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Il recupero dei rifiuti secondo l’art 181 e 181-bis del decreto

decreto legislativo n. 4/2008

Il d.lgs. n. 4/2008 modifica l’art. 181 ed inserisce l’art. 181-bis nel d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, l’art. 181 dispone che «ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei

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cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero».

Tale riscrittura conferma il precedente regime.

Viene poi introdotto l’art. 181-bis, rubricato «materie, sostanze e prodotti secondari» in cui viene disposto che «non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti

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dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 40035, di concerto con il Ministro della salute e con il

Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN».

35 Art. 17, comma 3, l. 400/1988 «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione»

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Tale circolare, in particolare, aveva previsto che l’obbligo di conformare alla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1998 le attività che in base alle leggi statali e regionali risultavano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l’utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell’allegato 1 al decreto del ministro dell’Ambiente 5 settembre 1994 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126, alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212), riguardava solo quei materiali compresi nel suddetto allegato che soddisfano la definizione di rifiuto; inoltre, i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore “non si disfi, non abbia l’obbligo o l’intenzione di disfarsi” e che quindi non conferisse a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal Dm 5 febbraio 1998 e fossero direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo, fossero sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti; infine, che non fossero sottoposti altresì al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfi, non abbia l’obbligo o l’intenzione di disfarsi, in quanto potessero essere utilizzati e fossero effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria.

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6. Il recupero dei rifiuti secondo l’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006: le modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010

Il d.lgs. 205/2010 attua la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti ed inserisce nel d.lgs. n. 152/2006, l’art. 184-ter rubricato «cessazione della qualifica di rifiuto» che al comma 1 prevede che: «un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel

rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi

specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana».

Al comma 2 si prevede poi che «l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina

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comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto». Dunque, la Regione può valutare caso per caso l’eventuale rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale quando mancano i regolamenti comunitari o i decreti ministeriali che determinano le procedure di recupero di determinati rifiuti. Deve comunque farlo qualora la sostanza che si ottiene dal trattamento e dal recupero del rifiuto soddisfi le quattro condizioni previste per legge.

Al comma 3 è poi previsto che, «nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

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L’ultimo comma dispone infine che si applichi la disciplina in materia di gestione dei rifiuti fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

7. L’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e le modifiche intervenute dopo