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Il Codice italiano di autodisciplina

2.1 Introduzione

Nel corso del 1999 è stato elaborato da un apposito Comitato per la Corporate Governance, istituito presso la Borsa Italiana S.p.A., un Codice di Autodisciplina1 per le società quotate, contenente una serie di raccomandazioni dirette a garantire l’adozione da parte delle società già quotate, e di quelle che si accingono ad entrare nel mercato borsistico, di un modello di governo societario uniforme, in linea con quelli adottati nei mercati finanziari più evoluti, tendente a garantire la massima tutela degli interessi di tutti gli shareholder2.

Il Codice di Autodisciplina, rappresenta un chiaro ed importante punto di riferimento finalizzato al rispetto del nuovo requisito di quotazione, imposto alle società quotande, a partire dal gennaio 2001; le società che presentano la richiesta di ammissione ai mercati regolamentati, infatti devono fornire informazioni sul proprio modello di corporate governance, allegando un apposito Comunicato.

A sette anni dalla prima edizione, è stato tuttavia deciso, di sottoporre ad una profonda revisione, i principi di governo societario applicabili alle società quotate italiane, rispondendo così, ad un’esigenza largamente avvertita da tutti i partecipanti al mercato.

1 “Allineato con la pratica internazionale, ma rispettoso della specificità italiana, basato sul principio

della libertà di organizzazione del governo di impresa, coniugato con la corretta definizione delle responsabilità in un regime di perfetta trasparenza”. Premessa di Stefano Preda al Codice di

autodisciplina, pag. 6, op. cit., coerente con la definizione di corporate governance elaborata dal Comitato, ossia “come il sistema delle regole secondo le quali le imprese sono gestite e controllate, è

il risultato di norme, di tradizioni, di comportamenti elaborati dai singoli sistemi economici e giuridici e non è certamente riconducibile ad un modello unico, esportabile ed imitabile in tutti gli ordinamenti”, BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit., pag. 18.

2 “Ritenendo che il perseguimento di tale obiettivo, in un orizzonte temporale non breve, possa

innescare un circolo virtuoso, in termini di efficienza e di integrità aziendale, tale da ripercuotersi, positivamente anche sugli altri stakeholders...i cui interessi sono già tutelati nel nostro ordinamento”.

BORSA S.p.A., COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA' QUOTATE, Codice di autodisciplina, ottobre 1999, pag. 19. Successivamente, in relazione ai compiti del Consiglio di amministrazione, il Comitato precisa che “La creazione di valore per la generalità

degli azionisti rappresenta l'obiettivo principale che gli amministratori di società quotate perseguono: l'enfasi posta sullo shareholders value, oltre a riflettere un indirizzo prevalente in campo internazionale, si concilia con l'indirizzo normativo italiano, che vede nell'interesse sociale il parametro di riferimento dell'operato di coloro che sono alla guida delle società.”; tale obiettivo, per

le società quotate, rappresenta anche “il presupposto indispensabile per un proficuo rapporto con il

In questi anni si è infatti assistito ad una crescita culturale alimentata nel confronto quotidiano con il mercato e con gli stakeholders, confronto che vede protagoniste le società emittenti; non solo quelle di grandi dimensioni, ma anche quelle di dimensioni medio piccole, che sanno di trovare nella buona governance un efficace strumento di valorizzazione e di protezione dell’investimento dei propri azionisti.

Sullo sfondo, affiora poi, un contesto normativo in continua evoluzione, tra direttive, raccomandazioni comunitarie e riforme della legislazione nazionale in materia di diritto societario e tutela del risparmio.

In questo scenario, è stato elaborato il nuovo Codice di Autodisciplina con l’obiettivo di incrementare chiarezza e concretezza di figure e ruoli, come quelli degli amministratori indipendenti e dei comitati interni al consiglio, che negli ultimi anni si sono arricchiti di contenuti attraverso l’esperienza applicativa.

La trattazione di ciascun argomento è articolata in principi, criteri applicativi e commenti, in modo da agevolare l’attuazione del principio “comply or explain” e la piena comprensione, da parte del mercato, del modello di governo societario applicato da ciascuna società.

Tuttavia, al fine di evitare appesantimenti della realtà operativa ed amministrativa degli emittenti, sono stati introdotti elementi di flessibilità, tenendo così in debita considerazione, le diversità esistenti in termini di dimensione della società, composizione della compagine azionaria ed il settore economico di appartenenza.

L'approccio italiano, in linea con la prassi internazionale, si basa sull'autonomia statutaria delle singole società, vista l'impossibilità di definire un unico ed ottimale modello di corporate governance da seguire.

Ogni impresa, utilizzando il Codice, ha la possibilità di verificare le proprie caratteristiche di trasparenza ed accountability, attraverso una chiara e visibile disclosure sul proprio modello di corporate governance.

Tale primario obiettivo, risulta di particolare rilevanza ai fini della possibile reperibilità di nuovi finanziamenti e, più in generale, per migliorare l'immagine e l'affidabilità dell'azienda, fondamentali per affrontare le nuove sfide competitive connesse alla globalizzazione economica e finanziaria.

Per quanto concernono le modalità di attuazione del Codice di Autodisciplina, si sottolinea, che pur essendo le forme di recepimento dello stesso sostanzialmente libere, possono essere identificati quattro diversi gruppi di raccomandazioni che si prestano ad altrettante modalità di recepimento.

Un primo gruppo di raccomandazioni riguarda le ipotesi in cui il Codice di Autodisciplina si limita all’enunciazione di generali principi di comportamento che difficilmente, per la loro genericità, potrebbero essere formalizzati in atti operativi e vincolanti o che comunque sono indirizzati agli amministratori “uti singuli”. In riferimento a tali raccomandazioni, l’adesione può avvenire anche per mezzo di una delibera del Consiglio di Amministrazione, che dichiari la propria condivisione dei principi e delle norme generali di comportamento ad esso indirizzate, auspicando e raccomandando, per le regole di comportamento indirizzate a terzi, l’adeguamento da parte dei soggetti di volta in volta interessati.

Un secondo gruppo è costituito da quelle previsioni del Codice di Autodisciplina che si prestano ad essere recepite con specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione. Si tratta delle regole concernenti la struttura delle deleghe all’interno del Consiglio di Amministrazione, l’istituzione ed il funzionamento di comitati, il trattamento delle informazioni riservate, la costituzione di un ufficio di investor relations.

Un terzo gruppo di raccomandazioni, è rappresentato da tutte quelle che devono o possono formare oggetto di recepimento a livello statutario.

Un quarto ed ultimo gruppo di raccomandazioni, contenute nel Codice di Autodisciplina, è costituito da quelle raccomandazioni che devono essere recepite per mezzo di delibera da parte dell’assemblea dei soci.

Si tratta in particolare:

- della nomina di amministratori non esecutivi ed indipendenti3; - dell’adozione di un Regolamento Assembleare.

La società con azioni quotate (“emittente”) che aderisce, in tutto od in parte, al Codice ne dà annualmente informazione al mercato, nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, precisando quali raccomandazioni del Codice siano state effettivamente applicate dall’emittente e con quali modalità. In alcuni casi, è il Codice stesso a chiarire il contenuto delle informazioni da fornire al mercato.

L’obbligo informativo è riferito ai principi e ai criteri applicativi, contenuti in ciascun articolo del Codice. Gli emittenti sono quindi invitati a tenere conto delle indicazioni e degli auspici espressi nel commento riportato in calce a ciascun articolo.

Con riferimento ai principi e ai criteri applicativi che contengono raccomandazioni rivolte agli emittenti o ai loro amministratori o sindaci o azionisti, ovvero ad altri organi o funzioni aziendali, ogni emittente fornisce informazioni accurate e di agevole comprensione, se pur concise, sui comportamenti attraverso i quali dette raccomandazioni sono state concretamente applicate nel periodo cui si riferisce la relazione annuale.

Nel contesto del Codice l’adempimento informativo annuale è definito come “relazione sul governo societario”.

3 Sono definiti indipendenti gli amministratori non esecutivi che “non intrattengono relazioni

economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio con le società”, ovvero che

“Non sono titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie...nè partecipano a patti

parasociali per il controllo della società stessa”. BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit.,

Quanto fin detto, lascia intuire la valenza positiva di tale Codice che deve essere ricercata nell'impulso dato alle società nella ricerca di una good governance. Esso rappresenta, infatti solo il punto di partenza e non di arrivo nella definizione di un buon modello di governance d'impresa, mostrando la via da seguire per il cambiamento o l'introduzione di quelle caratteristiche competitive critiche per il successo di ogni impresa nel mercato4.

Spetta a Borsa Italiana monitorare lo stato di applicazione del Codice da parte degli emittenti nonché l’evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Tale Codice sostituisce quindi quello redatto nel 1999; gli emittenti sono tenuti ad applicarlo entro la fine dell’esercizio che inizia nel 2006, informandone il mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2007.

2.2 Il Codice italiano di autodisciplina

Prima di procedere ad un’analisi delle proposte contenute nel Codice, occorre premettere che il testo italiano è frutto della mediazione tra la normativa vigente e i condizionamenti derivanti dalla struttura proprietaria delle società quotate italiane.

Esse, infatti, presentano ancora una forte concentrazione proprietaria, richiedendo quindi principi e comportamenti di governo d'impresa, in linea con la volontà del soggetto economico rappresentato dall'azionista di maggioranza, il quale concentra nelle sue mani, sia i poteri di conduzione che di controllo d'impresa.

Il Codice italiano, a differenza di quelli internazionali, non fa un diretto riferimento alla possibile discrasia originata dai diversi obiettivi che possono caratterizzare chi detiene la proprietà, ma non il controllo dell'impresa. Un

4 Stefano Preda nella premessa al Codice di autodisciplina, sottolinea: “Se i consigli di amministrazione

delle società quotate comprenderanno correttamente le potenzialità positive collegate ad una convinta adozione del Codice, se eviteranno di consideralo semplicemente come un modello da applicare con il minimo impegno, se gli investitori istituzionali e retail terranno in conto nelle proprie decisioni di investimento anche le scelte di Corporate governance della società, se il clima di opinione evolverà positivamente al proposito, potremo ritenere di aver contribuito al successo delle società e del mercato italiano “. BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit., pag. 6.

esempio di tale differente orientamento è dato dalla nomina degli amministratori, che nei principi internazionali di good governance è affidata esclusivamente ad un Comitato di nomina appositamente concepito, nell'intento di garantire a ciascuno degli eletti nel Consiglio, autonomia ed imparzialità di giudizio sulle scelte, evitando possibili conflitti d'interesse; nel Codice italiano, invece, la costituzione di un Comitato di nomina, avente il compito di selezionare tramite procedure chiare e trasparenti, gli amministratori, viene auspicata come possibile5.

Nel documento italiano di buon governo d'impresa, al sistema dei controlli interni è affidata la capacità di “identificare, prevenire e gestire... rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della società”6.

Il principale obiettivo del documento è indubbiamente, quello di definire un code7 contenente elementi di definizione di ruolo, funzioni e composizione del Consiglio di amministrazione; le indicazioni relative a quest'ultimo, infatti, costituiscono il filo conduttore del Codice. Ciò è dovuto al fatto di una mancata regolamentazione esplicita nel Testo Unico della Finanza, sia alla centralità dell'organo nell'assetto istituzionale d'impresa, fondamentale per predisporre un efficiente e corretto sistema di corporate governance.

Il Consiglio di amministrazione è diretta espressione degli interessi della proprietà nell'impresa, essendo eletto dall'assemblea dei soci e quindi dall'azionista o dagli azionisti dominanti8. E' in esso che confluiscono e si addensano le responsabilità di conduzione dell'impresa, verso l'obiettivo di massimizzazione del valore.

5 In tal senso nel documento, si riconosce che “le proposte di nomina sono responsabilità degli azionisti

e in particolare degli azionisti di maggioranza e di controllo” e si afferma che “la forte diffusione di società a proprietà concentrata, l'obbligo di legge di nomine non eccedenti i tre anni per i consigli di amministrazione, la previsione statutaria del voto di lista in diverse società ad azionariato diffuso, hanno suggerito di non istituzionalizzare tale Comitato”. Ibidem, pag. 22.

6 Ibidem, pag. 23.

7 FABIO FORTUNA, Corporate Governance., soggetti, modelli e sistemi. Con tale espressione si fa

riferimento al “Code Provision” tipico dei codici di Corporate governance anglosassoni, dove i principi di buon governo societario sono esplicati in termini di comportamenti Best practice da seguire.

8 Sottolineando come “l'assemblea dei soci rimane un momento fondamentale del rapporto tra gli

azionisti ed il Consiglio di amministrazione”, nel Codice si raccomanda “che venga incoraggiata e facilitata la partecipazione degli azionisti alle assemblee e che a queste partecipino, ove possibile, tutti gli amministratori”. BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit. pag. 24.

Il Codice di autodisciplina attribuisce notevole importanza al ruolo di tale organo, affermando espressamente la sua assoluta centralità9 nello sviluppo dell'attività dell'impresa.

Il Board, che nella regolarità e frequenza delle proprie riunioni, deve fondare la sua attività di scelta delle linee strategiche aziendali10, riveste il ruolo di guida dell'impresa, di predisposizione dei piani strategici e di attuazione delle azioni competitive idonee al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La comunicazione agli azionisti, di tali scelte avviene nel principale momento di contatto tra il Board e questi ultimi: l'assemblea dei soci.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione deve preoccuparsi di rendere possibile il controllo sull'andamento della gestione; in tal senso deve strutturare opportuni ed adeguati sistemi di controllo sull'operatività aziendale11, in modo da prevenire eventuali situazioni di conflitto, derivanti dall'esistenza di interessi non sempre coincidenti.

L'efficacia con cui il Consiglio di amministrazione svolge il suo ruolo di conduzione, assolvendo alla funzione di definizione dei piani d'azienda, dipende fondamentalmente, dalla sua composizione e dalla capacità di auto-organizzarsi, nonché di delegare la realizzazione delle scelte formulate a distinte competenze aziendali12.

La composizione del Board si caratterizza per la contemporanea presenza di amministratori esecutivi e non esecutivi, tra i quali quelli indipendenti. Ai primi vengono attribuiti deleghe e funzioni direttive; gli amministratori non esecutivi,

9 Essa deriva delle “funzioni” e dalle “responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché

verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento delle società” ad esso

assegnate istituzionalmente. Ibidem, pag. 20.

10 “La funzione di guida richiede anche riunioni regolari ed adeguatamente frequenti, nonché

cognizione di causa ed autonomia di giudizio da parte di tutti i componenti”. Ibidem, pag. 20. Troppo

spesso nelle grandi imprese italiane si è individuata una certa inerzia di funzionamento del Consiglio di amministrazione; questo è il motivo per il quale si pone l'accento sulla necessità di convocare più frequentemente e con regolarità le relative riunioni. L'attività del Board, infatti, soprattutto per le caratteristiche strutturali del sistema italiano, risulta fondamentale per il successo dell'iniziativa delle singole imprese.

11 Cfr. BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit. pagg. 31-32. 12 Cfr. BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit. pag. 20.

invece, contribuiscono con le proprie competenze, alla predisposizione di opportune azioni strategiche13 e di controllo.

Gli amministratori devono possedere, quali requisiti oggettivi, l'indipendenza e l'autonomia di giudizio14 e devono operare con consapevolezza “dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica”15; tali requisiti riguardano la totalità dei membri del Board, a prescindere dalla loro carica.

Tra gli amministratori esecutivi è di assoluta rilevanza, la figura del Presidente del Consiglio di amministrazione, a cui è attribuita la responsabilità di assicurare “il rispetto dei principi di Corporate Governance”16.

La componente non esecutiva del Consiglio deve invece, essere per numero e competenze specifiche17, “capace di avere un peso significativo nelle decisioni consiliari” tale da “alimentare la dialettica”; quest'ultima, infatti, risulta essere necessaria per “decisioni collegiali mediate, consapevoli ed allineate con l'interesse sociale”18.

In merito al Collegio Sindacale19, ci si limita, invece, a confermare l'esistenza negli assetti organizzativi delle imprese italiane, come del resto già previsto dal Testo Unico della Finanza.

13 L'importanza della diversa natura dei componenti del Consiglio di amministrazione è indicata nel Codice nella relativa attitudine ad “assicurare, che, nelle sue decisioni, emerga il primato dell'interesse sociale e della massimizzazione del valore per gli azionisti”; sempre sulla composizione del Consiglio di amministrazione, il Codice aggiunge che “l'equilibrata composizione del Consiglio di amministrazione, al quale partecipano amministratori esecutivi e non esecutivi, tra i quali quelli qualificati come indipendenti, garantisce il buon governo della società attraverso il confronto e la dialettica tra tutti gli amministratori” BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit., pagg. 20-21. 14 “Le decisioni di ciascun amministratore sono autonome nella misura in cui l'amministratore assuma

le proprie scelte con libero apprezzamento, nell'interesse e nella generalità degli azionisti”. BORSA

S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit., pag. 33.

15 BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit. pag. 21. Sempre sugli amministratori, nel Codice si legge: “La rilevanza delle responsabilità e dei compiti degli amministratori, ha indotto il Comitato a

richiedere agli stessi di compiere una consapevole autovalutazione della loro capacità di prestare una sufficiente attenzione all'incarico”.

16 BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit., pag. 21. Nella stessa pagina si afferma: “Il

presidente è, infatti, responsabile dell'informazione necessaria ai consiglieri per esprimersi con consapevolezza e del coordinamento delle attività del Consiglio”.

17 “Il Comitato raccomanda che gli azionisti, in sede di nomina degli amministratori, in concreto, per

ciascuna società in relazione alle dimensioni del Consiglio stesso, valutino il numero, le esperienze e le caratteristiche personali degli amministratori non esecutivi”. Ibidem, pag. 35.

18 BORSA S.p.A., Codice di autodisciplina, op. cit., pag. 21.

19 Il Codice si limita a prevedere che “dopo l'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza e la

connessa riforma del Collegio sindacale delle società quotate”, siano seguite dalle imprese le

procedure trasparenti di nomina dei sindaci, nonché sia predisposta una “adeguata informativa sulle