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La coerenza tra i diversi livelli contrattuali nel settore alimentare

Nel documento WELFARE for PEOPLE (pagine 155-160)

INTRODUZIONE AL RAPPORTO

DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

6. La coerenza tra i diversi livelli contrattuali nel settore alimentare

Alla luce dell’analisi portata avanti nel presente capitolo, oc-corre presentare alcune considerazioni finali in merito al rap-porto tra i diversi livelli contrattuali.

Prendendo in considerazione l’impianto complessivo del con-tratto più applicato nel settore, ossia il CCNL Unionfood e altre associazioni, si osserva come il livello nazionale rimanga la sede principale individuata dalle parti per affrontare le questioni più delicate, a partire dalla fissazione del trattamento economico complessivo per i lavoratori del settore, assegnando al livello aziendale l’eventuale introduzione di forme di retribuzione in-centivante, legate agli incrementi di produttività e redditività.

Tale elemento amplifica le tensioni a livello centrale, lasciando alle imprese un maggiore spazio di libertà nell’individuare solu-zioni che possano adattarsi alle singole realtà. Una dimostra-zione di questo aspetto arriva dalle vicende che hanno caratte-rizzato le fasi finali della trattativa dell’ultimo CCNL, con la sottoscrizione del testo di intesa avvenuta in più fasi e senza che Federalimentare – in disaccordo sulle modalità di fissazione dei minimi contrattuali – svolgesse il ruolo di rappresentanza che le è proprio.

A conferma dell’intenzione delle parti di risolvere le problema-tiche maggiormente divisive a livello nazionale, nonché del ruolo-guida che la contrattazione nazionale ha nel coordinare l’azione negoziale a livello aziendale, riveste inoltre un ruolo

centrale una specifica nota a verbale, inserita nell’ultimo rin-novo. In tale passaggio, le parti indicano che la validità dei con-tratti di secondo livello in essere o in corso di rinnovo viene prorogata di ulteriori 12 mesi e che il valore dei premi per obiet-tivi, per i primi 12 mesi, corrisponderà a quello concordato e previsto per l’ultimo anno di vigenza contrattuale.

Di particolare rilievo, poi, per evidenziare il ruolo in materia di welfare della bilateralità prevista e regolata dalla contrattazione nazionale, sono le disposizioni dell’art. 74-bis, in cui viene evi-denziato che «il sistema di welfare previsto nel CCNL industria alimentare rappresenta un valore aggiunto del settore e costitui-sce un elemento imprescindibile in termini di diritti contrattuali in capo a tutte le lavoratrici e lavoratori». Centrale, in quest’ot-tica, è la ricomprensione nell’ultimo rinnovo delle principali prestazioni bilaterali (assistenza sanitaria, cassa rischio vita, cassa maternità e paternità) nel trattamento economico com-plessivo (TEC) del lavoratore, con conseguente diritto dello stesso lavoratore, nel caso in cui sia impiegato in imprese non aderenti al sistema bilaterale, all’erogazione diretta di presta-zioni equivalenti a quelle erogate dai fondi contrattuali. Il CCNL riveste così un ruolo di indirizzo per le parti, che riman-gono libere di adottare sistemi autonomi ma che allo stesso tempo trovano nel livello nazionale validi strumenti di riferi-mento, qualora optino per lasciare la regolamentazione al con-tratto di categoria. Questo quadro regolatorio viene inoltre in-tegrato dalla facoltà, espressamente indicata nel CCNL, di defi-nire attraverso la contrattazione aziendale specifici accordi di confluenza e armonizzazione, in sede di rinnovo degli accordi integrativi.

L’insieme degli accordi aziendali che si occupano dei due temi (previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa) conferma il progressivo passaggio dai fondi aziendali ai due fondi di settore. Sul piano della previdenza integrativa, l’intero panorama di intese – con l’eccezione di San Benedetto, legata in maniera specifica al territorio veneto e al fondo regionale di riferimento – punta a valorizzare, con specifiche iniziative di incentivazione, il fondo Alifond. Più variegata la situazione nel campo dell’assistenza sanitaria integrativa, in cui permangono

da un lato casi in cui operano specifici fondi aziendali in via integrativa o sostitutiva, dall’altro servizi ad hoc non mediati dal fondo contrattuale di riferimento. Una comparazione delle pre-stazioni garantite dai fondi e, in via autonoma, dalle aziende, permetterebbe di comprendere se vi siano sovrapposizioni (e una conseguente dispersione di risorse) tra i servizi garantiti dai diversi canali. In via generale, però, si può affermare che l’obiettivo – espressamente indicato nel CCNL Unionfood e al-tre associazioni all’art. 74-quinquies – di assicurare una maggiore diffusione sul territorio della conoscenza da parte dei lavoratori della bilateralità di settore e incrementare il numero delle ade-sioni ai fondi, perlomeno sulla carta, venga perseguito con nu-merose politiche aziendali in materia.

Manca invece una previsione a livello di contrattazione nazio-nale in materia di flexible benefits. Da un lato, questo elemento sicuramente elimina il problema – riscontrato in altri settori quali quello metalmeccanico – della mancata o scarsa integra-zione tra misure nazionali e aziendali, con il rischio di una di-seconomica replicazione sul piano nazionale e decentrato di mi-sure sostanzialmente simili e una conseguente perdita di risorse.

Dall’altro lato, in assenza di linee guida a livello nazionale, la possibilità di introdurre specifici crediti e conti welfare viene lasciata all’iniziativa delle singole imprese. La conseguenza è uno scenario frammentato, con alcune imprese che fissano quote annuali da destinare a un conto welfare, altre che ricolle-gano l’alimentazione del conto alla conversione totale o parziale del premio di risultato e altre ancora che non affrontano il tema, limitandosi in alcuni casi a pratiche più tradizionali e senza par-ticolari finalità di rilevanza sociale, quali l’assegnazione di buoni acquisto e la possibilità di acquisto a condizioni agevolate di prodotti aziendali.

Per quanto riguarda invece le numerose misure di flessibilità organizzativa, il ruolo-guida nell’implementazione di soluzioni organizzative dinamiche ed efficaci viene assunto dalla contrat-tazione di secondo livello, come dimostrano le numerose prati-che aziendali per le quali, a partire dal 2016, si sono introdotte novità puntualmente recepite nel rinnovo del 2020.

Lo stesso ragionamento operato per il CCNL Unionfood e altre associazioni può essere riproposto anche per il CCNL Agrital Agci, in ragione del medesimo impianto contrattuale e delle po-che prassi aziendali di settore analizzate, po-che confermano le ten-denze.

Nel documento WELFARE for PEOPLE (pagine 155-160)