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Prevenzione della produzione dei rifiuti

3. Principi della gestione dei rifiuti

3.1. Gerarchia della gestione dei rifiuti

3.1.1. Prevenzione della produzione dei rifiuti

La prevenzione della produzione dei rifiuti è disciplinata dall’art. 180 del d.lgs. n. 152/2006, il quale specifica che «al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che

valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti».

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«Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:

a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;

b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;

c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;

e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;

f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria

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manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;

h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) fornisca le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento

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all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;

j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;

k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;

l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di ogni tipo; e

m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti».

Sia la normativa europea che quella nazionale mirano a ridurre sin dall’origine la produzione del rifiuto. Peraltro, la riduzione delle quantità di materiali prodotti e immessi in commercio consentirebbe anche di ottenere un risparmio delle risorse naturali.

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La prevenzione nella produzione del rifiuto può attuarsi secondo due approcci: uno negativo ed uno positivo.

L’approccio negativo consiste nel fatto di indurre ad un “non fare” che si traduce in un non produrre sostane od oggetti che poi diventerebbero rifiuti, adottando misure di messa al bando15, oppure introducendo una

tassazione sui prodotti ritenuti dannosi per l’ambiente.

L’approccio positivo, invece, consiste nell’incoraggiare forme di sviluppo che puntino ad una produzione più virtuosa e rispettosa nei confronti dell’ambiente; questo approccio può peraltro essere inteso in tre modi diversi:

- la prevenzione “a monte” del processo produttivo; - la prevenzione “durante” il processo produttivo; - la prevenzione “a valle” del processo produttivo16.

La prevenzione “a monte” consiste nella produzione realizzata sulla base di una progettazione ecologica, che può avvenire anche allargando la responsabilità del produttore per cui chiunque produca o venda prodotti potrebbe essere chiamato ad occuparsi dei costi dello smaltimento dei prodotti che ha messo in commercio, come già avviene, ad esempio, per

15 come ad esempio è successo nel 2011 con l’introduzione del divieto di commercializzare sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci

16 DE LEONARDIS F., Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, in Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, 2/2011

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gli oli; oppure introducendo gli appalti verdi per le pubbliche amministrazioni, per cui si prevede che le pubbliche amministrazioni determinano condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

La prevenzione “durante” il processo produttivo consiste nella valorizzazione dei residui di produzione, per cui questi vengono utilizzati invece di essere scartati (siamo nel campo dei c.d. sottoprodotti).

Infine, la prevenzione “a valle” del processo produttivo consiste nel fatto che, nel momento in cui ormai il rifiuto è stato creato, trattandolo, sia comunque possibile farlo tornare ad essere un bene utilizzabile, cioè end of waste17.

3.1.2. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti