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4.1 Algeria

4.1.4 Codice di famiglia

Il Codice di famiglia, di cui sopra, è datato 9 giugno 1984 ed è stato parzialmente modificato nel 2005. Esso è fortemente ispirato alla Shari’a islamica.

L’analisi di tale testo rileva, in effetti, molteplici disposizioni discriminatorie.

La poligamia è disciplinata nell’art. 8 che recita “è permesso contrarre matrimonio con più di una sposa nei limiti della Shari’a, se il motivo è giustificato, le condizioni ed intenzioni di equità riunite e previa informazione delle precedenti e futura sposa. L’una e le altre possono intentare un’azione giudiziaria contro il congiunto secondo le leggi o richiedere il divorzio in assenza di consenso”.

La pratica del “fidanzamento” è disciplinata, congiuntamente al matrimonio, nel primo capitolo del codice nel quale si asserisce che i fidanzamenti costituiscono una promessa di matrimonio, sebbene ciascuna delle parti vi può successivamente rinunciare (art.5).

In virtù dell’art. 7 la capacità di contrarre matrimonio è reputata a 21 anni compiuti per l’uomo e 18 compiuti per la donna.

Nella conclusione del contratto matrimoniale particolarmente interessante appare, poi, il ruolo, sulla pretendente, del Wali, una sorta di tutore patrimoniale, generalmente il padre della sposa. All’art. 9 del Codice in esame viene stabilito che il matrimonio è contratto attraverso il consenso dei futuri congiunti, la presenza del tutore matrimoniale e di due testimoni. Ciò che appare ancor più rilevante, tuttavia, è che la conclusione del matrimonio per la donna incombe al suo tutore matrimoniale che sia esso il padre o uno dei suoi prossimi parenti. Inoltre, sebbene il tutore non può impedire, alla persona affidata alla sua tutela, di contrarre matrimonio se essa lo desidera ciò nonostante il padre può opporsi al matrimonio della sua figlia minore se ciò è nell’interesse della figlia.

L’articolo 31 ricalca la dottrina shiaritica classica nell’asserire che “la musulmana non può sposare un non musulmano” e che il matrimonio di algerini ed algerine con stranieri dovrà obbedire a determinate disposizioni regolamentari.

Un ulteriore, pedissequo riferimento alla Shari’a è dato dall’art. 32 del III Capitolo

365Code de procedure penale, 4eme Edition, Depot Legal 3389-2004, ISBN 9961-41-055-6, Les Editions de l’O.N.T.E., 2005, p. 20, 21,25. Corsivo aggiunto.

(matrimonio viziato e matrimonio nullo) nel quale tra le cause di nullità del contratto matrimoniale, e quindi dei suoi effetti giuridici, viene identificata l’apostasia del congiunto.

Secondo il capitolo V, inoltre, l’eventuale prole è affidata al padre attraverso il matrimonio legale e i rapporti coniugali (art. 41) e se nasce nei dieci mesi seguenti la data della separazione (art.43). In virtù, poi, dell’art. 46 l’adozione è vietata dalla “Shari’a e dalla legge”. Pur tuttavia, nonostante sia, come visto, interdetta la pratica adottiva l’art. 116 del terzo Capitolo instaura l’istituto della Kafala (una sorta di custodia legale), definita come l’impegno a prendere benevolmente in incarico il mantenimento, l’educazione e la protezione di un minore, allo stesso titolo di un padre per suo figlio. Ciò che più interessa, in questa sede, è che all’art. 118 è previsto che il titolare del diritto di custodia (Kafil) deve essere, tra le altre cose, musulmano, rilevando così una fattispecie di discriminazione su base religiosa.

Anche rispetto la disciplina dei diritti ed obblighi dei congiunti (Cap. IV) è possibile individuare fattispecie discriminatorie. Il tal senso mentre il marito è tenuto ad assicurare il mantenimento della sposa e ad agire in tutta equità verso le sue spose (art. 37), alla sposa viene concesso il diritto di visitare e ricevere i propri parenti secondo gli usi e di disporre dei suoi beni, ma ha altresì l’obbligo di obbedire al marito accordandogli i suoi riguardi in qualità di capo famiglia, essa deve, inoltre allattare e crescere la sua progenie e rispettare i parenti del marito.

La donna è sotto l’autorità del marito nella misura in cui essa non può unilateralmente divorziare se non a determinate condizioni elencate366 (art.53) e l’eredità della figlia è

inferiore a quella del figlio.

L’istituto dell’Hadana, è posto a carico della madre e consiste nella scolarizzazione ed educazione della prole nella religione del padre (art. 62).

Riguardo la tutela testamentaria, il figlio minore può essere sottoposto all’amministrazione di un tutore testamentario da parte del padre o del nonno paterno, nel caso in cui egli sia orfano di madre. Anche il tutore testamentario deve essere, tra le altre cose, musulmano

366“E’ permesso alla sposa domandare il divorzio per queste cause: 1. Per mancato pagamento della pensione alimentare pronunciato a giudizio a meno che la sposa non conoscesse l’indigenza del marito al momento del matrimonio 2. Per infermità tale da impedire la realizzazione dello scopo del matrimonio 3. Per rifiuto dello sposo di condividere il letto con la sposa per più di quattro mesi 4. Per condanna del marito ad una pena infamante privativa della libertà per un periodo superiore ad un anno, di natura disonorevole per la famiglia e da rendere impossibile la vita in comune e la ripresa della vita coniugale 5. Per assenza di più di un anno senza giustificazioni o senza pensione di mantenimento 6. Per un pregiudizio legalmente riconosciuto come tale, in particolare tramite la violazione delle disposizioni contenute negli art. 8 e 37 7. Per tutti i comportamenti immorali, gravemente reprensibili, stabiliti”.

(art. 118).

Rispetto, più in generale, il tema delle successioni l’art. 138 esclude categoricamente dalla vocazione ereditaria le persone imbattutesi in un anatema e gli apostati.

In generale, tutta la materia delle successione ricalca le discriminazioni di cui sopra, (Cap.3, par.3.3.2).

Nel marzo del 2005 il parlamento algerino approva, a grande maggioranza, la riforma del Codice di famiglia che tuttavia non apporta modifiche significative: resta la figura del tutore che concede o nega l’assenso al matrimonio e la fonte giuridica del testo rimane la

Shari’a.