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Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza

3.5 Il Decreto Legislativo 231/2001

3.5.5 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza

L’Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi “dedicati”, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo stesso.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di vigilanza (attraverso apposita segnalazione indirizzata al Preposto al Controllo Interno) in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, in relazione ai reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare tutti i soggetti di cui sopra, sono tenuti a trasmettere al Preposto al Controllo Interno, che avrà cura di inoltrarle all’Organismo di vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia

giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai

dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;

- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali

nell’ambito dell’attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli

aziendali, del Modello, evidenzianti i provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti) ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;

- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di

comportamento previste dal Codice etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

In linea con l’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), ed indirizzate al Preposto al Controllo Interno, che avrà cura di inoltrarle al Presidente dell’Organismo di vigilanza.

Capitolo quarto

I casi analizzati

Sommario: 4.1 Informativa sugli azionisti; 4.2 Informativa sul Consiglio di Amministrazione; 4.3 Informativa sul Collegio Sindacale; 4.4 Informativa sul sistema di controllo interno; 4.5 Informativa sul sistema etico.

4.1 INFORMATIVA SUGLI AZIONISTI

1. Composizione del Capitale Sociale

Tutte le relazioni sulla corporate governance esaminate, riportano con attenta disamina, i soci che detengono all'interno delle medesime società, partecipazioni al capitale sociale, superiori al 2%, così come previsto dalla normativa italiana (art. 120 TUF), la quale prevede appunto, l'obbligo di comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB, del superamento della soglia del 2% del capitale avente diritto di voto, detenuto in una società quotata.

Per quanto concerne il Gruppo Eni (segmento Blue Chip), hai sensi dello statuto della medesima, nessuno ad eccezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della sua controllata CDP S.p.A., può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale. Inoltre, ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è titolare di poteri speciali rappresentati in sintesi dai seguenti:

- opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti che rappresentino il 3% del capitale sociale, costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa, quando l'operazione è considerata pregiudizievole degli interessi vitali dello Stato, entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci;

- opposizione alla conclusione di patti o accordi, nel caso in cui negli accordi sia rappresentato almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

- veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri sopra elencati;

- nomina di un amministratore al quale non spetta il diritto di voto nelle riunioni consiliari.

Tuttavia, in seguito alla “legge finanziaria 2006”, al fine di “favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario” delle società nelle quali lo Stato detiene una partecipazione rilevante, è stata introdotta la facoltà di inserire nello statuto delle società privatizzate a prevalente partecipazione dello Stato, come Eni, norme che prevedono l'emissione di azioni e strumenti finanziari partecipativi, muniti del diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base alla partecipazione detenuta.

Eni non ha ancora provveduto ad inserire tale modifica all'intero del proprio statuto.

In Intesa Sanpaolo, l'azionista di maggioranza risulta essere Compagnia di San Paolo, con una percentuale di possesso sul capitale ordinario, superiore al 7%. Qui oltre al rispetto dell'art. 120 del TUF, si prevede il rispetto dell'art. 109 del TUB, richiedente l'autorizzazione preventiva da parte della Banca d'Italia, all'acquisizione di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso, al superamento del 5% del capitale con diritto di voto, detenuto in una banca.

Per Intesa Sanpaolo, in quanto emittente registrato presso la SEC (Securities and Exchange Commission), trova applicazione anche la disciplina di trasparenza degli assetti proprietari regolata dal diritto statunitense, in base alla quale i soggetti che detengono una quota superiore al 5% del capitale ordinario, sono

assoggettati a determinati obblighi di comunicazione presso la SEC ai sensi della Section 13 e della Regulation 13D-G del U.S Securities Exchange Act del 1934. Nessun azionista è in grado di esercitare individualmente, il controllo su Intesa Sanpaolo S.p.A.

In tutti gli altri casi esaminati, all'interno delle società è stata riscontrata la presenza di un soggetto, persona fisica o giuridica, a seconda dei casi, il quale detiene il possesso diretto o indiretto di un numero di azioni tali da rappresentare la maggioranza assoluta dei diritti di voto o comunque una maggioranza qualificata, sufficiente comunque ad esercitare un'influenza su tutti gli altri possessori.

L'individuazione dei casi di controllo di fatto, non è avvenuta tramite definizione di una soglia quantitativa, al superamento della quale sia possibile con certezza individuare situazioni di influenza dominante, ma di volta in volta è stata analizzata la composizione dell'azionariato, individuando situazioni di controllo di fatto, in tutti i casi in cui veniva riscontrato un'azionariato frammentato, con un singolo azionista detentore di quote, sebbene non di maggioranza, rilevanti rispetto alla media delle partecipazioni detenute dagli altri azionisti.

Ad esempio:

in Benetton Group il controllo della società avviene per mezzo di una holding di partecipazioni, interamente possedute dalla famiglia Benetton, che detiene la partecipazione di controllo della società.

Nel Gruppo Eurofly, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 2% sono rappresentati da Meridiana con il 29,9% e Spinnaker con il 14,21%; nel dicembre del 2006, Spinnaker che deteneva il 44% del capitale sociale, ha deciso di ricercare un partner industriale con il quale condividere ed accelerare il processo di sviluppo della compagnia, creando importanti sinergie industriali e commerciali. In conseguenza a

tale scelta è stato perfezionato l'accordo relativo alla cessione del 29,95% del capitale della Società Meridiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame dei rapporti intercorrenti tra Meridiana ed Eurofly, ha concluso che, pur non configurandosi un controllo di diritto ai sensi dell'art. 23591 cc., sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di direzione e coordinamento da parte di Meridiana su Eurofly, dando pertanto attuazione ai necessari adempimenti pubblicitari.

2. Presenza di Patti Parasociali

All'interno delle società esaminate non è stata riscontrata la presenza di patti parasociali tra gli azionisti, salvo per la società RGI (mercato Expandi) dove al contrario, si rileva la stipula di un patto parasociale tra gli azionisti della medesima (patto di sindacato e patto di blocco).