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Nel periodo maggio-luglio 2007, presso la Con-ferenza dei Presidenti delle Assemblee legislati-ve regionali e con la partecipazione di Camera e Senato, sono state istituite cinque Commissioni di studio per la riforma dei regolamenti e della legislazione connessa, impegnate nell’approfon-dimento di altrettanti temi specifici di particola-re inteparticola-resse per le Assemblee legislative.

La Presidente Monica Donini ha coordinato la IV Commissione di studio, la cui attività ha avuto ad oggetto lo Sviluppo delle procedure relative alla partecipazione delle assemblee legislative regionali alla formazione e attuazione del diritto comunitario, con attenzione anche alle ricadute territoriali nei rapporti con gli enti locali, i CAL e i CREL, nella loro differente valenza istituzionale.

Insieme alle Assemblee legislative regionali, la componente parlamentare che ha preso parte ai lavori della IV Commissione è stato il Senato. Il Documento finale elaborato dalla IV Commissione di studio, prende in esame gli aspetti problematici del ruolo delle Assemblee legislative regionali nella fase ascendente e discendente del diritto Ue, in particolare gli aspetti critici che discendono dalla Legge 11/2005, i tempi, i rapporti esecutivo-legislativo, gli aspetti organizzativi interni, il ruolo degli enti locali. Il documento finale dà suggerimenti

tecnici ed indicazioni operative sia in riferimen-to alla formazione che all’attuazione del diritriferimen-to comunitario, proponendo modelli e soluzioni procedurali nonché organizzative, concluden-dosi con il riferimento al tema della coopera-zione interistituzionale ed interparlamentare. In occasione del Seminario interistituzionale per la presentazione del Rapporto sulla legislazione 2007 della Camera dei Deputati, tenutosi a Pa-lermo nel mese di novembre, i Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome hanno presentato 12 proposte (linee guida) per la riforma delle Assemblee legisla-tive regionali, sulla base del lavoro svolto dalle Commissioni di studio.

L’art. 38 del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea

L’adozione del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, avvenuta nel mese di novembre 2007, è stata l’occasione per dare attuazione al nuovo ruolo dell’Assem-blea nel processo di formazione e attuazione delle norme comunitarie, tenendo conto di quanto previsto all’art. 12 dello Statuto regiona-le e dalla Legge 11/2005, delregiona-le sperimentazioni eseguite in fase ascendente nonché degli esiti dei lavori condotti dalla IV Commissione di studio. Con un’ulteriore spinta di innovazione, si è poi tenuto conto del ruolo che ai “Parlamenti regionali europei” potrà essere assegnato da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali a segui-to dell’entrata in vigore del Trattasegui-to di Lisbona e dei nuovi Protocolli allegati.

L’art. 38 del Regolamento interno, prevede:

a) L’esame del programma legislativo annua-le della Commissione europea da parte dell’Assemblea legislativa, prendendo spunto dall’esame che da qualche anno viene già eseguito presso Camera e Senato e, più in generale, presso i Parlamenti Nazionali degli

Stati Ue. Il programma legislativo annuale della Commissione è esaminato in occasione della sessione comunitaria dell’Assemblea, dedicata altresì all’esame della relazione della Giunta sullo stato di conformità dell’ordina-mento regionale all’ordinadell’ordina-mento comunita-rio e, eventualmente, anche del progetto di legge comunitaria regionale.

b) La sessione comunitaria dell’Assemblea.

Essa rappresenta un momento di riflessione importante, in cui fase ascendente e fase di-scendente del diritto e delle politiche Ue ver-ranno “calate” nella dimensione regionale: le esigenze regionali in relazione alle proposte comunitarie in arrivo, troveranno spazio nella Risoluzione con cui l’Assemblea esprimerà in-dirizzi alla Giunta, e l’adeguamento regionale obblighi comunitari avverrà successivamente sulla base di questi.

c) Con riferimento al ruolo delle Commissioni:

la Commissione competente in materia di rapporti con l’Unione europea oltre ad essere destinataria, in sede referente, degli atti da esaminare in sessione comunitaria, è anche titolare di un particolare potere deliberante.

Ai fini dell’invio di osservazioni al Governo da parte dell’Assemblea, sugli atti e le proposte Ue che sono trasmessi per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, la Commissione tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia e approva apposita Risoluzione. In caso di invio di osservazioni da parte della Giunta, la stessa Commissione fornisce il parere da questa richiesto.

d) Infine, l’art. 38 estende la procedura indivi-duata per l’invio di osservazioni al Governo, al caso specifico del controllo della Sussidia-rietà. Sarà con la stessa procedura che fa capo alla Commissione competente in materia di rapporti con l’Unione europea, che saranno esaminate le proposte legislative europee

sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, anche nelle ipotesi di coope-razione interistituzionale (ad esempio per il caso della collaborazione con il CdR attivata nell’ambito del Network Sussidiarietà) e inter-parlamentare (ad esempio, nell’eventualità di attivazione del meccanismo di early warning prefigurato dal nuovo Protocollo Sussidiarie-tà allegato al Trattato di Lisbona).

Il monitoraggio dell’incidenza comunitaria su leggi, regolamenti atti amministrativi regionali

Anche in riferimento all’anno 2007, presso il Servizio Legislativo dell’Assemblea è proseguita l’attività sperimentale di monitoraggio dell’inci-denza del diritto e delle politiche comunitarie.

Per “incidenza” si intende, in senso ampio, il rapporto esistente tra l’atto regionale e la fonte comunitaria, che non si configura necessa-riamente come “vincolo” né come attuazione diretta.

L’esame dell’incidenza è stato compiuto con riferimento a leggi, regolamenti regionali e de-libere dell’Assemblea legislativa in tutti i settori.

Per quanto riguarda le delibere della Giunta, rispetto agli anni precedenti, si è scelto un di-verso settore, quello coincidente con gli ambiti di competenza della IV Commissione assemble-are: Politiche per la salute e politiche sociali.

Quanto ai dati rilevati, l’incidenza comunitaria riferita a leggi e regolamenti regionali è pari al 48% e per le delibere dell’Assemblea legislativa è pari al 26,3%.

Per quanto riguarda le delibere di Giunta, adot-tate nel settore di competenza della IV Commis-sione “Politiche per la salute e politiche sociali”

l’incidenza rilevata è del 20,4%.

5.3. AIUTI DI STATO/AIUTI A FINALITà REGIONALE

1

L’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato dell’Unio-ne Europea stabilisce che “salvo deroghe contemplate dal Trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Ogni aiuto di Stato, nazionale e/o regionale, che risponda ai criteri sopra indicati è, in linea di principio, incompatibile con il mercato comune.

Tuttavia i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87 specificano le ipotesi in cui, in deroga al principio generale, gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili. Al riguardo sono individuabili tre principali categorie di deroghe, per le quali occorre ottenere l’esito positivo dell’esame di compatibilità: aiuti a finalità regio-nale, norme orizzontali, norme settoriali.

Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo di regioni sfavorite e si distinguono dalle altre categorie di aiuti pubblici perché:

destinati a favorire lo sviluppo di regioni ove il

tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (art. 87.3.a)

destinati ad agevolare lo sviluppo di talune

at-•

tività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (art.

87.3.c).

1 Per approfondimenti si richiama il fascicolo allegato al Sesto Eurorapporto “La Regione e l’Unione europea: gli aiuti di Stato - Vademecum per gli operatori pubblici” .

La Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo 2007-2013 è stata appro-vata dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5618 del 28 novembre 2007. La Carta definisce le zone ammissibili agli investimenti nazionali a finalità regionale concessi alle im-prese in base alle norme sugli aiuti di stato del trattato CE e stabilisce i livelli massimi di aiuti

consentiti nelle regioni ammissibili.

Le aree della Regione Emilia-Romagna ammissi-bili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), sono tutte comprese nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna, come si evidenzia nelle due tabelle seguenti, estratte dalla decisione comunitaria.

5.3.1 LE NOTIFICHE EFFETTUATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL 30 GIUGNO 2008

La legge regionale 6 settembre 1993, n. 32

“Norme per la disciplina del procedimento am-ministrativo e del diritto di accesso” disciplina in modo puntuale, all’articolo 28, la comunica-zione all’autorità comunitaria ed utilizza la co-siddetta “clausola di sospensione dell’efficacia”

prevedendo che l’efficacia delle misure di aiuto sia subordinata alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale della decisione favorevole della Commissione.

Operativamente la notifica formale è effettuata a cura del Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali della Direzione Generale Pro-grammi e Intese, Relazioni europee e Coopera-zione internazionale su segnalaCoopera-zione della

Dire-zione Generale competente del provvedimento oggetto di notifica. Nel corso del 2007 e fino a giugno 2008 non è stato notificato nessun provvedimento. Nell’aprile 2008 è stata tra-smessa, ai fini della pubblicazione sulla GUUE, una informativa relativa agli “Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione appartenenti ai settori esposti alla concorren-za internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiorna-mento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli”. L’informativa, effettuata in adempimento al regolamento CE n. 68/20012 , è stata trasmessa utilizzando il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (SANI).

2 Modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissio-ne, del 25 febbraio 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

Aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l’intero periodo 2007-2013

Provincia Comune

Dettaglio delle aree ammesse

(I numeri presenti nell’elenco rappresentano le zone di censimento ammesse.

Ovunque è riportato il trattino di congiunzione fra sezioni di censimento, si inten-dono ammesse tutte le sezioni di censimento comprese nell’intervallo)

Massimale ESL Grandi Imprese Medie Imprese Piccole Imprese

10% 20% 30%

Aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l’intero periodo 2007 - 2013 ad un massimale d’aiuto di base del 10%. Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale di base è elevato al 20% per le medie imprese e al 30% per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007 - 2013.

Ferrara

Argenta 41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 83, 90, 96 - 98, 101, 103 - 105, 107, 108,110 - 113, 115, 116, 120 - 122, 301

Codigoro 45, 47, 53, 60, 68, 69, 72, 86, 94 - 96, 100, 102, 104 - 106, 108)

Comacchio 6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, 135 - 138, 140, 141, 144 - 149, 151 - 157, 159 - 164) Copparo 14 - 16, 37, 38, 40, 41, 45 - 48, 52 - 58, 60 - 64, 66, 68, 70 - 72, 74 - 78, 80, 81, 114 - 118,

121, 135, 136, 141, 142, 144 - 147, 150

Ferrara 609, 610, 612 - 621, 634 - 646, 649 - 652, 656 - 661, 719 - 721, 903 - 1003, 1043 - 1045, 1051, 1059, 1065 - 1068, 1081, 1163, 1165, 1319 - 1329, 1370 - 1406, 1497 - 1507, 1551 - 1570, 1633 - 1642, 1651

Formignana tutte

Ostellato 17, 21, 23, 27 - 30, 35, 37, 39, 49, 52, 72 - 74, 78 - 86, 88 - 112 Portomaggiore 8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, 77 - 88, 91 Ro Ferrarese 12, 21, 28, 31

Tresigallo tutte

Ravenna Ravenna

612, 615, 616, 619 - 632, 668 - 684, 689 - 692, 695, 705, 721 - 723, 730, 735, 746, 747, 750, 759 - 762, 769 - 782, 786 - 797, 799 - 809, 893, 903, 904, 935, 936, 940 - 942, 944 - 1016, 1085 - 1094, 1144 - 1147, 1150, 1172, 1173, 1203 - 1242, 1249 - 1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350, 1354 - 1356, 1360, 1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1397, 1460 - 1465, 1467, 1520 - 1536, 1565, 1566, 1573, 1614, 1685, 1784, 1785, 1965, 1978, 2309, 2409, 2428 - 2432, 2441, 2442, 2452 - 2456

Aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per il periodo 2007-2008 (phasing-out)

Provincia Comune

Dettaglio delle aree ammesse

(I numeri presenti nell’elenco rappresentano le zone di censimento ammesse. Ovun-que è riportato il trattino di congiunzione fra sezioni di censimento, si intendono ammesse tutte le sezioni di censimento comprese nell’intervallo)

Massimale ESL Grandi Imprese Medie Imprese Piccole Imprese

10% 20% 30%

Aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per il periodo 2007 - 2008, ad un massimale d’aiuto di base del 10%. Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale di base è elevato al 20% per le medie imprese e al 30% per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microim-prese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007 - 2013.

Ferrara

Migliarino Tutte Migliaro Tutte

Ostellato 2 - 13, 42 - 46, 87

Ravenna Ravenna

633 - 637, 894, 895, 898 - 902, 937 - 939, 1174 - 1178, 1186 - 1190, 1193, 1196 - 1198, 1200 - 1202, 1328 - 1333, 1336 - 1342, 1344, 1345, 1347, 1348, 1351 - 1353, 1357 - 1359, 1365 - 1367, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384 - 1386, 2253 - 2263, 2269, 2270, 2272, 2310 - 2312, 2314 - 2317, 2319 - 2325

atto Codice

comunitario Pubblicazione GUUE Durata regime aiuto Delibera Giunta regionale

n. 462/2008 XT 48 /08 C 145 del 11.06.08 fino al 30 giugno 2008

capitolo

ATTUAZIONE DELLA

PROGRAMMAZIONE

2000-2006