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Ai fini della presente analisi, la parte della legge che riveste maggiore interesse è certamente quella dedicata alla partecipazione della Regio-ne Emilia-Romagna alla formazioRegio-ne e attuazioRegio-ne del diritto dell’Unione Europea (articoli 4-13).

Fra le novità più rilevanti, l’introduzione di una “sessione comunitaria” dell’Assemblea legislativa, da tenersi ogni anno, entro il mese di aprile, per prendere in esame il programma legislativo annuale della Commissione europea (la Commissione europea, in qualità di istituzio-ne dell’Unioistituzio-ne europea che detieistituzio-ne il potere di iniziativa legislativa, ogni anno, in autunno, pre-senta alle altre istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione il proprio Programma legislativo e di lavoro riferito all’anno successivo, il quale trae origine dalla Strategia politica presentata in primavera dalla Commissione al Consiglio Ue e al Parlamento europeo, e dalle indicazioni da questi formulate alla Commissione sulle priorità politiche dell’anno successivo) e la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regio-nale all’ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta ai fini dell’articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005 (il comma 3 dell’articolo 8 della legge citata, dedicato alla disciplina della legge comunitaria, prevede che, nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verifichino lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee e ne trasmettano le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - con riguardo alle misure da intraprendere).

La sessione comunitaria rappresenta il cuore del sistema delineato dalla nuova legge regio-nale: viene posta cioè ampia enfasi sul momento conoscitivo (conoscenza che passa attraverso la ricognizione dello stato di conformità dell’ordi-namento regionale a quello comunitario e attra-verso l’analisi delle iniziative legislative future, che la Commissione europea intende presentare per l’anno successivo), il quale può concludersi con l’approvazione da parte dell’Assemblea di un apposito atto di indirizzo.

Nel meccanismo delineato dalla nuova legge,

la legge comunitaria regionale – seconda rilevante novità contenuta nella legge - viene configurata quale possibile esito degli indirizzi, che l’Assemblea formuli a conclusione della sessione comunitaria: la legge comunitaria può dunque essere presentata congiuntamente o all’esito, in attuazione, degli indirizzi. Essa viene dunque a configurarsi non come un procedimento separato, ma che si collega agli esiti, tradotti negli indirizzi formulati dall’As-semblea, della sessione comunitaria; trova una propria genesi particolare, rispetto agli altri progetti di legge, negli esiti della suddetta verifica di conformità quale emerge dalla relazione pre-sentata all’Assemblea ed è predisposta tenendo conto degli indirizzi formulati dall’Assemblea nella sessione comunitaria.

A sottolineare il fatto che, nel tratteggiare le caratteristiche della legge comunitaria regio-nale non si è voluto costruire un procedimento legislativo speciale per il recepimento di atti comunitari ed anzi garantire la necessaria flessibilità del sistema, viene fatta salva la possi-bilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali di settore.

La fase ascendente

Viene disciplinata la partecipazione della Regio-ne alla fase ascendente del diritto dell’UnioRegio-ne Europea, nell’ambito delle procedure stabilite dallo Stato all’articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (recante l’”attuazione dell’ar-ticolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria”) ed all’articolo 5 della legge n. 11 del 2005 (recante la disciplina della “Partecipa-zione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari”) e previsti i casi di invio di osserva-zioni al Governo sulle proposte e atti normativi comunitari e dell’Unione Europea nelle materie

di competenza regionale, sia da parte dell’As-semblea, sia da parte della Giunta.

Viene inoltre messo in evidenza lo specifico potere di indirizzo spettante all’Assemblea nei confronti della Giunta affinché quest’ultima solleciti la richiesta da parte della Conferen-za permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al Governo di apposizione della riserva di esame parlamentare.

Come noto, infatti, l’articolo 4, comma 2 della legge n. 11 del 2005 prevede, per il caso di atti normativi comunitari e dell’Unione europea che rivestano una particolare importanza politica, economica e sociale, che il Governo possa apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea una riserva di esame par-lamentare del testo in questione, così riservan-dosi una pronuncia parlamentare sulle attività dirette alla formazione dei relativi atti comuni-tari e dell’Unione Europea.

Analogamente, ove un progetto di atto norma-tivo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni ne facciano richiesta il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome ai fini del raggiungimento dell’intesa entro il termine di 20 giorni.

La Conferenza permanente Stato-Regioni può, nel caso di progetti di atti normativi comunitari su materie attribuite alla competenza legisla-tiva delle regioni o delle province autonome, richiedere al Governo l’apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. La previsione di cui all’arti-colo 6, comma 1, della nuova legge regionale enfatizza dunque la possibilità di sollecitare in sede di Conferenza Stato-Regioni l’apposizione della riserva di esame.

Il test sussidiarietà

Una disposizione specifica viene dedicata al controllo del rispetto del principio di sussidia-rietà nelle proposte e atti europei nelle materie di competenza regionale.

L’esecuzione e l’impugnazione delle decisio-ni della Commissione e del Consiglio Viene disciplinata l’esecuzione e l’eventuale im-pugnazione delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio dell’Unione Europea, che interessino la Regione Emilia-Romagna.

Viene evidenziato il generale diritto dell’Assem-blea all’informazione preventiva e successiva, da parte della Giunta, circa le conseguenze del-le decisioni della Commissione e del Consiglio che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e ai tempi dell’esecuzione. Il potere di indirizzo può essere esercitato dall’Assem-blea nei confronti della Giunta sia per l’esecu-zione, che per l’eventuale decisione regionale di impugnazione dinnanzi al giudice comunitario.

In quanto atto che interessi direttamente e indi-vidualmente la Regione Emilia-Romagna, infatti, la decisione potrà essere impugnata ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 230 del Trattato CE, nei termini da questo stabiliti.

Il ricorso “indiretto” avverso gli atti comuni-tari ritenuti illegittimi

Viene disciplinato espressamente il caso in cui la Regione intenda far valere l’illegittimità di un atto normativo comunitario emanato in materia di competenza legislativa regionale, utilizzando lo strumento del ricorso “indiretto”

di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003 (secondo il quale “Nelle materie di com-petenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il

Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome). In attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto, si pre-vede il diritto dell’Assemblea all’informazione preventiva, oltre alla possibile espressione di indirizzi da parte di essa alla Giunta anche per la richiesta di impugnazione che può essere formulata in sede di Conferenza Stato – Regioni, alla quale può seguire l’obbligo dello Stato di procedere all’impugnazione.

L’attività internazionale della Regione ed i rapporti interregionali

Solo per completezza si ricorda che il Capo III del Titolo I della legge è dedicato all’attività internazionale della Regione Emilia-Romagna e contiene la disciplina delle modalità di ese-cuzione ed attuazione da parte della Regione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, la previsione delle modalità per la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Sta-to e per la conclusione di accordi della Regione con altri Stati; la disciplina della procedura per la conclusione degli accordi da parte della Regione.

Viene prevista la possibilità di svolgimento in Assemblea di specifiche sessioni sulle relazioni internazionali, le quali rappresentano la sede privilegiata nella quale la Giunta informa l’As-semblea sulle attività svolte in attuazione del documento pluriennale di indirizzi in materia di rapporti internazionali della Regione (docu-mento che costituisce la cornice di riferi(docu-mento per l’azione esterna della Regione, delinean-do, tra le altre cose, le priorità e gli obiettivi strategici della stessa) e sulle sue future linee di sviluppo.

Infine, il Titolo II della legge provvede all’at-tuazione dell’articolo 25 dello Statuto ed è dedicato ai rapporti interregionali.

Il nuovo Regolamento interno dell’Assem-blea Legislativa

La disciplina della legge regionale n. 16 del 2008 tiene conto nella sua formulazione del fatto che l’articolo 12 dello Statuto aveva già ricevuto una prima attuazione dall’articolo 38 del nuovo regolamento interno dell’Assem-blea Legislativa (approvato con deliberazione dell’assemblea legislativa n. 143 del 28 novem-bre 2007). Quest’ultimo, infatti, già delineava per la Regione il procedimento da seguire per la partecipazione alla formazione e all’attua-zione del diritto comunitario, prevedendo – in sintesi - che il programma legislativo annuale della Commissione Europea, unitamente alla relazione sullo stato di conformità dell’ordina-mento regionale all’ordinadell’ordina-mento comunitario predisposta dalla Giunta, venga ogni anno assegnato in sede referente alla Commissione I, competente in materia di rapporti con l’Unione Europea ed alle altre Commissioni, in sede consultiva, per il parere di loro competenza; che ciascuna commissione ha 24 giorni a decorrere dalla data di assegnazione per esprimere parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza ed individuare indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario; che l’iter in commissione referen-te (Commissione I), che si riunisce in sessione comunitaria, deve concludersi entro 40 giorni dall’assegnazione; che trascorsi i 40 giorni, il programma legislativo annuale della Commis-sione Europea, i pareri formulati dalle commis-sioni competenti per materia, la relazione sullo stato di conformità sono iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

La medesima procedura è prevista per la c.d.

“fase discendente”, cioè per l’esame del pro-getto di legge comunitaria, esame che, come

innanzi accennato, può essere contestuale all’esame del programma legislativo annuale della Commissione Europea, dei pareri formula-ti dalle commissioni competenformula-ti per materia e della relazione sullo stato di conformità.

Per quanto riguarda la fase c.d. “ascendente”, poi, l’articolo 38 stabilisce la competenza della Commissione I ad esaminare i progetti e gli atti comunitari trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome all’Assem-blea. Da ultimo la Commissione I, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprimerà le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge.

I Gruppi di lavoro interdisciplinari

La necessità di un costante coordinamento tra la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa derivante dalle suindicate attività finalizzate alla partecipazione alle decisioni dirette alla forma-zione degli atti normativi comunitari ha con-dotto all’istituzione, con determina n. 15296 del 7.11.2006 del Direttore generale della Direzione Affari Istituzionali e Legislativi, di un gruppo di lavoro Giunta –Assemblea Legislativa per trattare le questioni relative alla fase ascenden-te della normativa comunitaria in applicazione della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Sul fronte della fase discendente, la necessità, derivante dall’articolo 8, comma 3 della Legge 11/2005, di verificare annualmente lo stato di conformità dell’ordinamento regionale in relazione agli atti normativi e di indirizzo ema-nati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee e trasmetterne le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la continuità che il coordinamento connesso all’attuazione della normativa comunitaria, anche alla luce della L.11/2005 richiede, ha

portato alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare - di cui fanno parte i funzionari individuati dai Direttori generali della Giunta regionale - , avente ad oggetto il costante aggiornamento dello stato di attuazione della normativa comunitaria nella Regione Emilia-Romagna.

5.1.3. LE LEGGI REGIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI NEL 2007 E NEL 2008 IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

Di seguito si procede all’aggiornamento della ricognizione normativa contenuta nel Decimo Eurorapporto – cui si rinvia - ed avente a riferi-mento lo stato di conformità dell’ordinariferi-mento regionale al diritto comunitario.

Nel corso del 2007 e del 2008 sono state emanate le seguenti leggi regionali in materie disciplinate dal diritto comunitario:

Appalti per l’acquisizione di beni e servizi legge regionale 21 dicembre 2007 n. 28

“Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”

Con l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/

CE (D. Lgs. n. 163 del 2006), si era resa necessaria la completa revisione - con l’abrogazione delle norme preesistenti ed incompatibili - della normativa regionale concernente i contratti per le forniture di beni e servizi, risultata sostanzial-mente superata e da coordinare con la normati-va nazionale sopraggiunta.

Valutazione di impatto ambientale legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 “Dispo-sizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e disposizioni urgenti per l’applicazione del d. lgs. n. 152 del 2006”

Con l’approvazione del D. lgs. n. 4 del 2008 (recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”), viene modi-ficata la parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006, comprendente gli articoli da 4 a 36. Sono state dunque disciplinate ex novo le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Il decreto legislativo specifica di costituire rece-pimento ed attuazione della direttiva 2001/42/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente e della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determi-nati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consi-glio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

Al fine di adeguare la normativa regionale in materia, è stata dunque approvata la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (“disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e disposizioni urgenti per l’applica-zione del d. lgs. n. 152 del 2006”).

Agricoltura

Aspetti ambientali

In attuazione della legge regionale 3/2007, la Giunta regionale ha approvato con deliberazio-ne n. 1278/2007 l’elenco delle specie cacciabili in deroga per la stagione venatoria 2007/2008.

Sempre in attuazione della disciplina europea, per reagire alla procedura di infrazione avviata in merito all’istituzione delle zone di protezione speciale previste dalla direttiva citata e dalla

direttiva 92/43 relativa alla protezione degli habitat naturali, dopo la decadenza del decreto legge citato, è stata adottata una deliberazione di giunta, la n.1435 del 17/10 2006, recante

“Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (zps), ai sensi delle direttive 79/409/cee, 92/43/cee e dpr 357/97 e ss.mm.”.

Detta delibera è stata da ultimo modificata con DGR n. 1224 del 28 luglio 2008 recante “Rece-pimento dm n.184/07 ‘criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (zps)’. Misure di conservazione gestione zps, ai sensi dirett.

79/409/cee, 92/43/cee e dpr 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07”.

Attività produttive, commercio, turismo

Pesca

La Regione Emilia-Romagna si è dimostrata particolarmente attiva sul tema dell’orienta-mento verso la costituzione di distretti di pesca e nell’attuazione delle politiche comunitarie attraverso la partecipazione a programmi comunitari nell’ambito delle iniziative FESR (in particolare, IL programma transfrontaliero adriatico – ITERREG III A – progetti Adri-fish e Adri-blu), per la cooperazione tra Regioni della UE e l’attuazione degli strumenti di negoziazio-ne programmata del settore pesca.

Eč allo studio del settore della D.G. attività produttive un progetto di legge regionale che disciplini in modo organico e completo il settore.

Energia

Con delibera dell’Assemblea legislativa n.141 del 14 novembre 2007 (B.U. 172 del 30/11/2007) è stato approvato il Piano Energetico regionale.

Contestualmente, è stato approvato anche il Piano Triennale degli interventi 2007-2009.

È stato, inoltre, elaborato ed approvato dalla Giunta (DGR 16 novembre 2007, n. 1730) l’Atto d’indirizzo e coordinamento per i requisiti di rendimento energetico e per le procedure di certificazione energetica degli edifici.