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La Carta araba dei diritti dell’uomo (C.A.D.H.)

3.4 Il sistema giuridico internazionale islamico di promozione e protezione

3.4.3 La Carta araba dei diritti dell’uomo (C.A.D.H.)

Emanata il 15 settembre 1994 dalla Lega degli Stati arabi338, il dispositivo in questione

sembra volere conciliare, già dal preambolo, il classico approccio “confessionale” alla materia in esame con una più spiccata attitudine “umanista” nel volere tracciare un quadro della Nazione araba.

Essa è stata formulata al termine di una continua elaborazione giuridica positiva in seno alla Lega. Insieme ai tipici riferimenti religiosi, infatti, è possibile evidenziare uno sforzo nel riconoscimento dei “principi umani che hanno giocato un grande ruolo nella diffusione

337Ibidem, nota 276, p. 132, 133.

338La Lega degli Stati Arabi (Lega Araba) è un’Organizzazione internazionale di Stati del Nord-Africa, del Corno d’Africa e del medio oriente, nata il 22 marzo 1945. Lo scopo della Lega, secondo l’art. 2 del Trattato istitutivo, è di allestire relazioni più strette fra i Paesi aderenti, coordinando le attività politiche di questi secondo i principi di collaborazione, nonché di salvaguardare le rispettive sovranità ed indipendenze e prendere cura, in un’ottica generale, degli affari e degli interessi dei Paesi arabi. Le attività riguardano, fra l’altro, il coordinamento dell’economia, dei trasporti e delle comunicazioni, delle relazioni internazionali, delle attività culturali e sociali e della salute pubblica. Fra le funzioni della Lega, c’è anche quella di mediazione e composizione delle dispute fra i Paesi membri qualora i contrasti riguardino questioni di sovranità, indipendenza e integrità territoriale.

delle scienze in Oriente e Occidente”, nel rifiuto del razzismo e del sionismo e nella riaffermazione della loro adesione ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei Patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo.

Il testo è diviso in quattro parti dei quali il primo enuncia esclusivamente i principali diritti politici, il secondo cataloga e definisce tutti i principi che gli Stati firmatari intendono garantire, il terzo si occupa della creazione di un Comitato d’esperti dei diritti dell’uomo al fine di verificare l’implementazione della Carta, il quarto le disposizioni finali afferenti la ratifica.

Rispetto i diritti spicca certamente il numero di articoli dedicati alla procedura penale ed in generale all’equo processo attraverso l’enunciazione dell’irretroattività della legge (art. 6), il divieto di detenzioni arbitrarie (art. 8), l’uguaglianza davanti la legge (art. 9), la pena di morte (ammessa ma con limitazioni, art. 10,11,12), il divieto di tortura (art. 13), il divieto di essere giudicati due volte per la medesima infrazione (art. 16) ed il rispetto della vita privata e della personalità giuridica (art. 17, 18).

Un ulteriore passo avanti è costituito anche dall’art. 27 sulla libertà di religione339, 28 sul

diritto di riunione340 e 29 nel quale lo Stato si impegna ad assicurare il diritto di costituire

liberi sindacati.

Certamente innovativa, per l’antecedente prassi giuridica di matrice islamica, inoltre, la terza parte che, come detto, disciplina la creazione di un Comitato d’esperti di diritti umani. Tale Comitato è composto da sette esperti con mandato triennale, nominati a scrutinio segreto da una rosa di due candidati suggeriti dagli Stati membri su richiesta del Segretario generale della Lega. Essi siedono a titolo individuale garantendo integrità, terzietà ed imparzialità.

Rispetto alle funzioni il Comitato è chiamato a formulare periodicamente dei rapporti circa lo stato di avanzamento dell’applicazione della Carta da parte dei Paesi aderenti, segnatamente : un primo rapporto ad un anno dall’entrata in vigore della stessa, dei rapporti periodici a scadenza triennale e dei rapporti concernenti le risposte degli Stati a tutte le questioni eventualmente sollevate dal Comitato stesso. Il Comitato, inoltre, invia alla Commissione permanente dei diritti dell’uomo della Lega araba un rapporto

339“Le persone di diverse confessioni hanno il diritto di manifestare la loro religione o le loro convinzioni attraverso il culto e il compimento dei riti, delle pratiche e degli insegnamenti senza attentare ai diritti altrui”

340“Tutti i cittadini hanno il diritto alla libertà di riunirsi e di costituire un’assemblea in modo pacifico; l’esercizio di questo diritto non può che essere oggetto delle sole restrizioni imposte nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica e per proteggere i diritti e le libertà altrui”.

contenente le sue osservazioni e avvisi sugli Stati parte (art.41).341

Inutile, in quanto lapalissiano, soffermarsi sull’influenza del sistema di controllo onusiano, in particolare dei due Patti del ’66, sul sistema appena brevemente tracciato, in termini di reclutamento del personale, caratteristiche dello stesso e tecniche di verifica (sistema integrato di reports periodici).

Nel 2002, il Consiglio della Lega Araba ha adottato una risoluzione che incoraggiava la modernizzazione della Carta in esame al fine di armonizzarne il contenuto con gli standard internazionali di protezione dei diritti umani. Tale risoluzione auspicava, tra l’altro, la creazione di un Parlamento Arabo, di un Consiglio di Sicurezza regionale e di una Corte di Giustizia Araba che avesse competenza nelle tematiche attinenti i diritti umani ed eventuali dispute relative ai principi di diritto internazionale.

Nell’aprile dello stesso anno l’ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani della Lega incaricava il Segretario Generale di formare un gruppo di lavoro di esperti arabi indipendenti che presentò il proprio progetto in occasione del sedicesimo Summit Arabo, tenutosi a Tunisi nel maggio 2004.

La nuova Carta, entrata in vigore il 16 marzo 2008, si sostanzia in una lunga lista di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Nonostante i riferimenti alla Shari’a sparsi nel testo, il nuovo dispositivo non sembra avere ereditato dalla Dichiarazione del Cairo quella malcelata attitudine a volere giustificare la limitazione dei diritti con l’osservanza alla legge islamica e sembra, tutto sommato, avere, nel complesso, raggiunto l’obiettivo prefissato di attualizzazione della precedente disciplina.342