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Le materie soggette a mediazione obbligatoria

Massimario di giurisprudenza (a cura di Davide Castagno)

1. La condizione di procedibilità

1.1 Le materie soggette a mediazione obbligatoria

Corte d’appello di Napoli, sez. I, ordinanza 15 luglio 2010, Est. Forgillo

L’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 sottende l’operatività del procedimento di mediazione relativamente alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, dacché non pare esservi spazio per l’inclusione delle revocatorie bancarie ai termini dell’art. 67 L.Fall. Del resto, è ben dubbia l’estendibilità del procedimento di mediazione a materia quale quella fallimentare, presidiata da rito e regole tendenzialmente incompatibili con la natura dispositiva del detto procedimento.

Tribunale di Modena, sez. II, decreto 5 maggio 2011, Est. Masoni

La domanda volta ad ottenere il rilascio dell’immobile occupato senza titolo trae evidentemente origine da un rapporto lato sensu locativo e deve quindi scontare la preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione di cui all’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 10 giugno 2011, Est. Buffone

L’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 prevede testualmente l’obbligo della mediazione per chi intende esercitare in giudizio, tra l’altro, “un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari”. Ebbene, l’azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, essendo in quest’ambito inscrivibili le sole cause in cui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula. Esercitando l’azione ex art. 2901 c.c., invece, si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito e, quindi, l’actio è relativa ad una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale.

Tribunale di Catania, 21 luglio 2011

Il procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010 non trova applicazione in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Tribunale di Verona, sez. lavoro, ordinanza 28 settembre 2011, Est. Vaccari

L’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 individua la maggior parte delle controversie devolute alla mediazione precontenziosa sulla base non già della loro causa petendi, bensì della materia su cui esse vertono. In particolare, con riguardo alle controversie

della norma, ha scelto di precisare anche il contesto e le specifiche modalità di commissione del fatto generatore di responsabilità menzionando le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica (espressione impropria, più che equivoca, che pare idonea a ricomprendere anche l’ipotesi della responsabilità della struttura sanitaria) e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. É evidente, quindi, come nessuna delle ipotesi di concorrenza sleale previste dall’art. 2598 c.c. sia ricompresa nell’elenco di cui alla norma succitata e, d’altro canto, tale scelta risulta perfettamente in linea con quella di non sottoporre alla c.d. mediazione obbligatoria le controversie di natura commerciale e societaria.

Tribunale di Mondovì, ordinanza 11 ottobre 2011

Il giudizio che ha per oggetto l’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67 L.Fall. di rimesse intervenute su conto corrente, essendo giudizio concernente indubbiamente un contratto bancario (nella fattispecie conto corrente), rientra, ratione materiae, nell’ambito dell’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 e, pertanto, la domanda di mediazione ivi prevista ne è condizione di procedibilità.

Tribunale di Pavia, sez. I, ordinanza 26–27 ottobre 2011, Est. Balba

L’elenco di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 dev’essere interpretato restrittivamente in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria altrimenti libero. Di conseguenza, non vi rientra l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., restando irrilevante che la stessa abbia quale presupposto l’inadempimento ad un contratto bancario.

Tribunale di Cassino, ordinanza 11 novembre 2011

La minuziosa elencazione delle ipotesi riportate all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 fa ritenere tassativo e non semplicemente esemplificativo quell’elenco e tale tassatività impedisce qualsiasi interpretazione estensiva, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi.

Tribunale di Bologna, ordinanza 1 dicembre 2011, Est. Matteucci

Le materie di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 vanno interpretate restrittivamente in quanto introducono una condizione di procedibilità limitativa della possibilità di agire in giudizio (seppure per un periodo di tempo esiguo e cioè per il tempo necessario all’espletamento della mediazione). Di conseguenza, non è soggetta al tentativo di mediazione obbligatoria la domanda dell’attore che lamenta l’inadempimento della convenuta all’esito di una compravendita immobiliare.

Tribunale di Varese, sez. distaccata Luino, ordinanza 20 dicembre 2011, Est. Buffone

mediazione per chi intende esercitare in giudizio, tra l’altro, “un’azione relativa ad una controversia in materia di responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità”. Ebbene, la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori. Non essendo possibile l’interpretazione analogia o estensiva dell’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010, la norma non è quindi applicabile a tale fattispecie.

Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 20 gennaio 2012, Est. Buffone

In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Soltanto la prima, riguardando una controversia in materia di diritti reali, deve essere proceduta dalla mediazione, mentre la seconda, avendo natura personale, può correttamente essere introitata direttamente davanti al Tribunale.

Tribunale di Milano, sez. VIII, ordinanza 16 marzo 2012, Est. Crugnola

Le controversie aventi ad oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato tra privati non rientrano tra quelle in materia di “contratti finanziari” per cui il legislatore, all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria. Ciò poiché la categoria di controversie in discussione va individuata in riferimento alla natura “professionale” di una delle parti più che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali di difficile ricostruzione sistematica, posto che il nomen iuris “contratto finanziario” non è di per sé stesso utilizzato né nel codice civile né nel TUF (D.Lgs. n. 58/1998). Tale conclusione interpretativa è inoltre avvalorata dalla previsione – contenuta sempre nell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 – della alternatività alla mediazione obbligatoria del procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007: previsione questa che pare confermare l’intenzione del legislatore del D.Lgs. n. 28/2010 di assoggettare alla mediazione obbligatoria appunto le controversie tra imprenditori bancari ovvero intermediari finanziari e i loro “clienti”, per cui già la legislazione previgente disegnava mezzi di risoluzione alternativa della lite facoltativi e giudicati idonei a sostituire – per tali controversie – il procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità.

Tribunale di Verona, ordinanza 4 aprile 2012, Est. Vaccari

Il criterio discretivo utile a definire la tipologia dei rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi di cui all’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 è quello, di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima. Tra tali rapporti può pertanto pienamente ricomprendersi

essa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore.

Tribunale di Palermo, sez. distaccata Bagheria, ordinanza 13 giugno 2012, Est. Ruvolo

L’intento del legislatore, che all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 ha utilizzato una formula particolarmente ampia ed estesa – “controversie in materia di” – riferita ai contratti bancari e a quelli assicurativo–finanziari, è chiaramente quello di far rientrare nella mediazione obbligatoria tutte le controversie relative a servizi di natura bancaria, assicurativa e finanziaria erogati da soggetti che istituzionalmente svolgono tali attività. Di conseguenza, non è frutto di un’interpretazione estensiva l’inclusione delle cause relative ai contratti di finanziamento erogato da soggetti istituzionalmente a ciò preposti tra le “controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari” di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Lamezia Terme, ordinanza 8 novembre 2012, Est. Ianni

La causa afferente a rapporti bancari rientra nel campo di applicazione dell’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 e una volta consumato il potere delle parti di chiedere i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. essa risulta assoggettata a mediazione obbligatoria.

Trib. di Milano, sez. speciale impresa A, sentenza 22 novembre 2013, n. 14772, Est. Tavassi

La proprietà sui beni immateriali non può inquadrarsi nelle previsioni di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, neppure fra i “diritti reali”, cui la norma fa riferimento. Tale proprietà, infatti, non è un diritto reale, poiché manca la materialità dell’oggetto, ovvero la res, sicché la definizione “proprietaria” dei diritti di proprietà industriale e intellettuale non importa in alcun modo la loro qualificazione come “diritti reali”. Anche in seguito alla reintroduzione della mediazione obbligatoria, per opera del D.L. n. 69/2013, i casi per cui va esperito obbligatoriamente il tentativo di conciliazione non possono dirsi comprendere i procedimenti aventi ad oggetto i diritti di proprietà industriale e intellettuale. Si deve in proposito ritenere che l’elenco sia tassativo e che, essendo la norma di portata eccezionale, la stessa non possa che essere interpretata restrittivamente.

Tribunale di Brescia, sez. III, ordinanza 28 novembre 2013, Est. Cassia

La materia dei diritti reali e dei rapporti di vicinato si presta in particolar modo al proficuo esperimento della mediazione, in quanto materia caratterizzata da un conflitto di tipo dinamico, soggetto a trasformazioni e potenzialmente destinato a reiterarsi nel tempo, anche per la frequente incidenza di fattori di tipo soggettivo, che necessitano di essere adeguatamente affrontati e gestiti.

Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 28 novembre 2013, Est. Moriconi

L’art. 2 D.Lgs. n. 28/2010 esclude dal perimetro delle controversie mediabili quelle che vertono su diritti non disponibili. Va tuttavia chiarito che quando la legge fa riferimento alla disponibilità del diritto, per predicarne l’accesso alla mediazione, non intende riferirsi alla necessità della sussistenza in concreto della titolarità del diritto in capo a chi intenda disporne (nella e con la mediazione), posto che la mancanza di sussistenza concreta ed attuale in capo a tale soggetto è fattore sostanziale e causa di invalidità, rectius inutilità dell’eventuale accordo di mediazione, in applicazione del noto principio nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. Piuttosto, la previsione della norma in commento vale a delimitare l’ambito della mediazione civile e commerciale a tutte quelle aree di situazioni soggettive che non siano sottratte alla disponibilità della negoziazione da parte dei privati.

Tribunale di Bari, sez. II, ordinanza 26 maggio 2014, Est. De Luca

Si versa in materia di condominio, per la quale è previsto l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale, allorché il presupposto della domanda attorea sia costituito dall’adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra Amministratore e Condominio.

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 16 giugno 2014, n. 1883, Est. Ambrosino

Le controversie aventi ad oggetto l’annullamento di un contratto per conflitto di interesse ex art. 1394 c.c. sono sottratte al previsto obbligo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.L. n. 69/2013).

Tribunale di Verona, sez. III, ordinanza 15 settembre 2014, Est. Vaccari

Una controversia avente ad oggetto un rapporto di conto corrente è senz’altro relativa a contratti bancari e rientri quindi tra quelle per cui l’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità. Infatti, con la predetta espressione si devono intendere tutte le controversie relative a contratti aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari. Non rientrano invece in tale elenco le domande che si fondano su un contratto di mutuo chirografario, atteso che la sola qualità di istituto di credito di una delle parti di tale rapporto non è elemento sufficiente a farlo qualificare come contratto bancario nel senso di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Modena, sez. II, sentenza 10 ottobre 2014, Est. Masoni

È soggetto alla preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di rilascio

Tribunale di Verona, ordinanza 28 ottobre 2014, Est. Vaccari

Per controversie bancarie ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 devono intendersi quelle relative a contratti aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari. Il contratto di mutuo non presenta la suddetta particolarità.

L’individuazione delle materie del contendere ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 va compiuta con riferimento alla domanda e cioè alla sostanza della pretesa e ai fatti dedotti a fondamento di questa, nonché sulla base della prospettazione del convenuto e allo stato degli atti.

Giudice di Pace di Lecce, sentenza 6 novembre 2014, Est. Paparella

La causa avente ad oggetto un contratto di mutuo fondiario, ovverosia un contratto bancario, rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità dell’eventuale futura azione giudiziaria, individuate dall’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013.

Tribunale di Rimini, ordinanza 5 dicembre 2014

Il rapporto avente ad oggetto mutui chirografari rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Treviso, sez. I, sentenza 29 gennaio 2015, Est. Di Tullio

Non sono volte ad accertare un diritto reale e sono conseguentemente estranee all’ambito applicativo dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 le domande aventi ad oggetto la simulazione assoluta e, in via subordinata, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di un contratto di compravendita stipulato tra le parti convenute in frode (asserita) alle ragioni creditorie della parte attrice.

L’istituto della mediazione c.d. obbligatoria costituisce una condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria che altrimenti sarebbe libero, con la conseguenza che l’elenco di materie contenuto nell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, in relazione alle quali il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, deve essere interpretato restrittivamente.

Giudice di Pace di Napoli, sentenza 9 febbraio 2015, Est. Bruno

La L. n. 220/2012 – recante modifiche alla disciplina nel condominio negli edifici – con l’art. 25 ha regolamentato, tra l’altro, il tema della conciliazione obbligatoria introducendo, nelle disp. att. al codice di rito, l’art. 71 quater, ove si fornisce una definizione delle “controversie in materia di condominio”, specificando che per esse si intendono quelle liti derivanti dalla violazione o dell’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile (artt. 1117–1138) e delle previsioni ricomprese dall’art. 61 all’art. 72 delle disp. att. c.c. Di conseguenza, non sono oggetto di mediazione obbligatoria i procedimenti per il mancato pagamento delle spese condominiali.

Tribunale di Monza, sez. II, sentenza 26 marzo 2015, Est. Febbraro

La tassatività dell’elenco di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, atteso che la norma mira ad introdurre un’eccezione che vincola ad un previo adempimento il libero accesso del cittadino alla tutela giudiziaria, esclude che rientri nella previsione normativa il contenzioso relativo ad ipotesi diffamatorie condotte per vie diverse dal mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.

Tribunale di Modena, sez. II, sentenza 3 aprile 2015, Est. Italiano

Non rientra nella previsione di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 la domanda avente ad oggetto un’occupazione sine titulo, a differenza di quella avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria della sussistenza di un contratto di comodato.

Tribunale di Perugia, sez. I, sentenza 7 aprile 2015, Est. De Lisio

Non è soggetta al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria la causa avente ad oggetto un diritto di credito scaturente da un contratto estimatorio stipulato tra le parti, non assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Campobasso, sentenza 20 maggio 2015, Est. Calabria

Per identità teleologica, la nozione di contratti bancari di cui all’art. 1, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 rimanda ai contratti stipulati dagli istituti di credito di cui all’art. 117 D.Lgs. n. 385/1993 ed ha quindi una connotazione soggettiva, più ampia di quella indicata dal capo XVII del libro IV del codice civile. Ciò è chiarito dallo stesso comma 1 bis, il quale, in via alternativa al procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, rinvia per i contratti bancari a quello di cui all’art. 128 bis D.Lgs. n. 385/1993. Tale ultima norma non può che riferirsi ai contratti bancari intesi in senso soggettivo, in quanto rimanda all’art. 115 dello stesso D.Lgs. n. 385/1993 ed alle controversie con la clientela. Sarebbe allora irrazionale attribuire diversi ambiti di applicabilità alle due modalità con cui, per i contratti bancari, lo stesso procedimento di mediazione obbligatoria può essere esperito.

Tribunale di Palermo, sez. V – spec. impresa, sentenza 25 giugno 2015, n. 3887, Est. Spiga

La causa avente ad oggetto somme dovute a titolo di compensi professionali non rientra tra le materie previste dall’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dall’art. 84, 1° comma, lett. b), D.L. n. 69/2013, conv. con modificazioni nella L. n. 98/ 2013), per le quali il legislatore ha previsto l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda.

Tribunale di Milano, sez. IX, ordinanza 15 luglio 2015, Est. Buffone

un’azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale della parte che (anche solo) indirettamente mira al soddisfacimento di situazione giuridiche soggettive negoziabili. Orbene, in un habitat processuale in cui convivono pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio secondo cui la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili. L’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in generale: infatti, la composizione del conflitto “spegne” l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti (si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili).

Tribunale di Milano, sez. IX, ordinanza 14 ottobre 2015, Est. Manfredini

L’istituto della mediazione civile è applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile, come nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un credito e, in particolare, una somma di denaro.

Tribunale di Genova, sez. I, sentenza 6 novembre 2015, n. 3203, Est. Lucca

L’azione revocatoria ha come causa petendi la tutela del credito e quindi fa parte della causa petendi anche la fideiussione omnibus, da cui il credito deriva, che è un contratto bancario. Conseguentemente, per tali tipologie di cause deve applicarsi la mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Livorno, ordinanza 26 novembre 2015, Est. Nannipieri

La sola qualità di istituto di credito di una delle parti di una fideiussione (ovvero, analogamente, di un contratto autonomo di garanzia) non è elemento sufficiente a far qualificare tale contratto come “bancario” nel senso di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 12 gennaio 2016, n. 21, Est. Arrigoni

Non si verte in una delle materie soggette a procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 allorché l’oggetto della controversia sia costituito da una domanda della curatela di ripetizione di indebito e risarcimento del danno conseguente alla responsabilità dell’amministratore.

Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza 13 gennaio 2016, Est. Ferrari

La controversia vertente su di un rapporto di garanzia non è riconducibile nell’alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Modena, sez. I, sentenza 14 gennaio 2016, n. 78, Est. Saracini

preventivo esperimento della procedura di mediazione deve considerarsi tassativa e in essa non si possono far rientrare le controversie che hanno nel rapporto di conto corrente bancario il proprio presupposto di fatto.

Tribunale di Benevento, sez. I, sentenza 23 gennaio 2016, Est. Galasso

L’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 impone l’esperimento del procedimento di mediazione a chi intende esercitare in giudizio, tra l’altro, un’azione relativa a una controversia in materia di condominio. All’interno di tale materia rientra la domanda di pagamento delle quote condominiali, come evidenzia l’art. 71 quater, 1° comma, disp. att. c.c., che comprende anche le controversie ex art. 63, 1° comma, disp. att. c.c.

Tribunale di Napoli, sez. spec. impresa, sentenza 9 febbraio 2016, Est. Quaranta

In materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, l’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 dispone che può essere omologato il verbale di accordo “il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico e a norme imperative”, rendendo così chiaro che anche la materia dei diritti disponibili, campo necessario della mediazione in questione, può essere regolata da norme inderogabili e imperative, purché le stesse vengano rispettate.

Tribunale di Trento, sentenza 9 febbraio 2016, n. 126, Est. Fermanelli

Nel contesto dei contratti bancari, l’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 prevede che il