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Part-time

Nel documento WELFARE for PEOPLE (pagine 146-149)

INTRODUZIONE AL RAPPORTO

DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

3. La contrattazione aziendale sul welfare nel settore dell’industria alimentare

3.8. Conciliazione vita-lavoro

3.8.5. Part-time

L’istituto del part-time viene regolamentato in maniera diffusa all’interno delle aziende del settore alimentare, quale strumento per favorire un miglior bilanciamento tra esigenze lavorative e famigliari dei lavoratori.

Un primo gruppo di accordi, in tal senso, introduce l’impegno aziendale a favorire le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici e la-voratori con figli di età inferiore ai 3 anni (Antica Pasteria, Fer-rarelle, Zeroquattro Logistica). In alcune realtà, a questa prima categoria sono affiancati i lavoratori che richiedano la trasfor-mazione per gravi motivi familiari (Campari) oppure coloro che siano affetti da gravi patologie, necessitino di particolari terapie salvavita o convivano con un soggetto anziano non autosuffi-ciente (Gariboldi, Coca-Cola). Particolarmente inclusiva appare poi la prassi aziendale di Grandi Salumifici Italiani, in cui la priorità di accesso al part-time è concessa, oltre che per coloro che abbiano necessità di cura dei propri genitori, anche per i lavoratori con figli di età fino ai 12 anni.

Alcuni contratti specificano poi espressamente i limiti quantita-tivi complessivi dei lavoratori che possono accedere alle moda-lità di lavoro a tempo parziale, rispetto al totale dei soggetti impiegati nello stabilimento. Nella maggior parte dei casi, la percentuale complessiva si attesta al 7% (Nestlé, San Benedetto,

San Pellegrino), anche se non mancano le realtà in cui si arriva al 10% (Danone, Mellin) o al 12% della forza lavoro impiegata a tempo indeterminato (Agricola Tre Valli). Nei contratti di Da-none e Mellin, peraltro, la fissazione di tali limiti percentuali è accompagnata da misure volte ad estendere la platea dei desti-natari, dato che possono richiedere l’accesso al part-time i la-voratori con esigenze di assistenza verso parenti e affini biso-gnosi o con figli di età fino ai 6 anni.

Particolarmente articolate appaiono poi le discipline contrat-tuali di Ferrero, in cui la facoltà di richiedere l’accesso al part-time orizzontale è estesa fino al quarto anno di età del figlio ed è accompagnata da una possibile riduzione dell’orario di lavoro a 6 o 4 ore giornaliere, così come quella di Galbusera, in cui è presentata un’ampia gamma di soggetti che possono accedere in via prioritaria al part-time, che spazia dai lavoratori con figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni fino a coloro che necessitino di assistere familiari, genitori o suoceri non conviventi.

3.9. Formazione

Il tema della formazione viene trattato espressamente in più di metà degli accordi aziendali analizzati.

Un primo gruppo di intese si caratterizza per la fissazione di un determinato monte ore da destinare alle attività formative che l’impresa è tenuta a garantire ai suoi dipendenti (Grandi Salu-mifici Italiani, Barilla 2018, Ferrero). In alcuni di questi, peral-tro, vengono delineati specifici temi che dovranno essere al cen-tro delle stesse attività e sono specificate le modalità di esecu-zione: nell’accordo Mellin, ad esempio, è previsto il riconosci-mento di 16 ore di permessi retribuiti al lavoratore, nel corso dell’anno solare, da concordare con il responsabile diretto, per attività di formazione professionale negli ambiti degli applica-tivi office automation e lingue. Particolarmente attento alle moda-lità esecutive dei percorsi di formazione è invece l’accordo Mst, in cui si menziona l’impegno aziendale a portare avanti inizia-tive e workshop tra funzioni e reparti diversi, sessioni di studio e approfondimento su temi specifici e momenti di condivisione, momenti di informativa in plenaria, nonché l’utilizzo di

piattaforme comunicative per accrescere la conoscenza a tutto tondo dell’azienda.

Nello stesso accordo Mst viene specificato che per i nuovi as-sunti saranno dedicate 2 ore di formazione in materia sindacale.

Del resto, all’interno di molte realtà appare come una prassi comune quella di indirizzare alcune tematiche formative verso determinate categorie di lavoratori. Al centro delle previsioni contrattuali vi possono essere i neoassunti (Mst, Heineken), la-voratori a termine e stagionali (Parmalat), nonché, in un cospi-cuo numero di casi, i lavoratori al rientro da assenze prolungate, al fine di garantire loro un pieno reinserimento lavorativo (Co-lussi, Gariboldi, Mellin, Spumador, Zeroquattro Logistica, Hei-neken).

L’accordo Campari si caratterizza invece per una precisa ripar-tizione delle ore di formazione: mentre nel caso di formazione obbligatoria per legge, il tempo necessario sarà a totale carico dell’azienda, in tutte le altre situazioni la ripartizione del tempo necessario alla formazione viene condivisa fino a proporzioni del 50% fra azienda e lavoratore, con l’utilizzo di ore di ridu-zione di orario di lavoro e ferie.

Non mancano poi gli accordi in cui viene previsto un coinvol-gimento diretto delle rappresentanze dei lavoratori. Può trat-tarsi, in questi termini, del coinvolgimento delle RSU in fase di programmazione, monitoraggio e verifica dei piani formativi (Labunat, Danone, Latteria Soresina, Refresco, Lactalis, Levoni, Spumador, Delifrance) oppure della costituzione di gruppi di lavoro ad hoc (Irca) o commissioni tecniche bilaterali specifica-mente dedicate alla formazione (San Benedetto, Nestlé, Peroni, San Pellegrino).

Particolarmente innovativi appaiono inoltre quei contratti aziendali i quali, nel regolare gli indicatori del premio di risul-tato, introducono specifici criteri mirati a premiare la parteci-pazione dei lavoratori ai percorsi formativi (Antica Pasteria, Molino di Lucca) e i risultati effettivi derivanti da questi ultimi (Nestlé, Peroni, Star). L’accordo Star è inoltre inserito all’in-terno di uno strutturato percorso mirato ad accrescere il livello

di polivalenza e polifunzionalità dei dipendenti. Questi ultimi, del resto, sono obiettivi ricorrenti anche in altre pratiche azien-dali in materia di formazione (Lavazza, Martelli, Perfetti Van Melle).

Infine, occorre accennare alle disposizioni aziendali che intro-ducono specifici strumenti che consentono al lavoratore di con-sultare e aggiornare le diverse attività formative alle quali ha partecipato nel corso della sua carriera (Agricola Tre Valli, Par-malat, San Pellegrino).

Nel documento WELFARE for PEOPLE (pagine 146-149)