ANALISI DEL CONTENUTO DELLO SCHEMA‐TIPO DI CONTRATTO DI RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
4. Clausole generali
La clausola è formulata in termini di reciprocità, ma ciò da cui soprattutto l’IIT intende tutelarsi è l’utilizzo del proprio marchio oltre gli usi leciti consentiti. IIT, infatti, è titolare di un marchio registrato ed ha tutto l’interesse a che questo non venga utilizzato dall’impresa a scopi pubblicitari. Per alcune imprese, infatti, poter comunicare all’esterno che alcuni risultati di ricerca industrializzati nel proprio business sono il frutto di collaborazioni con Enti di ricerca, rappresenta sicuramente uno strumento di marketing del proprio prodotto o servizio, e dunque una forma ulteriore di promozione della propria attività. Al riguardo, la legge consente l’uso del marchio altrui nelle attività economiche in funzione descrittiva, purché ciò avvenga in conformità ai principi della correttezza professionale.
Anche la clausola in commento fa parte del nucleo essenziale di un contratto di ricerca, ed in relazione ad essa i modelli esaminati presentano una sostanziale uniformità di contenuto.
4. Clausole generali
In questa sezione vengono descritte le clausole generali, ovvero quelle clausole che, pur rivestendo un ruolo importante nel regolare i rapporti tra le parti, richiedono un livello di negoziazione inferiore rispetto a quello previsto per le clausole speciali, e dunque risultato più facilmente standardizzabili. La sezione, in particolare, comprende le clausole relative al recesso e alla risoluzione, alla copertura assicurativa, alla sicurezza ed alla responsabilità, al trattamento dei dati personali, agli adempimenti ex lege 231/2001, alla legge applicabile ed al foro competente, alle comunicazioni, ad una clausola generale, e infine alla registrazione e alle spese. 4.1 Art. 10 ‐ Recesso
A ciascuna parte viene concessa la facoltà di risolvere consensualmente il contratto, ma la soluzione adottata dall’IIT al riguardo è quella di distinguere tra recesso ad nutum, consentito all’impresa in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, e recesso per giusta causa, consentito all’IIT solo per comprovati gravi motivi, sopravvenuti indipendentemente dalla sua volontà, da comunicare all’impresa con un preavviso di 30 giorni.
In entrambe le ipotesi, è comunque garantito all’IIT il pagamento del corrispettivo previsto all’articolo 5, in proporzione alle attività effettivamente svolte fino al momento dell’esercizio del diritto di recesso.
La clausola risulta diversamente articolata nei vari modelli esaminati, nei quali, in alcuni casi, il recesso è garantito ad entrambe le parti solo per giusta causa, e in altri si tratta di recesso ad nutum per cui ciascuna parte è libera di recedere dal contratto in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, salvo un preavviso scritto da inviare all’altra parte entro un periodo di tempo ben determinato che varia in relazione alla durata del contratto.
In alcun casi, inoltre, nei modelli predisposti dagli Enti di ricerca l’articolo in commento contiene anche una clausola penale per il recesso del committente, per cui, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso, il committente dovrà corrispondere all’Ente di ricerca un’ulteriore somma pari al 10% del corrispettivo previsto. 4.2 Art. 11 ‐ Risoluzione
A parte la possibilità di recedere dal contratto, l’IIT si cautela dall’eventualità dell’inadempimento prevedendo all’articolo 11 la possibilità di ricorrere ai mezzi non giudiziali di risoluzione, tra i quali presceglie la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ovvero quel patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento a condizione risolutiva del contratto.
La medesima tutela viene garantita anche all’impresa, essendo la clausola formulata in termini di reciprocità; tuttavia, parzialmente differenti sono le ragioni per le quali le parti possono avvalersi di tale rimedio. L’IIT, in particolare, può ricorrere all’uso della clausola nel caso in cui l’impresa non adempia all’obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto, per inadempimento delle obbligazioni assunte in materia di proprietà intellettuale, riservatezza ed uso dei segni distintivi, ed infine per inadempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2001.
Inoltre, al di là dei casi di inadempimento, IIT si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui intervenga una variazione o modifica nel tipo, nella struttura o nell’assetto dell’impresa, quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d’azienda. Quest’ultima previsione conferma il forte intuitus personae che lega le parti.
L’impresa, invece, ha il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento da parte dell’IIT dell’obbligazione di svolgere l’attività di ricerca commissionata, nonché, simmetricamente a quanto previsto per l’IIT, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte in tema di proprietà intellettuale, riservatezza e uso dei segni distintivi.
Nella maggior parte dei modelli esaminati è possibile rilevare il ricorso ai mezzi non giudiziali di risoluzione: in alcuni casi gli Enti di ricerca prescelgono la diffida ad
adempiere, più spesso invece ricorrono alla clausola risolutiva espressa, mentre in nessuno dei contratti esaminati è stato rinvenuto il ricorso al termine essenziale, a maggior conferma del forte intuitus personae che caratterizza la tipologia contrattuale oggetto d’esame. 4.3 Art. 12 ‐ Copertura Assicurativa, Sicurezza e Responsabilità L’articolo 12 disciplina diverse materie tra le quali: 1) assicurazioni per infortuni e responsabilità civile verso terzi, per cui è previsto che ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa, a proprio onere e carico, del proprio personale che si trovi per qualsiasi ragione presso i locali o le strutture dell’altra; 2) sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui ciascuna parte, nei locali e laboratori di propria pertinenza, è responsabile per l’attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 3) responsabilità, per cui le parti rimangono singolarmente ed esclusivamente responsabili per l’attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nei locali e nei laboratori di propria pertinenza e, pertanto, ciascuna si impegna a tenere indenne l’altra da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall’esecuzione delle attività oggetto del contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
La clausola in commento, nonostante l’importanza dei temi trattati, non presenta rilevanti differenze di contenuto rispetto a quelle formulate dagli altri Enti di ricerca. Anche il linguaggio adottato nella formulazione, infatti, presenta similitudini tali da renderla una tra quelle clausole che possiamo definire “standard”.
4.4 Art. 13 ‐ Trattamento dei dati personali
Tra le clausole generali, rientra anche quella relativa al trattamento dei dati personali con la quale le parti dichiarano di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell’esecuzione del contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto medesimo e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
In ordine alla clausola sul trattamento dei dati personali vi è uniformità di vedute tra gli Enti di ricerca, sia per quanto attiene al contenuto che per quanto riguarda la formulazione.
4.5 Art. 14 ‐ Adempimenti ex lege 231/2001
Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) cui l’articolo 14 fa riferimento, disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Adempiere agli obblighi legislativi che derivano dal suddetto Decreto legislativo richiede, tra l’altro, di adottare modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati. Al riguardo l’impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad osservare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e dichiara di aver preso atto del modello organizzativo adottato dall’IIT ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza s’impegna con la stessa sottoscrizione del contratto. L’impresa, inoltre, dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e collaboratori idonei a prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.lgs. 231/2001, e si obbliga a mantenerli attuati per l’intera durata del contratto.
L’inosservanza, la mancata adozione o l’inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali e regole comportamentali, costituisce grave inadempimento per effetto del quale l’IIT si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto oppure risolverlo, fermo restando l’obbligo gravante sull’impresa di risarcimento del danno.
La clausola in commento non si rinviene nei modelli‐tipo adottati dagli altri Enti pubblici di ricerca esaminati, mentre invece è sempre inserita negli schemi‐tipo utilizzati dal committente impresa privata. Infatti, come espressamente recita l’art. 1, comma 2 del D.lgs. 231/2001, i soggetti destinatari del provvedimento sono gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.
La responsabilità amministrativa dipendente da reato riguarda dunque anche le fondazioni, atteso che l’art. 1, comma 2 del D.lgs. 231/2001 richiamato estende l’applicabilità delle disposizioni in esso contenute agli Enti forniti di personalità giuridica, ed è questa la ragione per la quale anche l’IIT, seppure sia un Ente che non
persegue scopi lucrativi, si è dotato di un codice etico ed ha adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dalla normativa in commento.
Sono invece esclusi lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Tra i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina rientrano anche le Università e gli altri Enti pubblici di ricerca, in quanto Enti che non perseguono scopi lucrativi. Infatti, con il D.lgs. 231/2001 il legislatore delegante ha voluto mirare alla repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto, con la conseguenza di escludere tutti quegli Enti pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative.
Al riguardo, la Cassazione penale nel fare il punto sull’esenzione dall’applicazione del D.lgs. 231/2001 degli Enti pubblici non economici, con sentenza del 26 ottobre 2010, n. 234, ha stabilito che la natura pubblicistica di un Ente è condizione necessaria ma non sufficiente all’esonero dalla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dovendo altresì concorrere la condizione che l’Ente medesimo non svolga attività economica3. 4.6 Art. 15 ‐ Legge applicabile e Foro competente Il contratto, generalmente, è regolato dalla legislazione italiana vigente. In caso di controversie che dovesse sorgere in dipendenza del contratto o in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione, la soluzione adottata dall’IIT è quella di tentare in prima battuta un’amichevole composizione della lite per il tramite dei legali rappresentanti di ciascuna parte, e di adire le competenti autorità giudiziarie solo in caso di mancata soluzione. Il rimedio del ricorso all’autorità giudiziaria, quindi, viene adoperato solo come extrema ratio.
Nei modelli esaminati, tuttavia, è possibile rinvenire diverse soluzioni prima del ricorso all’autorità giudiziaria ed in alternativa alla composizione amichevole della lite per mezzo dei legali rappresentanti delle parti, tra le quali vi è il ricorso alla conciliazione obbligatoria. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, in tal caso, costituisce condizione di procedibilità della domanda esperibile in sede giudiziale. Qualora poi le parti non riescano a comporre amichevolmente la controversia entro il termine indicato in contratto, è prevista la rimessione della composizione della lite ad un soggetto terzo nominato d’intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente 3 Cass. pen., Sez. II, 26 ottobre 2010, n. 234, in Processo penale e giustizia, 2011, 5 ss.
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in cui ha sede dell’Ente di ricerca.
In altri casi, invece, gli Enti di ricerca preferiscono ricorrere, in alternativa all’autorità giudiziaria ordinaria, all’arbitrato rituale di cui agli articoli 808 e successivi del codice di procedura civile.
4.7 Art. 16 ‐ Comunicazioni
L’articolo 16 contiene i riferimenti di ciascuna parte utili per ogni comunicazione relativa al contratto. Si tratta di una clausola standard, sempre presente nei contratti analizzati.
4.8 Art. 17 ‐ Clausola generale
La clausola generale contiene una serie di disposizione eterogenee relative alle modifiche, che sono possibili ma efficaci solo se stipulate per iscritto delle parti, alla cessione del contratto a terzi, che è vietata salvo consenso espresso per iscritto del contraente ceduto, e al rinvio, per quanto non espressamente previsto nel contratto, ai principi generali ed alle norme dettate sui contratti in generale, nonché alle specifiche disposizioni eventualmente applicabili.
In alcuni contratti, il contenuto di questo articolo viene raccolto sotto una clausola rubricata “miscellanea” che, tuttavia, disciplina le stesse tematiche trattate dalla clausola generale contenuta nel modello‐tipo dell’IIT.
Riguardo al rinvio a quanto non previsto espressamente dalle parti con il regolamento contrattuale, in un solo caso abbiamo rinvenuto, piuttosto che il rinvio alle norme generali o speciali che regolano i contratti, l’impegno tra le parti ad instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
4.9 Art. 18 ‐ Registrazione e spese
L’ultimo articolo del contratto è relativo alla registrazione, che solitamente viene effettuata solo in caso d’uso a spese della parte interessata, ed alle spese di bollo le quali invece vengono equamente divise tra le parti.
Con l’articolo relativo alla registrazione ed alle spese si concludono la maggior parte dei contratti esaminati. L’impostazione è la medesima in ognuno di questi, per
cui alla stipula, almeno in un primo momento, non sempre segue la registrazione mentre le spese di bollo, generalmente, vengono suddivise tra le parti.
168