• Non ci sono risultati.

Il compenso di avvocati e mediator

Massimario di giurisprudenza (a cura di Davide Castagno)

3. Il procedimento di mediazione

3.4 Il compenso di avvocati e mediator

Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, parere 18 gennaio 2013, n. 161, Est. Chieppa

(Schema di decreto ministeriale di modifica del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140)

In caso di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, il possibile aumento del compenso può essere previsto “tenuto conto dell’esito del procedimento e dell’attività svolta dall’avvocato al fine di favorire il buon esito del procedimento”. In tal modo, si premia non l’assistenza ad una qualsiasi attività di mediazione, ma l’ausilio ad una mediazione coronata da buon esito, o comunque svolta dal professionista con proposte idonee a favorire il buon esito. In tale ottica, potrebbe essere prevista pure una diminuzione del compenso, in caso di una assistenza nel procedimento di mediazione non rispondente a tali principi, anche con riguardo alla mancata accettazione di proposte, poi risultate coerenti con l’esito del giudizio.

Giudice di Pace di Lecce, sentenza 28 novembre 2014, Est. Cosi

Non è applicabile l’art. 17, comma 5 ter, D.Lgs. n. 28/2010 allorché l’attività della parte non si esaurisca al primo incontro programmatico, bensì, formulata la proposta, al secondo incontro, dando definitivamente atto che non vi è alcuna volontà di aderire alla proposta stessa. Ai fini dell’applicabilità della norma in questione, infatti, è necessario che la parte rifiuti la proposta avanzata dal mediatore e chieda allo stesso di redigere apposito verbale di mancato accordo con ogni conseguenza di legge, diversamente maturando il diritto al compenso del mediatore. Né è previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 la possibilità di porre in essere un comportamento differente rispetto alla partecipazione alla mediazione, rifiuto della proposta di mediazione o inizio dell’attività di mediazione stessa con la formulazione della proposta da parte del mediatore che ne ha facoltà per legge.

Tribunale di Firenze, sez. II, decreto 13 gennaio 2015, Est. Breggia

L’art. 75 D.P.R. n. 115/2020, secondo cui l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprende la fase della mediazione obbligatoria pre–processuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione

risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere anche le spese del giudizio. Tale conclusione inoltre è conforme alla direttiva europea sul Legal Aid ed è costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.), perché sarebbe irragionevole prevedere il sostegno dello Stato per i casi di mediazione non conclusa con accordo e seguita da processo e negarla per i casi di mediazione, condizione di procedibilità, non seguita dal processo per l’esito positivo raggiunto.

La garanzia costituzionale del diritto di difesa inviolabile “in ogni stato e grado” (art. 24 cost.), per essere effettiva, deve contemplare anche la fase che, pur concernendo di per sé attività non giurisdizionale per la soluzione dei conflitti, è così innestata nella giurisdizione da condizionarne le vicende: “in ogni stato” è dunque espressione che ricomprende lo stato pre–processuale o endo–processuale che in modo obbligatorio deve essere attraversato dalle parti perché la giurisdizione possa regolarmente svolgersi. Per assicurare “ai non abbienti […] i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione”, è indispensabile riconoscere a carico dello Stato anche il compenso del legale nella fase mediativa che condiziona necessariamente l’avvio del processo o la sua prosecuzione.

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 22 aprile 2015, Est. Greco

L’uso del termine “compenso” utilizzata nel comma 5 ter dell’art. 17 D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dalla “novella” del 2013) è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art. 16, D.Lgs. n. 28/2010). Tanto premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione” (art. 16, 10° comma), il problema si pone per le spese di avvio – che a tenore del 2° comma dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – le quali effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione citata. In particolare, ciò è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 D.Lgs. n. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

Tribunale di Firenze, sez. III, ordinanza 7 maggio 2015, Est. Ghelardini

Ai sensi dell’art. 17, comma 5 ter, D.Lgs. n. 28/2010, “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo

di mediazione”. Di conseguenza, è illegittimo il comportamento dell’Organismo di mediazione nella misura in cui condizioni l’esperimento della mediazione al previo pagamento dei relativi oneri.

Tribunale di Verona, sez. III, sentenza 29 ottobre 2015, Est. Vaccari

Al difensore spetta il compenso per l’attività di assistenza prestata nella fase di mediazione, ai sensi dell’art. 20 D.M. n. 55/2014, trattandosi di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio ed il relativo importo va determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17 novembre 2015, n. 5230, Est. Greco

Le spese di mediazione, comprendendo anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, integrano certamente il nucleo essenziale dell’indennità di mediazione e di queste, in applicazione dell’art. 17, comma 5 ter, D.Lgs. n. 28/2010, non può che essere esclusa la debenza in caso di esito negativo del primo incontro davanti al mediatore.

Diverse considerazioni vanno invece svolte per le spese di avvio, le quali, quantificate dal legislatore in modo fisso e forfettario (e, quindi, sganciato da ogni considerazione dell’entità del servizio effettivamente prestato dall’organismo di mediazione), vanno qualificate come onere economico imposto per l’accesso a un servizio che è obbligatorio ex lege per tutti coloro i quali intendano accedere alla giustizia in determinate materie. In altri termini, posto che il primo incontro non costituisce un passaggio esterno e preliminare della procedura di mediazione, ma ne è invece parte integrante alla stregua del chiaro tenore testuale dell’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, e dal momento che tale fase il legislatore ha inteso configurare come obbligatoria per chiunque intenda adire la giustizia in determinate materie, indipendentemente dalla scelta successiva se avvalersi o meno della mediazione, ne discende la coerenza e ragionevolezza della scelta di scaricare i relativi costi non sulla collettività generale, ma sull’utenza che effettivamente si avvarrà di detto servizio.

Tribunale di Verona, sez. III, ordinanza 17 novembre 2015, Est. Vaccari

All’avvocato non può riconoscersi nessun compenso per l’attività di consulenza stragiudiziale che egli ha reso prima o nel corso del procedimento di mediazione. Tale attività, infatti, come quella di assistenza, ha natura stragiudiziale e pertanto trova applicazione l’art. 18 D.M. n. 55/2014 che stabilisce il carattere onnicomprensivo, in relazione ad ogni attività inerente l’affare, dei compensi liquidati in relazione a quel tipo di attività. Coerentemente a tale previsione, il punto 25 della tabella allegata al regolamento, individua i valori medi di liquidazione per