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Combustibile solido secondario (D.M 14/02/2013 n 22)

2. Decreti ministeriali emanati dal Ministero dell’Ambiente specifici per

2.1. Combustibile solido secondario (D.M 14/02/2013 n 22)

Il decreto ministeriale n. 22/2013 rappresenta il primo decreto italiano in tema di end of waste.

Come afferma Röttgen, tale norma è uno strumento idoneo a far sì che la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) avvengano nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute umana, apportando benefici economici alla collettività, promuovendo il riciclaggio e il recupero di rifiuti che, tramite operazioni di trattamento, acquistano lo status di prodotto, contribuendo a ridurre il consumo di materie prime vergini e, di conseguenza, anche di materiale da destinare allo smaltimento92.

Il D.M. n. 22/2013 vuole garantire un elevato livello di tutela ambientale e tenta di creare una semplificazione amministrativa.

Il primo principio (elevato livello di tutela ambientale) si traduce nella determinazione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 184-ter, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

Il secondo principio (semplificazione) costituisce il risvolto "premiale" dell'applicazione del principio dell'elevato livello di tutela.

92 RÖTTGEN D., «Ambiente & Sicurezza», Combustibili solidi secondari: al via il primo decreto sull'"End-of-waste", n. 7, 9/04/2013, p.4

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Il combustibile solido secondario (CSS) è oggetto di una specifica normazione tecnica e giuridica. Con CSS si deve intendere solamente il combustibile solido prodotto da rifiuti, non pericolosi, che rispetti le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI EN 15359, quindi: un combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti.

Sempre secondo Röttgen, le attuali tecnologie industriali di produzione del CSS consentono di ottenere un combustibile con caratteristiche e parametri qualitativi paragonabili, talvolta anche migliorativi, rispetto a combustibili tradizionali (potere calorifico, minor concentrazione di inquinanti ecc.), grazie anche alla quota di biomassa non vergine in esso contenuta, si pone dal punto di vista ambientale ed energetico come valida alternativa all'utilizzo di combustibili tradizionali. La tecnologia è sicura sotto il profilo sanitario e pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale, tanto da far parte delle migliori tecniche disponibili (BAT) indicate dalla normativa comunitaria per la corretta gestione ambientale dei cementifici.

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A livello comunitario esiste, con specifico riferimento al CSS, una apposita regolamentazione tecnica di riferimento, costituita da un insieme di norme sviluppate e approvate dallo specifico comitato tecnico pubblicato nella forma definitiva di European Norm (EN) e quindi vincolante per ciascuno Stato membro e/o ente federato che aderisce al CEN93.

I parametri qualitativi e le caratteristiche chimico-fisiche rendono il CSS, principalmente utilizzabile in centrali termoelettriche e cementifici quale combustibile in parziale sostituzione dei combustibili tradizionali (quali, ad esempio, il carbone fossile o il coke di petrolio).

Il D.M n. 22/2013 consente l’utilizzo del CSS soltanto negli impianti soggetti alla normativa AIA (cementifici e centrali termoelettriche), inoltre, l'impianto deve aderire a un programma volontario di costante e progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali94.

Per quanto riguarda i profili energetici, i benefici del CSS consistono in: - Una elevata sicurezza dell'approvvigionamento di combustibili

(riducendo la dipendenza da combustibili importati attraverso la

93 Il CEN è un ente normativo europeo, nato con lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche europee in collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali (quali per esempio l'ISO), Ibidem

94 Riferendosi implicitamente ai sistemi di certificazione ambientale riconosciuti a livello internazionale (UNI EN ISO 14001) o europeo (EMAS).

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promozione del tanto auspicato fuel mix), con corrispondente riduzione dell'importazione di combustibili da Paesi terzi;

- Riduzione del consumo di risorse naturali attraverso l'utilizzo di determinate tipologie di CSS in parziale sostituzione di combustibili primari (ad esempio il carbone fossile o la biomassa vergine);

- Un utilizzo sostenibile della biomassa "vergine" evitando distorsioni di mercato dei prodotti alimentari (cereali, mais ecc.) e di alcune importanti produzioni industriali nazionali (carta, mobili ecc.);

- Sostegno al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE in materia di fonti energetiche rinnovabili.

Mentre, per quanto concerne i benefici ambientali del CSS Rottgen fa notare:

- «Sinergia del processo di produzione del combustibile solido secondario (CSS) con la raccolta differenziata in quanto sia i requisiti merceologici del combustibile solido secondario (CSS) sia le tecnologie adottate per la sua produzione, rendono necessario, a monte, effettuare la raccolta differenziata. Il combustibile solido secondario (CSS) è prodotto utilizzando prevalentemente rifiuto

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non riciclabile che, nella prassi in Italia, viene ancora smaltito tramite conferimento in discarica;

- Riduzione dei costosi trasporti transfrontalieri di rifiuti;

- Grado di maggior ricorso alle operazioni di riciclaggio e recupero e minor ricorso allo smaltimento nelle discariche (ormai in via di esaurimento), in linea con gli obiettivi previsti dalla direttiva europea 1999/31/CE;

- Grado di riduzione delle emissioni di C02 scaturenti dalle discariche;

- Istituzione di una gestione moderna dei rifiuti, in grado di contribuire a fornire delle soluzioni ambientalmente ed economicamente valide per risolvere la situazione di emergenza rifiuti in molte regioni italiane (la valorizzazione dei rifiuti dovrebbe tradursi per il cittadino in un concreto vantaggio in termini di riduzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti); - Promozione dello sviluppo di un'industria del recupero di alta

qualità in grado di competere, anche sui mercati esteri, con i concorrenti stranieri e generare una maggiore confidenza del mercato nella qualità del materiale recuperato95».

95 RÖTTGEN D., Combustibili solidi secondari: al via il primo decreto sull'"End-of-waste", 9/04/2013, in Ambiente & Sicurezza, n. 7, p.4

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Il D.M. n. 22/2013 è costituito da 17 articoli e 4 Allegati.

L'art. 1, comma 1 dispone la finalità del provvedimento volto a definire i criteri specifici da rispettarsi affinché alcune specifiche tipologie di CSS cessino di essere un rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006.

Il comma 2 specifica che il provvedimento stabilisce le procedure e le modalità affinché sia le fasi di produzione che le fasi di utilizzo del CSS- Combustibile, comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente. L’art. 2 individua l’ambito di applicazione, chiarendo che lo stesso si applica esclusivamente alla produzione del CSS-Combustibile come definito all'art. 3, comma 1, lettera e), provvedimento in oggetto, all'utilizzo dello stesso negli impianti definiti all'art. 3, comma 1, lettere b) e e), provvedimento in oggetto, ai fini della produzione di energia elettrica o termica96.

L’art. 3 dispone che si applichino le definizioni contenute nei d.lgs. n. 152/2006 e d.lgs. n. 133/2005, nonché le nove contenute nel D.M. in oggetto, fra cui:

96 Le tipologie di combustibile solido secondario (CSS), diverse dal CSS-Combustibile, continuano a essere classificate come rifiuto. Lo stesso vale per le tipologie di combustibile solido secondario (CSS) che pur rispettando le caratteristiche chimico-fisiche del CSS-Combustibile, sono utilizzate in impianti diversi da quelli definiti all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), provvedimento citato.

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d) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido secondario, come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) «CSS-Combustibile»: il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2.

L’art. 4 inquadra il momento in cui il CSS cessa di essere considerato un rifiuto, per cui è necessario effettuare della analisi, stabilendo un quantitativo di CSS in relazione al quale effettuarle; solo all'esito delle analisi, che vengono effettuate su campioni giornalieri, il produttore potrà procedere con l'emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2, del provvedimento in esame.

L’art. 5 dispone che il CSS-Combustibile debba essere prodotto solo in impianti autorizzati ai sensi del Titolo III-bis, Parte II, d.lgs. n. 152/2006, oppure in procedura ordinaria, in conformità alle disposizioni della Parte IV, del provvedimento in esame, comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS).

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L'art. 6 individua la tipologia di rifiuti ammessi per la produzione del CSS- Combustibile.

L'art. 7 detta prescrizioni relative al processo di produzione del CSS- Combustibile, che «avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato III.»

L'art. 8 detta prescrizioni relativamente alla dichiarazione di conformità, per cui ciascun sottolotto di CSS-Combustibile deve rispettare le prescrizioni indicate negli artt. 5, 6, 7 e 9 e le relative combinazioni indicate nell’Allegato I del Decreto in esame, deve indicarne l’utilizzatore e rispettare le prescrizioni comunitarie e nazionali relative all’immissione sul mercato ed alla commercializzazione del CS-Combustibile; per ciascun sottolotto il produttore deve conservare un campione.

L'art. 9 riguarda il sistema di gestione della qualità da adottare da parte del produttore del CSS-Combustibile, per cui occorre rispettare gli artt. 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del Decreto in esame, le destinazioni del CSS-Combustibile e le osservazioni pervenute al produttore da parte degli utilizzatori del CSS-Combustibile, il rispetto della normativa in materia ambientale, la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità e la formazione del personale del produttore. Inoltre, il sistema di gestione della qualità deve essere certificato da un organismo terzo accreditato.

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L’art. 10 disciplina il deposito e la movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore che è gestito col fine di garantire un’elevata tutela alla salute umana e all’ambiente, per cui, in attesa del trasporto del CSS- Combustibile all'impianto di utilizzo, lo stesso può essere depositato solamente nell'impianto in cui è stato prodotto. La previsione è finalizzata a evitare che si creino depositi di CSS-Combustibile presso soggetti terzi e che il materiale in questione subisca delle alterazioni delle proprie caratteristiche chimico fisiche che influiscano sulla commerciabilità del CSS-Combustibile.

Inoltre, il deposito non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità, infatti, qualora fosse superato tale periodo, il CSS-Combustibile deve essere gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte IV, d.lgs. n. 152/2006.

L’art. 11 disciplina il trasporto del CSS-Combustibile all’impianto di utilizzo, per cui «I contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile non possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo del CSS-Combustibile e di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che possono alterare le proprietà chimico- fisiche del CSS-Combustibile».

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L’art. 12 dispone che le prescrizioni per il deposito e la movimentazione presso l'utilizzatore, ossia presso il cementificio o la centrale termoelettrica, è finalizzato a garantire un elevato grado di tutela della salute umana e dell'ambiente.

L’art. 13 regola le condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile per cui l'utilizzo di un sottolotto di CSS-Combustibile, è consentito esclusivamente negli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), D.M. n. 22/2013, ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica.

L’art. 14 si occupa della comunicazione annuale per cui entro il 30 aprile di ogni anno il produttore trasmetto informazioni riguardanti l’anno solare precedente all’autorità competente.

L’art. 15 prevede l’istituzione di un Comitato di vigilanza e controllo a cui è assegnato il compito di monitorare l'attuazione e suggerire l'implementazione, anche normativa, del sistema di produzione e utilizzazione del CSS, composto da nove membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente.

L’art. 16 introduce un periodo transitorio per dotarsi di una certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358, per un periodo transitorio di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del D.M. n. 22/2013, durante il quale le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono

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considerate equivalenti alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358.

L’art. 17 riporta la clausola di riconoscimento reciproco per creare un coordinamento armonico delle norme tecniche contenute nella proposta di regolazione con la disciplina tecnica degli Stati membri.