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2. Falegnami e muratori: la produzione statutaria, i libri matricularum e le cedole

1.2. I collaboratori

Parallelamente all'elezione dei propri magistrati, la società nominava o eleggeva altri collaboratori che avevano il compito di aiutarli nella gestione amministrativa e organizzativa dell'arte18. Primi tra tutti erano i notai che avevano l'incarico di redarre gli

statuti e i contratti inerenti la società e i suoi soci. Con il finire del Duecento la figura del notaio divenne indispensabile e obbligatoria, trattandosi di un esponente del comune cittadino con il compito di controllare direttamente l'arte e suoi rappresentanti19. La

normativa del 1298 compilata dai falegnami attribuì, infatti, al notaio il compito di conservare tutte le carte della società riguardanti le spese effettuate e ogni nuova

proposicio o reformatio eseguita20. Venne precisato, inoltre, come il notaio dovesse

riportare nel liber riformacionium della società ogni nuova disposizione firmata dal massaro e dai ministrali, in modo da consegnarla, a fine mandato, alle autorità neoelette21.

Nel 1327 il cardinale legato Bertrando del Poggetto impose drastiche misure per ridimensionare il potere dei notai, attivi politicamente in ogni settore governativo. In particolare, fu soppressa la carica di preconsole, vertice politico della società, e venne

17 ASBo, Capitano del popolo cit., orciai 1312-1334, rubr. XVII.

18 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1258-1262, rubr. XLVI; ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 1, rubr. XL; Erioli, Società e lavoro cit., p. 54-57.

19 Cfr. G. Fasoli, Il notaio nella vita cittadina bolognese (secc. XII-XV), in Notariato medievale

bolognese, II, Atti di un convegno, Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 121-142:

133; Tamba, Una corporazione per il potere cit., p. 299-306; A.I. Pini, I maestri dello Studio

nell'attività amministrativa e politica del comune bolognese, in Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo, Atti del II Convegno, Bologna 20-21 maggio 1988, a cura di O. Capitani,

Bologns 1990 (Collana Convegni e Colloqui. Nuova Serie, 10), pp. 151-178: 169-170; R. Greci,

Professioni e "crisi" basso medievali: Bologna fra Due e Quattrocento, in Disuguaglianze: stratificazioni e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal sec. XIV agli inizi del secolo XX), Atti

del convegno (Savona, 18-21 novembre 1992), II, Bologna 1997, pp. 707-729; A.I. Pini, Un principe

dei notai in una Repubblica dei notai: Rolandino Passaggeri nella Bologna del Duecento, “Nuova

rivista storica” , 1(2000), pp. 51-72: 52-53.

20 ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 5, 1298, rubr. LI; ASBo, Capitano del popolo cit., falegnami 1320[a], rubr. XLVII; ibid., 1320[b], rubr. XLV. Precedentemente gli statuti e le carte della società erano conservate dai ministrali e da un bonum virum nominato dall'arte. Cfr., Tavoni, Gli Statuti della società

dei fabbri cit., pp. 43-44.

sostituita, al pari delle altre società d'arti, da un collegio composto da otto consoli22. Negli

stessi anni la società dei muratori attribuiva al notaio il compito di facere scripturas

societatis, con particolare riferimento agli atti più frequenti: de instrumento discipulli, de precepto, de securitate23. Oltre a questo, il notaio della società era destinato a ricoprire la

stessa carica all'interno della società membrum degli orciai. Questo significava, nello specifico, compilare atti e scritture private anche per questi artigiani, oltre a provvedere al progressivo aggiornamento dello loro statuto24.

All'interno della normativa cittadina voluta da Taddeo Pepoli, i notai vennero investiti di una nuova responsabilità che mirava a tutelare i diritti del comune cittadino attraverso una particolare attenzione nella registrazione degli atti pubblici e privati. Questi funzionari, infatti, appartenenti allo schieramento filo guelfo già dalla fine del XIII secolo, rappresentavano un buon punto di appoggio per il mantenimento del governo pepoliano25. Riflettendo la normativa attuata dal governo in materia di cura e attenzione

nella redazione degli atti, il loro compito presso le società delle arti era, come ben sintetizzato nello statuto della società dei falegnami, di: «...scribere, legere et publicare et in publica et autentica forma redigere omnia acta et precepta per dictum masarium et ministrales fienda seu maiorem partem ex eis et scribere omnes et singulas condepnationes, introitos et expensas masarii et ministralium dicte societatis et omnes et singulas scripturas publicas et privatas, reformationes, ordinamenta, provixiones seu statuta societatis predicte spectantia ad ipsos masarium, ministrales, officiales vel societatem predictam...», oltre a quello di presentarsi regolarmente ogni domenica presso la sede della società e di verificare la cittadinanza e la possibilità per gli aspiranti soci di entrare nell'arte26.

Un nuovo coinvolgimento diretto dei notai nelle dinamiche politiche cittadine è invece, riscontrabile solo nel 1376 durante l'età del “secondo comune”. A differenza del

22 Pini, I maestri dello Studio cit., pp. 170-172; Tamba, Una corporazione per il potere cit., pp. 37-38; N. Sarti, Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336. Contributo alla storia di una

corporazione cittadina, Milano 1988 (Seminario Giuridico della Università di Bologna, CXXIV), pp.

XXXII-XXXIII; A.L. Trombetti Budriesi, Introduzione in Lo statuto del Comune di Bologna dell'anno

1335, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, I, Roma 2008 (Istituto Storico per il Medio Evo. Fonti per la

Storia dell'Italia Medievale. Antiquitates 28*), pp. XIX-CCLVII: XXVI. 23 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1329-1335, rubr. XXVIII. 24 ASBo, Capitano del popolo cit., orciai 1310-1334, rubr. XI. 25 Trombetti Budriesi, Introduzione cit., pp. CLXXVII-CLXXVIII.

Duecento, però, i notai non ricoprirono più l'incarico di uomini di governo, ma rappresentavano uomini di prestigio, soprattutto quando docenti universitari, operanti in appoggio alle diverse fazioni cittadine27. La normativa delle società dei falegnami e dei

muratori non apporta, infatti, sostanziali modifiche al ruolo di questi funzionari, mantenendo in vigore quanto già stabilito negli statuti redatti a partire dal 133528.

1.2.2. I nunzi

Braccio destro e uomo di fiducia del massaro, il nunzio veniva inviato in città al fine di consegnare missive ai soci, contenenti le convocazioni davanti all'arte e le riscossioni di pagamenti della colletta o delle eventuali sanzioni29. Dal 1270 la società dei falegnami

precisò che i nunzi dovessero essere due, appartenenti al quartiere di provenienza del massaro. Dal 1329 anche la società dei muratori uniformò gli incarichi dei nunzi stabilendo come, nelle domeniche fissate per gli incontri, questi funzionari dovessero trasportare dalla casa del massarius al luogo delle celebrazioni statuti, matricole,

benedictiones e il candelabro da utilizzare durante la celebrazione della messa della

società30. Nei decenni successivi, la normativa aggiunse al nunzio anche il compito di

accompagnare i ministrali per l'esecuzione di pignoramenti presso i soci inadempienti. Nel caso di celebrazioni funebri, il nunzio doveva provvedere da solo al recupero della somma di due soldi di bolognini presso le famiglie dei soci defunti: il compenso spettatogli per l'impegno nell'organizzazione della cerimonia31. Nel caso i nunzi non

eseguissero bene il proprio lavoro il massaro e i ministrali della società potevano rimuoverli dall'incarico nominando due nuovi incaricati e versando loro, per l'incarico ricoperto, un totale prima di quaranta soldi di bolognini più il pepe previsto come

27 Pini, I maestri dello Studio cit., pp. 172-175; Sarti, Gli Statuti della Società dei Notai cit., pp. XXXIV- XXXV.

28 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1376, rubr. VII; ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 55, rubr. III.

29 Hessel, Storia della città di Bologna cit., p. 152; Tavoni, Gli Statuti della società dei fabbri cit., p. 44; Degrassi, L'economia artigiana cit., p. 137; ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1258-62, rubr. XIX, XXI; ASBo, Capitano del popolo cit., falegnami 1255-62, rubr. XXIV, XXVI; Ibid., 1288, rubr. XVIII, XX; ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 1, rubr. XXI, XXIII; Ibid., n. 2, rubr. XIX, XXI. 30 ASBo, Capitano del popolo cit., falegnami 1288, rubr. XLVII; ibid., muratori 1329-35, rubr. IV, XXIII,

XXXIV

31 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1329-35, rubr. IV, XXIII, XXXI; ibid., falegnami 1320[a], rubr. XXVII; LV; ibid., falegnami 1320[b], rubr. XXV, LII; ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 5, rubr. XXV.

ricompensa annuale poi, dal 1320, di trenta soldi di bolognini come compenso semestrale32. Con l'introduzione del nuovo statuto cittadino del 1335, il loro compito

rimase quello di comunicare ai soci di ciascun quartiere cittadino la promulgazione di grida, citazioni, precetti e relazioni o a convocare gli artigiani presso il corporale dell'arte, secondo le modalità previste di volta in volta dal massaro e dai ministrali. Altra funzione principale consisteva, presso la società dei muratori, nel recupero dei pignoramenti da compiersi sui soci, di cui, in caso di perdita o mancanza del denaro, dovevano rispondere di tasca propria33. Secondo quanto emerge dagli statuti della società dei muratori degli

anni dal 1335, i nunzi erano riconoscibili dal particolare copricapo e dal vexillum iusticie che dovevano indossare mentre, nei giorni festivi, si spostavano in corteo per la città precedendo i ministrali e i soci34.

1.2.3. I sindaci

Un'autorità centrale era quella di cui erano investiti gli inquisitores rationis detti anche, negli statuti, syndici. La loro alterna fortuna all'interno degli statuti delle arti rispecchia la loro evoluzione a livello cittadino, nel susseguirsi delle differenti organizzazioni governative. Nel Duecento questi funzionari, parallelamente agli ufficiali cittadini, avevano lo scopo di controllare la condotta di massaro, ministrali e del notaio nell'ultima domenica di mandato35. In caso di scoperta di frode o d'inganno, il sindaco infliggeva

all'autorità uscente una pena doppia rispetto alla somma rubata o non recuperata36. Dal

1298 la società dei falegnami portò il loro numero a quattro, uno per quartiere, a semestre con il medesimo compito di controllo sull'operato di ministrali e massaro uscenti37.

Successivamente, la stessa società dei falegnami ne ampliò le competenze, investendoli

32 ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 5, 1298, rubr. LXIII; ASBo, Capitano del popolo cit., falegnami 1320[a], rubr. LV; ibid., 1320[b], rubr. LII.

33 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1335-1355, rubr. IX; ibid., muratori 1377, rubr. IX; ASBo,

Documenti e codici miniati cit., n. 10, rubr. IV, VIII; ibid., n. 55, rubr. IV, VIII.

34 Il riferimento è indicato in: ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1335-1355, rubr. IX; ibid., muratori 1377, rubr. IX: «...et ad festivitates ad quas dicta societas ire vellet precedendo semper ipsos ministrales cum vadant per civitatem cum dicta societate cum eorum capellinis in capite, ut moris est». 35 Hessel, Storia della città di Bologna cit., p. 152; Tavoni, Gli Statuti della società dei fabbri cit., pp. 41-

43, 44-45; Degrassi, L'economia artigiana cit., p. 136; Tamba, Le norme associative cit., p. 132, rubr. XLII.

36 Tamba, Le norme associative cit., pp. 127-128, rubr. X; ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1258- 62, rubr. XI.

anche del ruolo di procuratori, con il preciso obbligo di raccogliere tra i soci il denaro spettante all'arte non recuperato nel semestre precedente38. In particolare il compito

spettava al sindicus civitatis, burgorum et suburbiorum civitatis Bononie, nominato dai quattro inquisitores rationis, scegliendo uno tra loro responsabile di coordinare di recuperare almeno cento libbre di bolognini, dal responsabile uscente. Per ogni libbra recuperata, gli spettava una ricompensa di tre soldi di bolognini, che dovevano essere versati dal debitore, in modo da non intaccare il tesoro dell'arte39. In questo generale

ampliamento di competenze, va inserito il nuovo compito di verificare i termini di scadenza per i debitori previsti dagli intrumenta e dagli atti notarili, provvedendo al recupero del denaro entro dieci giorni, pena la condanna al versamento di tre libbre di bolognini40. In caso di ritardo nella consegna dei beni della società allo scopo di protrarne

il lavoro il più possibile, i sindaci dovevano punire le autorità uscenti al pagamento del doppio della somma che si riteneva essere il totale del bilancio della società. Una volta recuperati conti e denaro, gli inquisitores rationis avevano a loro disposizione un mese per effettuare il controllo, verificare eventuali mancanze da segnalare ai nuovi ministrali e provvedere al recupero presso i funzionari dimissionari41. Negli statuti compilati dalla

società dei muratori dopo il 1329, questi funzionari persero la centralità del loro compito che sembra essere stato diviso tra le neoelette autorità dell'arte, per il controllo degli ufficiali uscenti, e i nunzi, per il recupero di denaro da pignoramenti su soci inadempienti42. In effetti, vista la delicatezza e l'importanza del ruolo, anche a livello

cittadino Bertando del Poggetto, negli anni del suo governo, aveva scelto di sostituire l'istituto del sindacato con un ufficiale forestiero, il prepositus officiorum, di sua nomina43. Taddeo Pepoli, in un clima generale di ritorno al governo popolare, aveva

nuovamente introdotto la carica descrivendo minuziosamente l'incarico, che doveva prestare particolare attenzione al controllo della gestione economica delle finanze

38 Cfr. a tal proposito, Tavoni, Gli Statuti della società dei fabbri cit., p. 41.

39 ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 5, 1298, rubr. LVI; ASBo, Capitano del popolo cit., falegnami 1320[a], rubr. LI; ibid., 1320[b], rubr. IL. Cfr. S. L. Thrupp, Le corporazioni in Storia economica

Cambridge, v. III (Le città e la politica economica nel Medioevo), Torino 1977, pp. 265-329: 277.

40 ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 5, 1298, rubr. LXX; ASBo, Capitano del popolo cit., falegnami 1320[a], rubr. LX; ibid., 1320[b], rubr. LVII.

41 ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 5, 1298, rubr. XXVI; ibid., n. 10, rubr. XVI; ASBo, Capitano

del popolo cit., falegnami 1320[a], rubr. XXIX; ibid., 1320[b], rubr. XXVII.

42 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1329-1335, rubr. II. 43 Trombetti Budriesi, Introduzione cit., p. XXVII.

pubbliche44. Lo statuto dei falegnami del 1335, infatti, riporta una dettagliata rubrica nella

quale si spiega come entro quindici giorni dovesse avvenire il controllo. Il massaro vecchio doveva consegnare entro tre giorni dall'elezione del suo successore il librum

racionum su cui dovevano essere state indicate tutte le operazioni commerciali compiute

nel semestre. In caso di scoperta di ammanchi, il sindaco era tenuto a recuperare il denaro mancante direttamente dalle autorità uscenti entro un mese dall'inizio del suo operato45.

Gli statuti compilati dai muratori nel 1335 e nel 1376 e quello dei falegnami del 1377, invece, non si soffermano eccessivamente sui compiti di tale ufficiale46. Anche se non

esiste una diretta corrispondenza con la normativa cittadina, tale silenzio potrebbe eloquentemente dimostrare la perdita d'importanza dell'organo di controllo, forse poiché preposto alla verifica di autorità e istituzioni già soggette dall'autorità cittadina.

1.2.4. I sapienti e i consulenti

Il comune cittadino riconobbe, già nel 1288, la necessità di affidare a uomini con competenze specifiche, esperti di diritto, la compilazione degli statuti47. Parallelamente,

tra il 1298 e il 1320 è testimoniata all'interno della società dei falegnami l'elezione, ogni sei mesi, di quattro uomini (uno per quartiere) boni et ydonei et sapientes de melioribus, con il compito, se necessario, di consigliare e aiutare i ministrali nella gestione dell'arte48.

Tali figure valutavano le nuove proposte presentate dai soci, singoli o organizzati in gruppi, in tema normativo societario. In caso di approvazione da parte di questi sapienti e dei ministrali, la proposta veniva presentata al corporale della società che la votava49.

Figure analoghe erano previste anche all'interno della società dei muratori come testimonia, negli anni dal 1329 al 1335, una rubrica che obbligava i soci a rivolgersi esclusivamente ai sapienti appartenenti alla propria arte per illustrare proposte riguardanti

44 Ibid., pp. CXI-CXII, CXIII-CXIV, 49-63; V. Braidi, Le principali magistrature comunali negli statuti

trecenteschi, in Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 1376, 1389, I, Bologna 2002

(Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna. Monumenti Istorici; Serie Prima. Statuti), pp. LXXXIX-CLII:C-CI.

45 ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 10, rubr. XVI.

46 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1335-1355, rubr. IV; ibid., muratori 1376, rubr. IV; ASBo,

Documenti e codici miniati cit., n. 55, rubr. XII.

47 Vedi infra, par. 4.3. (Gli statutari).

48 ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 5, rubr. XIV; ASBo, Capitano del popolo cit., falegnami 1320[a], rubr. XV; ibid., falegnami 1320[b], rubr. XV.

la società o l'attività lavorativa50. Questa rubrica potrebbe testimoniare come qualche

iscritto, non ricevendo risposta positiva alla propria richiesta in seno alla società di appartenenza, avesse provato a rivolgersi a sapienti appartenenti ad altre società, magari proprio a quelli della società dei falegnami, professionalmente vicini.

La riforma statutaria voluta da Taddeo Pepoli nel 1334 ed espressa con gli statuti cittadini dell'anno successivo, aveva reso necessario l'ausilio di alcuni collaboratori esperti di diritto che, affiancando un numero ponderoso di cittadini, riscrivessero gli statuti omettendo o trasformando alcune pratiche di tipo comunale e modificando antichi ruoli con altri facilmente controllabili51. La società dei falegnami istituzionalizzò l'ufficio

dei sapienti costituendo il consilium sexdecim, un organo composto come in precedenza da bonorum virorum, sapientium de melioribus et sapiencioribus dicte societatis, cui venisse provata l'appartenenza alla parte della Chiesa e alla fazione geremea52. La società

dei muratori non richiese loro questi requisiti, indicando unicamente come la scelta, fatta anche in questo caso dal massaro e dai ministrali, dovesse ricadere su uomini ritenuti de

bonis et mellioribus dicte societatis e di almeno trent'anni compiuti53. I consulenti et

sapientes (o, come specificato dai muratori sapientes seu advocatos) avevano l'incarico,

di durata semestrale, di coadiuvare ministrali e massaro valutando le proposte di accesso all'arte da parte di nuovi soci e quelle di modifiche, cassazioni o aggiunte alla normativa della società, nel rispetto degli ideali comunali e dell'arte54. Il titolo presupponeva una

competenza specifica nel settore giurisperito che, in particolare, veniva riconosciuto a chi avesse concluso positivamente un periodo di studio di cinque anni presso lo Studium cittadino55. La mozione veniva presentata da soci singoli o da gruppi organizzati

all'interno del corporale della società alla presenza di almeno quaranta iscritti. Veniva aperto un dibattito tra gli artigiani che, ottenuta l'autorizzazione del massaro, potevano intervenire e cercare di convincere i compagni sulla validità o meno della mozione. Se la

50 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1329-35, rubr. XXIX. 51 Trombetti Budriesi, Introduzione cit., p. LXXXI.

52 L'appartenenza alla fazione viene indicata solo nello statuto del 1335. ASBo, Documenti e codici

miniati cit., n. 10, rubr. X; ibid., n. 55, rubr. X.

53 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1335-1355, rubr. IV, XVII; ibid., muratori 1376, rubr. IV; XVII.

54 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1335-1355, rubr. IV, XXV; ibid., muratori 1376, rubr. IV, XXV; ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 10, rubr. X, XI; ibid., n. 55, rubr. X, XI.

55 A.L. Trombetti Budriesi, Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467)

e la loro matricola (fino al 1776), Bologna 1990 (Deputazione di Storia Patria per le province di

proposta riceveva un primo consenso positivo, veniva sottoposta al giudizio del massaro, dei ministrali e dei sedici sapienti, i quali valutavano le modalità giuridiche di applicazione. Se anche questo vertice della società esprimeva parere favorevole, la votazione veniva rimessa nuovamente nelle mani del corporale che, passato almeno un mese dal primo scrutinio, valutava definitivamente, attraverso una votazione per fabas

albas et nigras, se inserirla o meno all'interno degli statuti dell'arte56.

Nelle redazioni prodotte dalla società dei falegnami negli anni dal 1335 al 1387 è possibile trovare anche le tracce di consulenze in campo giuridico, richieste esternamente all'arte in fase di redazione dei nuovi statuti. In particolare una rubrica fa cenno al divieto posto al massaro e ai ministrali di richiedere al consiglio della società l'assunzione di

consulenti vel areganti. Questi, come precisato nella redazione del 1377, potevano essere

ingaggiati solo se il prezzo della consulenza fosse stato reso precedentemente pubblico e il loro utilizzo fosse stato autorizzato dall'intero corporale della società, mediante voto favorevole57. Il costo della prestazione, probabilmente, si era rivelato esoso per le casse

della società mentre si era ritenuto che massaro, ministrali e sapienti avessero richiesto la prestazione senza la dovuta autorizzazione da parte del consiglio dei soci.

1.2.5. Il massarius pauperi

La spaccato di funzionari e autorità nominati o eletti in seno alle due società è, come visto, ampio e articolato. La loro funzionalità, con maggiore o minore fortuna, ricoprì tutto l'arco cronologico considerato, modificandosi o rimanendo sostanzialmente identica secondo l'influenza esercitata dalla politica cittadina. Singolare, tuttavia, è il caso di un'autorità che, comparsa per un periodo cronologico limitato all'interno della società dei falegnami, venne eliminata dagli statuti dell'arte prodotti dal 1320. Si tratta del massarius

pauperi la cui elezione, fino al 1298, era prevista semestralmente al pari di quella delle

altre cariche societarie. L'incarico, che non poteva essere rifiutato e che si svolgeva nel quartiere di appartenenza di ogni socio defunto, doveva essere ricoperto solo da un uomo di almeno quarant'anni compiuti. Si trattava di distribuire, al termine delle celebrazioni

56 ASBo, Capitano del popolo cit., muratori 1335-1355, rubr. XVII; ibid., muratori 1376, rubr. XVII; ASBo, Documenti e codici miniati cit., n. 10, rubr. XVII; ibid., n. 55, rubr. XV.

funebri, il denaro consegnato dalla società tra i soci in difficoltà economica58. La funzione

non era solo assistenziale, ma riguardava anche aspetti devozionali e votivi. Egli, infatti,