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Il regime di responsabilità amministrativa prevista a carico

3.5 Il Decreto Legislativo 231/2001

3.5.1 Il regime di responsabilità amministrativa prevista a carico

In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito.

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In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi ecc..) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; - da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il

controllo degli enti medesimi;

- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, per il solo fatto che l'ente tragga vantaggio dai reati commessi.

L'ente non risponde soltanto se prova di aver adottato “modelli di organizzazione, gestione e controllo”, idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l’ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purchè, per la loro repressione, non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della pubblica amministrazione e quelli contro il patrimonio, commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n.1 c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

- corruzione per atto d’ufficio (art. 318 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-bis c.p.); - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.

Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l’art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

In seguito, nell’ambito della riforma del diritto societario, è stato introdotto nel Decreto, il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2622 cod. civ.);

- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

(art.2624 cod. civ.);

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di

revisione (art. 2624 cod. civ.);

- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.); - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod.

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

controllante (art. 2628 cod. civ.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.); - formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

(art. 2633 cod. civ.);

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.); - aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche

di vigilanza (art. 2638 cod. civ.);

- omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis

cod.civ.).

L’art. 3 Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) ha inserito nel D.Lgs. n. 231, l’art. 25-quarter, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

L’art. 5 legge 11 agosto 2003 n. 228 “Misure contro la tratta delle persone”, ha inserito nel D.Lgs. n. 231, l’art. 25-quinquies, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale ed ivi indicati.

L’art. 9 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee) ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 25-sexies, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di abuso di informazioni

privilegiate (art. 184 del T.U.F.) e di manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.).

3.5.2 L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale