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Classificazione tipologica

Nel documento WELFARE for PEOPLE (pagine 80-83)

INTRODUZIONE AL RAPPORTO

WELFARE AZIENDALE E OCCUPAZIONALE IN ITALIA

3. Classificazione tipologica

Vero è, però, che nella nostra Carta costituzionale, dunque al livello più alto delle fonti del diritto, il welfare trova fonda-mento e riconoscifonda-mento nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro (parte I, titolo III, Cost.) rivelando così, già in termini generali, una precisa valenza anche in termini occupazionali. In particolare l’art. 38 Cost. recita: «Ogni cittadino inabile al la-voro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esi-genze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vec-chiaia, disoccupazione involontaria».

Utilizzando questo preciso riferimento normativo, possiamo si-curamente ricondurre al concetto di welfare le prestazioni (in natura o in denaro) rientranti nell’ambito della tutela di malat-tia, maternità, infortunio, invalidità, disoccupazione e vec-chiaia.

Sulla base di tale definizione normativa possiamo, innanzitutto, identificare, nell’ampia gamma di prestazioni, servizi e misure, quelli che rientrano in tale definizione di welfare e quelli che vi si approssimano e in che misura a tale concetto, realizzando in questo modo una classificazione che indichiamo come tipolo-gica. Questo primo passaggio sarà utile, poi, a sviluppare una classificazione funzionale, volta a identificare, in coerenza con le considerazioni sviluppate nel capitolo che precede, la fun-zione delle diverse misure, prestazioni e servizi, distinguendo tra quelli che rientrano in una prospettiva o logica

occupazionale cioè concesse in virtù della posizione di lavora-tore (c.d. welfare occupazionale) e quelli che rientrano in una prospettiva propriamente e concettualmente aziendale in ter-mini non solo redistributivi ma di organizzazione del lavoro e dei processi produttivi (welfare aziendale in senso stretto) (vedi anche il ragionamento sviluppato al riguardo supra, capitolo 1).

Possiamo a questo punto procedere a una prima “misurazione”

della maggiore o minore vicinanza (o anche distanza) dalla idea di welfare sopra individuata di ogni prestazione riconducibile al campo di applicazione della normativa fiscale di incentivazione delle misure di welfare a livello aziendale ovvero prevista a vario titolo nei contratti collettivi di lavoro.

Per procedere in tal senso, abbiamo sviluppato un criterio sul quale basare tale misurazione che trova i suoi punti di riferi-mento nell’art. 38 Cost. e, più in generale, nel titolo III della parte I Cost., riservato ai Rapporti economici. Per graduare la mi-surazione, supportano gli ambiti citati nel titolo II relativo ai Rapporti etico-sociali, integrati dal principio contenuto dall’art.

100 del TUIR che individua come misure con “utilità sociale”

quelle con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assi-stenza sociale e sanitaria o culto.

Pertanto, si potranno classificare come prestazioni rientranti pienamente nel concetto di welfare le misure che sono ricondu-cibili agli ambiti individuati dall’art. 38 Cost. (tutela da malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione, vecchiaia). Si approssi-mano, invece, al concetto di welfare, quelle misure che sono riconducibili in generale, e oltre l’art. 38, agli ambiti della rela-zione di lavoro in impresa coperti dagli artt. 35-46 Cost. Sono meno prossime al concetto di welfare, quelle misure non ricon-ducibili agli ambiti individuati dal titolo III, parte I Cost., ma ciò nondimeno rientranti nell’art. 100 del TUIR, quindi consi-derati di “utilità sociale” che, inoltre, possono distinguersi tra misure che richiamano gli ambiti del titolo II, parte I, Cost.

(tutela della famiglia, della salute, istruzione ed educazione) e altre che esulano anche da tale ambito.

Si allontanano ulteriormente dalla idea di welfare presa a riferi-mento dalla Costituzione nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro le prestazioni non riconducibili neppure alle finalità sociali di cui all’art. 100 del TUIR. Tale allontanamento è sem-pre maggiore passando da sem-prestazioni che pur non avendo una finalità strettamente sociale come indicata dall’art. 100 del TUIR, sono destinate alla collettività dei lavoratori e rappresen-tano un supporto e una facilitazione della loro “vita quoti-diana”, a prestazioni attribuibili anche ai singoli lavoratori e che possono essere considerate una “concessione” del datore di la-voro, fino a prestazioni che non hanno alcun minimo contenuto sociale e collettivo, ma costituiscono un puro vantaggio econo-mico (in termini meramente re-distributivi) e spesso uno status (c.d. fringe benefit).

Applicando questi criteri alle principali categorie di prestazioni precedentemente elencate, è possibile sviluppare una classifica-zione tipologica rispetto alla loro vicinanza o lontananza dal concetto di welfare qui proposto. La tabella 2 rappresenta in modo sintetico i criteri e la classificazione delle categorie di prestazioni.

Dal momento in cui l’oggetto della analisi del presente Rapporto non sono tanto le prestazioni in genere erogate in azienda in connessione al rapporto contrattuale di lavoro, quanto il welfare funzionale agli assetti organizzativi e produttivi della moderna impresa, riteniamo di poter tralasciare nel prosieguo tutte le prestazioni che si collocano all’estremo opposto della idea di welfare qui adottata ossia tutte le prestazioni che, come detto, non hanno alcun minimo contenuto sociale e collettivo legato alla organizzazione del lavoro, ma costituiscono un puro van-taggio economico e financo uno status per il lavoratore (ossia i fringe benefits).

Individuate le prestazioni che intendiamo considerare in questa analisi e nella ottica di indagare la funzione della loro eroga-zione nei confronti dei lavoratori, il primo passaggio utile è in-dicare il beneficiario di ogni misura, premesso che il presuppo-sto è il rapporto di lavoro subordinato e il primo destinatario, pertanto, è sempre il lavoratore.

Tabella 2 – Criteri di misurazione della distanza o vicinanza di una data prestazione al concetto di welfare

NON riconducibili a finalità sociale

Avendo l’obiettivo di analizzare il welfare di livello aziendale in una prospettiva di relazioni industriali e di scambio contrattuale tra lavoro e retribuzione, il passo successivo è guardare alle pre-stazioni di welfare in questa ottica e interrogarsi sulla funzione della erogazione di ogni tipologia di prestazione, indipendente-mente se di fonte unilaterale o contrattuale (tabella 3).

Nel documento WELFARE for PEOPLE (pagine 80-83)