (OIC 3, relativo alle informazioni da riportare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione; OIC 22, per quanto riguarda i conti d’ordine; OIC 19, in merito a fondi rischi

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Dalle previsioni dell’OIC 3 vediamo che, così come la Direttiva 2001/65/CE, peraltro ispirata allo IAS 39 (che abbiamo già visto), anche secondo l’art. 2427-bis, c.3, “il fair value è determinato con

riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli

strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato”.

Secondo il successivo comma 4 le norme sulla valutazione a fair value possono essere disattese qualora non sia possibile individuare in maniera attendibile il fair value degli strumenti finanziari.

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e oneri; l’OIC 26 relativo alle operazioni in valuta estera; il documento del CNDCR del febbraio 2005) dai quali è possibile estrapolare le informazioni utili per il trattamento contabile dei derivati di copertura.

Come abbiamo visto, l’OIC 3 contiene solo alcune informazioni inerenti gli strumenti finanziari derivati da riportare in nota integrativa (oltre che nella relazione sulla gestione). Tale principio rimanda poi al D.Lgs. 87/1992 (che detta disposizioni in materia di bilanci bancari e finanziari) e alle relative istruzioni della Banca d’Italia per l’individuazione delle operazioni di copertura.

Vi è poi l’OIC 22 (conti d’ordine) che stabilisce che i conti d’ordine accolgono, tra gli altri, anche gli impegni connessi alla stipulazione dei derivati. Si limita a indicare che il valore nominale o nozionale potrebbe essere fuorviante, ma non indica effettivamente quale dovrebbe essere il valore di iscrizione.

Ricordiamo poi l’OIC 19 (relativo ai fondi rischi e oneri nella versione del 2005) che, al paragrafo C.VII, stabilisce che alle operazioni fuori bilancio relative a derivati su titoli, valute, tassi di interesse e indici di Borsa devono applicarsi i medesimi criteri di valutazione stabiliti per le corrispondenti attività e passività in bilancio.

Di fatto, l’OIC 19 riprende quanto disposto dal D.Lgs. 87/1992 relativo al bilancio delle banche e degli enti creditizi115. Tali disposizioni individuano le regole di contabilizzazione per gli strumenti derivati di copertura: la loro valutazione deve seguire il criterio utilizzato per le attività/passività coperte. È dunque sempre la valutazione dell’elemento coperto che guida e indirizza quella del derivato, esattamente al contrario di quanto disposto dalle regole di hedge accounting previste dai principi contabili internazionali.

In relazione a quanto contenuto nel principio in questione, dobbiamo precisare che alcune delle norme del D.Lgs. 87/1992 possono essere applicate anche ai bilanci delle imprese diverse da banche e intermediari finanziari.

Fondamentale importanza assume a tal proposito la norma dell’art. 15, c. 1, lett c), secondo la quale le attività e le passività in bilancio e fuori bilancio, che siano tra loro collegate (perché oggetto di un’operazione di copertura) devono essere valutate in modo coerente. Ne deriva che:

115 Si precisa che, a partire dall’esercizio 2005 per il bilancio consolidato e dal 2006 per il bilancio

individuale, vige l’obbligo per le banche di attenersi a quanto previsto dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e non più dal D.Lgs. 87/1992.

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per le attività immobilizzate il criterio da adottare per la valutazione del derivato di copertura è quello del costo ridotto di eventuali perdite durevoli di valore. Non si imputano a conto economico eventuali variazioni di valore dovute all’oscillazione del fair value;

per quanto riguarda le attività non immobilizzate, il criterio da usare è il minore tra la valutazione al costo e il valore di mercato. Affinchè vi sia coerenza di valutazione, si ritiene che se sull’attività non immobilizzata coperta sia stato rilevato un costo a causa del minor valore di mercato, anche il derivato di copertura debba essere valutato al suo fair value116, con conseguente rilevazione di un utile non ancora realizzato;

per quanto riguarda le passività, il criterio di valutazione è il valore nominale. Le variazioni di valore del derivato di copertura sono ininfluenti e il derivato viene valutato al costo.

Dunque la valutazione di un derivato di copertura assume rilievo solo al fine delle informazioni da indicare in nota integrativa. Nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico invece, le informazioni relative all’oscillazione di valore del derivato di copertura trovano riflesso solo nell’ipotesi di derivati su attività non immobilizzate. Nel caso di copertura di elementi del passivo, le variazioni di valore del derivato di copertura non vengono mai riflesse nei prospetti di conto economico e stato patrimoniale.

Inoltre, nel caso di variazioni negative del fair value del derivato di copertura non è necessario procedere ad alcun intervento sul bilancio in quanto lo strumento ha la specifica finalità di annullare/ridurre il rischio di oscillazione dell’attività coperta. Il risultato negativo dovrebbe dunque essere compensato dal risultato positivo sulla posta coperta.

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Come sottolineato dall’OIC 3, ricordiamo che, dato che la maggior parte dei derivati è del tipo over the

counter, per la valutazione del fair value è necessario ricorrere a modelli valutativi. Nella scelta e nell’uso

di tali modelli si dovrà tener conto di tutti i fattori di rischio che incidono sul contratto da valutare ed occorre, per quanto possibile, utilizzare parametri rilevabili sui singoli mercati.

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