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Sottoprodotti ed End of Waste: confronto tra le due discipline

produzione dei rifiuti.

La disciplina in materia di sottoprodotti e di end of waste presenta alcune somiglianze ed alcune differenze significative.

Nella gerarchia della gestione dei rifiuti, il sottoprodotto è un bene che può rimanere tal quale ma che può anche essere sottoposto ad interventi che costituiscano la “normale pratica industriale”; nonostante sia un residuo della produzione, viene escluso sin dall’origine dall’appartenenza alla categoria dei rifiuti.

A differenza del sottoprodotto, nella prima fase della propria esistenza, l’end of waste è da considerarsi rifiuto, solo successivamente, attraverso operazioni di recupero, può tornare ad essere un bene riacquistando un ruolo utile ai fini di un determinato processo produttivo.

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Come abbiamo visto, per essere identificato come sottoprodotto la sostanza o l’oggetto deve soddisfare tutte le condizioni indicate all’art. 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, mentre per l’end of waste devono essere rispettate tutte quelle indicate nell’art. 184-ter dello stesso decreto.

Analizzando i profili comuni, possiamo affermare che l’utilizzo, in entrambi i casi, deve essere dimostrato e non deve portare ad impatti complessivamente negativi per l’ambiente e per la salute umana; per l’end of waste il regime dei requisiti tecnici è più stringente rispetto a quello dei sottoprodotti, perché, partendo da una qualifica di rifiuto, la sostanza o l’oggetto deve diventare prodotto e rientrare sul mercato, mentre il sottoprodotto rifiuto non lo è mai stato.

Inoltre, come ultimo elemento comune, l’onere della prova per identificare un sottoprodotto o per aversi end of waste ricade in entrambi i casi sull’operatore.

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CAPITOLO TERZO

ANALISI DELL’ART. 184-TER: CRITERI, REQUISITI, CONTROLLI

1. Art. 184-ter comma 1. Le Linee Guida SNPA

Come visto nel capitolo II, l’art.184-ter, rubricato «Cessazione della qualifica di rifiuto», al primo comma prevede, nel testo oggi vigente a seguito delle modifiche apportate in particolare dal d.l. n.101/2019, conv. in legge n. 128/2019, che:

«Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici58;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

58 Cfr. l’art. 14-bis, comma 1, D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

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c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana».

Per una corretta applicazione della disposizione, sono state di recente emanate dal SNPA delle linee guida («Linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.LGS. n. 152/2006»)59.

Premesso che la sussistenza dei requisiti dovrà essere verificata all’atto del rilascio della autorizzazione (v. cap. III, par.3), come affermato da Kiniger60, quanto al primo di essi (“la sostanza o l'oggetto sono destinati

a essere utilizzati per scopi specifici”), secondo le Linee Guida SNPA si dovranno dunque definire in modo univoco gli usi (potenziali in caso di autorizzazione “sperimentale” – v. infra) dell’end of waste in relazione ai materiali che questo andrà a sostituire, individuando in modo certo ed univoco come verrà impiegato l’end of waste; l’istanza di autorizzazione dovrebbe contenere, sempre secondo le Linee Guida SNPA, la descrizione dell’uso previsto e delle materie prime sostituite, riferendosi specialmente

59 Approvate con Delibera del Consiglio SNPA nella seduta del 6 febbraio 2020, Doc.62/20

60 KINIGER A., «End of Waste: pubblicate le linee guida Snpa», 5 maggio 2020, reperibile al sito https://ambientesicurezzaweb.it

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al confronto tra le caratteristiche prestazionali e la percentuale di sostituzione.

Per quanto concerne il punto b), per provare l’esistenza di un mercato o di una domanda, l’istanza di autorizzazione dovrebbe contenere, come sottolinea Kiniger, la descrizione del mercato o della domanda, dimostrando l’esistenza di eventuali accordi con terzi utilizzatori61,

indicando l’esistenza di altri produttori del medesimo end of waste62,

oppure dimostrando l’esistenza di un mercato di materie prime assimilabili all’end of waste che potranno essere sostituire dal rifiuto che ha cessato di essere tale. Dovrà, inoltre, essere prestata particolare attenzione alle tempistiche di stoccaggio dell’end of waste in modo da evitare la degradazione dello stesso e la perdita delle condizioni di prodotto.

Riguardo del punto c), la norma fa riferimento a due profili: - la conformità agli standard tecnici;

- la conformità agli standard ambientali

Quanto al primo profilo, nell’istanza di autorizzazione, come sottolineato nelle Linee Guida SNPA, sarebbe opportuno riportare tutti gli standard tecnici e la legislazione del prodotto applicabile all’ end of waste che si

61 Ad esempio, allegando contratti, lettere di intenti, ordini

62 Facendo, ovviamente salve le eventuali differenze riguardanti le caratteristiche specifiche del processo

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intende produrre; a questo scopo, sarebbero da preferire standard internazionali, europei o statali, rispetto a criteri definiti caso per caso per altre realtà o in altri Paesi. Inoltre, se applicabile e prevista, sarebbe opportuno dare conto anche della registrazione REACH63. Se l’attività di

recupero è sperimentale, sarà anche necessario descrivere minuziosamente i test e le procedure applicabili per definire gli standard e le prestazioni attese.

Per quel che concerne la conformità agli standard ambientali, le Linee Guida SNPA sottolineano che questi potranno essere provati tenendo conto degli standard tecnici, quindi dando la precedenza a standard internazionali, europei o statali, rispetto a criteri definiti caso per caso per altre realtà o in altri Paesi; se questi standard non dovessero esistere, sarà opportuno definire parametri che dovranno essere verificati in fase di gestione per garantire la conformità dell’end of waste a quanto autorizzato; peraltro, se in fase di istruttoria si dovesse avere la garanzia che l’utilizzo della sostanza o oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull’ambiente (ad esempio tramite analisi), potrebbe non essere necessario stabilire limiti ambientali.

63 BLASIZZA E. (a cura di), Ambiente 2019. Manuale normo – tecnico., Blasizza Erica, Milano, Wolters Kluwer, 2019, a pag. 798 leggiamo: «Il Reg. (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concerne la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, rappresenta una norma, che si pone come obiettivo generale quello di garantire un elevato livello di protezione, per la salute e l’ambiente, e trova applicazione in tutti gli stati dell’UE e nei paesi EEA (Islanda, Lichtenstein e Norvegia)».

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Quanto alla verifica di quanto previsto al punto d) (“l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”) questa dovrebbe richiedere, sempre secondo le Linee Guida SNPA, che l’end of waste venga messo a confronto con la materia che intende sostituire; si dovrebbero, perciò, descrivere qualitativamente e quantitativamente gli impatti ambientali e sanitari legati all’utilizzo del rifiuto che ha cessato di essere tale e confrontarli con gli impatti tipici della materia prima sostituita. In assenza di informazioni sufficienti degli impatti nei dati di letteratura riguardanti la materia prima da sostituire, sull’end of waste dovrebbe essere condotta un’analisi di rischio basata sugli utilizzi specifici in relazione ai comparti ambientali. A fronte di impatti sanitari, inoltre, si renderebbe necessario compiere un’analisi più approfondita del processo produttivo in modo da individuare le opportune cautele. Infine, nel caso in cui l’end of waste fosse il risultato di attività sperimentali, l’istanza dovrebbe contenere, sottolinea Kiniger, una valutazione preliminare riguardante l’assenza di impatti negativi sulla salute e sull’ambiente, congiuntamente alla descrizione delle procedure riguardanti la sua verifica da eseguire al termine del periodo sperimentale64.

64 KINIGER A., «End of Waste: pubblicate le linee guida Snpa», 5 maggio 2020, reperibile al sito https://ambientesicurezzaweb.it

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