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4. L’efficacia dell’accordo di programma

4.2 Il collegio e i poteri di vigilanza

Un’altra conferma degli effetti vincolanti dell’accordo di programma discende, a fortiori, dalla attribuzione di un potere di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo ad un apposito collegio.

Si tratta di un organo amministrativo straordinario delle amministrazioni partecipanti, che trova il suo precedente nei comitati di coordinamento introdotti con il primo programma triennale attuativo della legge n.64 del 1986, disciplinante l’intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Circa la composizione di questo collegio, il comma 6 dell’art.27 precisa che esso è costituito dai rappresentanti degli enti locali interessati, ed è presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco. La scelta del presidente è, a nostro avviso, da collegarsi alla figura del soggetto promotore dell’accordo, perciò a presiedere il collegio sarà il soggetto dotato di competenza primaria o prevalente sull’oggetto dell’accordo di programma.

Qualora amministrazioni statali o enti pubblici nazionali rientrino fra i soggetti partecipanti all’accordo, il collegio sarà integrato (sempre secondo il comma 6 dell’art.27) dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto della provincia interessata. Le amministrazioni statali non possono dunque partecipare direttamente, tramite propri rappresentanti, al collegio di vigilanza. La tutela delle loro posizioni è invece affidata ex lege al commissario del Governo o al prefetto, in considerazione, ancora una volta, della competenza primaria o prevalente sull’opera o sull’intervento (45). Ciò significa che concorrerà alla composizione del collegio il commissario, se l’accordo è stato promosso dal presidente della regione, concorrerà invece il prefetto se l’accordo è stato promosso dal presidente della provincia o dal sindaco.

(45) Come precisa la circolare ministeriale 7 giugno 1990.

Il collegio di vigilanza assume una fisionomia del tutto particolare, qualora l’accordo di programma abbia ad oggetto un intervento o un programma di intervento che comporti il concorso di due o più regioni finitime. Il comma 7 dell’art.27 prevede infatti che la presidenza del collegio sia affidata ad un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che a comporre l’organo di vigilanza siano i rappresentanti di tutte le regioni partecipanti all’accordo. Lo stesso comma così continua:

“La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto”. La sintetica formula sta ad indicare che se all’accordo di interesse pluriregionale partecipano amministrazioni statali od enti pubblici nazionali, gli interessi di questi sono tutelati non dal commissario del Governo o dal prefetto ma, in considerazione dei più ampi interessi pubblici coinvolti, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio che partecipa al collegio.

Nel silenzio della legge, è da ritenere che l’organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il funzionamento del collegio di vigilanza, siano stabiliti dai singoli accordi o dagli stessi collegi in via autonoma (46).

Per quanto riguarda la regola deliberativa del collegio, la più plausibile ci sembra quella della unanimità dei consensi dei membri. Ciò risulterebbe conforme sia al modus operandi della conferenza di servizi, sia ai principi generali operanti per l’accordo di programma. Non è da escludere comunque, che uno specifico accordo possa stabilire un quorum differente all’interno del collegio, al fine di garantirne un funzionamento più efficiente e puntuale, in relazione anche ai variabili poteri che al medesimo collegio vengono attribuiti.

I poteri di vigilanza possono accompagnarsi agli interventi surrogatori, oppure avere un’autonoma configurazione. In quest’ultimo caso, i poteri di vigilanza si potranno concretizzare in inviti rivolti al soggetto contraente affinché, rimasti inadempiuti gli obblighi che questi

(46) Nel senso che tale compito spetti al collegio si consulti ad esempio l’art. 6 dell’Accordo di programma per Arzignano (riportato in appendice).

aveva assunto, si attivi; oppure si manifesteranno in segnalazioni degli inadempimenti alle autorità di controllo o alle autorità gerarchicamente superiori, dimodochè queste possano, se lo ritengano opportuno, esercitare i poteri sostitutivi attribuiti loro dalla legge.

Se l’accordo di programma prevede che poteri surrogatori siano attribuiti al collegio accanto ai normali poteri di vigilanza, questi ultimi si paleseranno in inviti rivolti al soggetto inadempiente ad attivarsi, dietro la minaccia di un intervento ex autoritate.

Risulta interessante notare che le leggi n.64 del 1986 e n.305 del 1988 ricomprendono fra questi poteri l’utilizzo di un forte strumento di pressione, dato dalla revoca dei finanziamenti concessi dallo Stato (47), strumento che viene frequentemente inserito negli accordi di programma, anche al di fuori dell’ambito di applicazione di queste leggi (48).

(47) Sulla revoca dei finanziamenti si rinvia a G. DI GASPARE, op. cit. supra a nt.

(26). Un esempio pratico di revoca può rinvenirsi anche nell’ art. 10 dell’Accordo di programma per Arzignano (riportato in appendice).

(48) Un valido esempio dei poteri attribuibili al collegio di vigilanza, ci è offerto dall’art. 6 dell’Accordo di programma attuativo del Programma di Riqualificazione Urbana del Comune di Arzignano (riportato in appendice), ove si afferma, tra l’altro, che: “Il collegio di vigilanza, in particolare:

1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’accordo di programma;

2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri eventualmente interessati, per l’acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell’accordo di programma;

4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente accordo di programma;

5) dispone, in caso di inadempimento gli interventi sostitutivi;

6) applica le sanzioni previste dal presente accordo di programma;

7) propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell’accordo di programma;

8) approva le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale della iniziativa.”