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Principali disposizioni costituzionali

4.1 Algeria

4.1.2. Principali disposizioni costituzionali

La prima Costituzione algerina venne approvata per via referendaria nel 1962, due mesi dopo il referendum per l’autodeterminazione e la proclamazione dell’indipendenza. Essa definiva l’Algeria una Repubblica presidenziale (art.1) ed instaurava un regime militare a

Il capo del governo, nominato dal Presidente della Repubblica, presenta il suo programma all’Assemblea generale che può rifiutarlo (in tal caso è costretto a rassegnare le proprie dimissioni) o accettarlo. In caso di accettazione, tuttavia, l’Assemblea nazionale può sempre depositare una mozione di censura al Capo del governo.

Il Capo di Stato occupa un posto centrale nel sistema politico e costituzionale. Esso è eletto per un mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta.

In virtù del Capitolo 1 del Titolo 2 della Costituzione del 1996, il Presidente della Repubblica incarna l’unità della Nazione e garantisce il rispetto della Costituzione. Egli è Capo delle forze armate di cui nomina l’organico.

Come rilevato, egli nomina il Capo del governo e i ministri, gli ambasciatori, prefetti, i responsabili degli Organi di sicurezza, i magistrati, il governatore della Banca d’Algeria. Il capo di Stato può, inoltre, legiferare per Ordinanze e riunire il Parlamento in sessioni straordinarie, oltre a potere sciogliere l’Assemblea popolare nazionale. Egli può decretare lo stato di urgenza e dichiarare guerra in caso di aggressioni effettive o imminenti “conformemente alla Carta delle Nazioni Unite” (art. 95 della Costituzione).

Il sistema multipartitico che distingue la composizione dell’Assemblea nazionale è introdotto dalla Costituzione del 1989. Da ciò è plausibile definire il regime politico algerino un sostanziale presidenzialismo, pur se bilanciato da una pallida forma di parlamentarismo. Tali prescrizioni costituzionali, tuttavia, sono state regolarmente disattese dalla pratica politica, dal momento in cui tutti i Capi di Stato sono stati designati dalle istituzioni militari prima delle elezioni, elezioni non a caso costantemente contestate nella loro libertà e regolarità. Nonostante, infine, vi siano comunità cristiane ed ebree installatesi da millenni, la religione dominante è l’Islam, alla quale appartiene circa il 90% della popolazione. Conformemente all’art. 132 della Costituzione, e alla decisione del Consiglio costituzionale del 20 agosto 1989, i trattati internazionali ratificati dal Presidente della Repubblica sono superiori alla legge ordinaria. Nell’interpretazione di tale articolo il Consiglio ha aggiunto che lo sono particolarmente quelli che rientrano nel campo dei diritti umani. L’art. 163 della Costituzione del novembre 1996, mantiene il Consiglio costituzionale istituito dalla Costituzione del 1989. Esso comprende nove membri di cui tre, tra cui il Presidente, sono designati dal Capo di Stato, due eletti dall’Assemblea nazionale, due dal Consiglio della Nazione, uno dalla Corte suprema ed uno dal Consiglio di Stato. Il Consiglio costituzionale si pronuncia sulla costituzionalità dei trattati, delle leggi e dei regolamenti. Tale Consiglio svolge, inoltre, un ruolo determinante rispetto la regolarità delle elezioni nella misura in cui vigila sulla regolarità delle operazioni referendarie e delle elezioni presidenziali e legislative, si pronuncia sui ricorsi di frode elettorale e sulla conformità dei dossier dei candidati alla Presidenza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio costituzionale assume, inoltre, la carica di Capo di Stato in caso di vacanza definitiva del Presidente della Repubblica e di impedimento del Presidente del Consiglio della Nazione durante un lasso di tempo non superiore ai 45 giorni, nel corso dei quali devono essere organizzate nuove elezioni presidenziali.

La Corte suprema è stata istituita come solo organo regolatore delle corti e dei tribunali dalla Costituzione del 1963.

La revisione costituzionale del novembre 1996 istituisce un Consiglio di Stato, facendone l’organo regolatore delle giurisdizioni amministrative. Tale revisione istituisce inoltre un Tribunale dei conflitti, incaricato di risolvere gli eventuali conflitti di competenza tra la Corte suprema e il Consiglio di Stato.

partito unico (art.23). Con la seconda Costituzione, adottata il 19 novembre 1976, l’Algeria diventa ufficialmente uno Stato socialista (art.1), per volere del Presidente Ben Bella. Tutte le funzioni di responsabilità dello Stato sono detenute dai membri del partito unico, l’FLN (art.102). 361

Nel 1989 viene approvata, sempre tramite referendum, la terza Costituzione che garantiva una maggiore apertura in senso democratico, introducendo il sistema del multipartitismo (art.40). Pur tuttavia il testo costituzionale che maggiormente innova nel campo dei diritti umani, e quello cui si farà riferimento di qui in avanti, è datato novembre 1996 e si propone di accrescere, su un piano istituzionale, i poteri del Presidente della Repubblica ed istituire un parlamento bicamerale (art.98).

In essa l’Islam è riconosciuta come religione di Stato e alle istituzioni non sono permesse pratiche contrarie ad essa (art. 2, 9).

Riguardo la disciplina dei diritti fondamentali dei cittadini, già nel preambolo i costituenti dichiarano che “l’Algeria è fondata sui suoi figli, (…) pionieri della libertà e del progresso e costruttori di uno Stato democratico e prosperoso”.362

Più specificamente il legislatore ha voluto dedicare un Capitolo (IV) ai “diritti e libertà”, nel quale condensare la disciplina quadro dei rapporti tra Stato e cittadini e tra individui stessi, in termini di garanzie.

Tale IV Capitolo si apre con il principio di non discriminazione nella misura in cui asserisce che “tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e che non è ammessa nessuna discriminazione a causa della razza, sesso, opinione o ogni altra circostanza o condizione personale o sociale” (art.29).

Lo scopo delle istituzioni politiche è inoltre la garanzia dell’uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini, uomini e donne, attraverso la rimozione degli ostacoli che compromettono il progresso dell’essere umano ed impediscono l’effettiva partecipazione di tutti nella vita politica, economica, sociale e culturale (art. 31).363

Tuttavia l’ancoraggio del sistema politico ed istituzionale algerino ai diritti umani si ricava dall’art. 32 che sancisce, a scanso di equivoci, che “i diritti fondamentali e i diritti e le

361Vedi BENJAMIN STORA, Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance 1962-1988, La Découverte, Paris, 2004.

362Corsivi aggiunti.

libertà dei cittadini sono garantiti. Essi sono un’eredità comune di tutti gli algerini, uomini e donne, i quali hanno il dovere di trasmetterli da una generazione all’altra allo scopo di preservarli e renderli inviolabili”, per cui ogni infrazione ai danni di tali diritti, o ogni forma di violenza fisica o morale dell’essere umano, è perseguita per legge (art.35). Particolarmente interessante, in relazione alle discriminazioni religiose della legge islamica originaria di cui sopra, risulta poi l’art. 36 che statuisce l’inviolabilità della libertà di credo e d’opinione.

Seguono i diritti attinenti alla sfera sociale, culturale ed economica quali il diritto al libero commercio (art.37), la libertà nelle innovazioni intellettuali, artistiche, scientifiche e dei copyright (art.38) e la confidenzialità della corrispondenza privata (art.39). L’art. 42 disciplina i partiti politici e le relative restrizioni. Ai termini del secondo comma del suddetto articolo il diritto di creare partiti politici non può essere usato per violare le libertà fondamentali, i valori della identità nazionale, la sicurezza e l’integrità del territorio nazionale, ecc. Di conseguenza tali partiti non possono essere fondati su basi religiose, linguistiche, razziali, sessuali, corporative o regionali. Nella sezione compresa tra l’art. 45 e l’art. 49 sono allocati i diritti processuali quali la presunzione di innocenza, il principio del nulla poena sine lege, lo Stato di diritto e le direttive relative all’arresto e alla custodia. In riferimento a tal ultimo articolo risulta interessante evidenziare le disposizioni costituzionali in quanto molte delle infrazioni contestate, in particolare dalle ONG, riguardano fattispecie di sparizioni in carcere, iniquità processuali e pene e trattamenti crudeli, inumani e degradanti, perpetrati durante il periodo di detenzione preventiva o di custodia cautelare (garde à vue). La garde à vue è infatti la misura per la quale la polizia giudiziaria trattiene a propria disposizione persone sospettate ma non ancora oggetto di formali imputazioni. La prassi dimostra che, in termini generali, più lungo è il periodo previsto per la custodia cautelare più è probabile il verificarsi di abusi sul soggetto trattenuto.

Nel campo delle investigazioni penali, il costituente statuisce che la custodia deve essere posta sotto controllo giudiziario e non può eccedere le 48 ore, che la persona tenuta in custodia ha il diritto di mettersi in contatto immediatamente con la famiglia e che l’estensione del periodo di custodia può essere accordata, eccezionalmente, solo all’interno delle condizioni stabilite dalla legge. Al termine del periodo di custodia, inoltre, è obbligatorio procedere a esami medici del soggetto detenuto se ciò viene richiesto dallo stesso (art.48).

economico-sociali quali il libero accesso alle cariche pubbliche, proprietà, educazione, benessere, lavoro, sindacati, sciopero, famiglia e giovani. In seguito si collocano i doveri predisposti in capo ai cittadini algerini quali: il dovere di obbedienza alla legge, di proteggere la Madre Patria contribuendo alla sua difesa ed indipendenza, di rispettare i diritti sanciti, di contribuire alle finanze pubbliche attraverso il pagamento delle imposte, di educare e proteggere la prole (e i figli di aiutare ed assistere i genitori) e proteggere la proprietà privata (articoli da 60 a 66). Chiudono il IV Capitolo, le disposizioni afferenti ai diritti degli stranieri in termini di estradizione ed asilo.