IL CONTENUTO‐TIPO DEI CONTRATTI DI RICERCA
2. La struttura tipica di un contratto di ricerca
2.6. Luogo e modalità di esecuzione della ricerca
2.6. Luogo e modalità di esecuzione della ricerca
I contratti presi in esame prevedono l’indicazione del luogo in cui dovranno essere effettuate le attività di ricerca che generalmente è individuato nei locali dell’Ente pubblico di ricerca, in alcuni casi sotto la supervisione del referente aziendale. In altri casi, invece, le parti prevedono la possibilità che alcune fasi delle attività di ricerca siano svolte presso i locali del committente, avvalendosi dunque delle strutture, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione del committente stesso.
L’esecuzione della ricerca è resa possibile proprio grazie alla messa a disposizione, da parte dell’Ente, di personale, attrezzature e laboratori, tanto che nei contratti esaminati quella di mettere a disposizione delle attività di ricerca il personale, la strumentazione ed i locali necessari per la migliore esecuzione del programma
18
M. Bessi, op. cit, 579.
19
M. Bessi, op. cit., 578, l’autrice osserva, infatti, che l’adozione del termine risolutorio non si confà alle caratteristiche strutturali dei contratti di ricerca, nei quali l’opportunità di una revisione dei tempi originariamente previsti si palesa spesso solo nel corso dell’esecuzione, e nei quali una troppo rigida disciplina del termine finirebbe per comprimere eccessivamente l’autonomia del ricercatore e vanificare le aspettative del committente al raggiungimento dei risultati.
122
rappresenta una vera e propria obbligazione per l’Ente pubblico di ricerca, obbligazione che, in alcuni casi, può gravare anche sul committente. Al riguardo, alcuni autori hanno correttamente avanzato l’ipotesi che la verifica dell’esatto adempimento può dunque essere effettuata anche sulla base dell’impiego delle risorse umane e materiali da parte dell’Ente ricercatore20.
Solitamente, il numero del personale e il tipo di apparecchiature non vengono indicati con precisione, lasciando alla discrezionalità del ricercatore, e più in generale della parti, la possibilità di integrarli con parziali modifiche all’allegato tecnico oppure mediante semplice scambio di lettere tra i responsabili della ricerca. Non si tratta, tuttavia, di una situazione potestativa in quanto la valutazione è in ogni caso legata al fine che la ricerca sia portata ad esecuzione entro il termine pattuito e finché sia raggiunto l’obiettivo prefissato.
Alcuni Enti, altresì, prevedono in contratto la possibilità di stipulare per lo svolgimento delle attività connesse all’esecuzione della ricerca, contratti di collaborazione per l’attribuzione di assegni di ricerca, borse di studio o contratti per incarichi di ricerca a tempo determinato.
Altra costante dei contratti di ricerca è la previsione secondo cui il personale di una parte che si rechi presso i locali dell’altra per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti preso la struttura ospitante. Le parti, a tal fine, si impegnano affinché al personale impiegato nelle attività di ricerca vengano fornite informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2.7. Report
L’obbligazione principale del ricercatore consiste nello svolgere il programma scientifico concordato con il committente, ma il suo compito non si arresta al semplice
facere in quanto egli è tenuto anche a comunicare al committente i risultati conseguiti,
e ciò allo scopo di soddisfare l’interesse primario di quest’ultimo21.
L’obbligo di comunicazioni periodiche, costituisce un’obbligazione accessoria per il ricercatore che si fonda sul rapporto di affidamento instauratosi tra le parti, ed è dunque legato al carattere dell’intuitus personae. 20 V. Zeno‐Zencovich, op. cit., 145. 21 A. Nuzzo, op. cit., 546. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’opera di ricerca viene svolta per conto e nell’interesse di colui che al ricercatore la commette.
123
Tali comunicazioni hanno in genere una funzione ricognitiva dell’attività svolta e di mera informazione del committente. La ricerca è di per sé finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze, rimangano queste a livello puramente mentale oppure si sostanzino in un corpus che ne sia il risultato; si chiede, pertanto, che l’Ente pubblico di ricerca metta a disposizione del committente tutte le conoscenze ed i risultati conseguiti nel corso della ricerca.
Il responsabile delle attività, a tal fine, è tenuto a comunicare, spesso con scadenza periodica, anche i risultati provvisori ed intermedi ottenuti nelle fasi di avanzamento dei lavori, in modo che il committente da un lato possa conoscere anche i risultati parziali, e dall’altro sia in grado di verificare il grado di avanzamento del programma scientifico stabilito22.
In alcuni casi, l’adempimento è rafforzato da clausole che consentono ad un referente del committente di seguire direttamente le attività di ricerca o le sue fasi più salienti.
Il momento centrale delle attività dell’Ente è costituito dall’obbligo di redazione di una relazione finale contenente la descrizione delle attività svolte, i risultati ottenuti e le eventuali invenzioni brevettabili conseguite. Infatti, operi il committente in una logica di mercato, oppure per l’assolvimento di un interesse pubblico, l’individuazione di possibili invenzioni brevettabili permane un aspetto essenziale del contratto di ricerca23. L’obbligo di indicazione, cui si accompagna una specifica disciplina relativa alla titolarità dei risultati, costituisce una costante di tutti i modelli esaminati.
La relazione di cui si è detto, pertanto, riveste grande importanza nella dinamica contrattuale in quanto è proprio su di essa che avviene la verifica, da parte del committente, dell’esatto adempimento dell’obbligo di ricerca24. Spesso, infatti, tali contratti prevedono che il pagamento del corrispettivo da parte del committente sia subordinato alla verifica di un report finale e dei risultati in esso contenuti, da sottoporre al committente entro un breve periodo dal termine ultimo di conclusione delle attività. In alcuni casi, due sono i report richiesti all’Ente: il primo da consegnare entro 12 mesi dall’inizio delle attività, detto “Mid Term Report”, e l’ultimo da consegnare alla scadenza del contratto, detto “Final Report”. 22 A. Candian, op. cit., 524. 23
V. Zeno‐Zencovich, op. cit., 144, il quale spiega che nel primo caso le invenzioni brevettabili costituiscono un risultato auspicato dal committente, il quale vi individua spesso una duplice fonte di profitto in quanto gli consente, da un lato, di migliorare la competitività della propria impresa e, dall’altro, gli offre la possibilità di lucrare sulla concessione della privativa industriale mediante lo strumento della licenza. Nel secondo caso, quello in cui il committente opera per l’assolvimento di un interesse pubblico, si consegue un accrescimento del patrimonio scientifico dello Stato.
24
124
In una forma diversa, si osserva che un dovere di informativa del ricercatore emerge anche nella fase precontrattuale, poiché ai sensi dell’art. 1337 c.c. le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. In effetti, osserva un importante autore, quello di informare il committente sulle possibilità di espletamento della ricerca e sulla prevedibile natura del risultato finale deve anch’esso ritenersi un obbligo del ricercatore25.