• Non ci sono risultati.

Massimario di giurisprudenza (a cura di Davide Castagno)

3. Il procedimento di mediazione

3.5 Il verbale di mediazione

Tribunale di Genova, sez. III, ordinanza 18 novembre 2011, Est. Vinelli

Non è possibile trascrivere né la domanda di mediazione, atteso che l’art. 2653 c.c., con elencazione tassativa, ha riguardo unicamente alle domande giudiziali – come chiaramente desumibile dall’art. 2653, 1° comma, c.c. che disciplina l’effetto della trascrizione in relazione alla sentenza (ovvero ad un provvedimento di natura giurisdizionale) – né direttamente il verbale di mediazione (essendo prevista unicamente la possibilità di trascrivere l’accordo conclusivo di mediazione previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato). Ne consegue quindi che, per i diritti reali, la mediazione deve sempre essere “doppiata” dal giudizio ordinario atteso che, in caso contrario, l’attore vittorioso non potrebbe comunque trascrivere direttamente né il verbale di avvenuta positiva mediazione (se non previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò abilitato), né soprattutto giovarsi dell’effetto prenotativo della domanda di mediazione (non trascrivibile).

Tribunale di Modica, ordinanza 9 dicembre 2011, Est. Tamburini

Il controllo che il Presidente del tribunale deve effettuare per l’attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad oggetto, data la congiunzione “anche” contenuta nel 1° comma dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ordine pubblico e delle norme imperative. L’omessa certificazione, da parte del mediatore, dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010 può ritenersi superata dalla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo”, stante che l’omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo, diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’art. 11, 3° comma, per la trascrizione nei registri immobiliari.

In ogni caso, non può essere omologato il processo verbale in cui il sottoscrittore mediatore abbia omesso di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia.

Tribunale di Varese, sez. I, decreto 12 luglio 2012, Est. Delmonte

Ai sensi dell’art. 12, 2° comma, D.Lgs. n. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Poiché le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto, ne discende che la previsione in questione va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale), ma non ad atti diversi. Nel caso in esame, è il legislatore

stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accodo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.

Tribunale di Rieti, decreto 4 febbraio 2013, Est. Oddi

Allorché le parti, in caso di esito positivo della mediazione, concludano un contratto soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643, n. 1, c.c., non è possibile omologare il verbale di accordo, perché formalmente irregolare, se la loro sottoscrizione non sia stata autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dall’art. 11, 3° comma, seconda parte, D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Avezzano, ordinanza 29 ottobre 2014, Est. Dell’Orso

Il decreto di omologa del verbale di conciliazione, secondo il disposto di cui all’art 12 D.Lgs. n. 28/2010, deve intendersi alla stregua di titolo esecutivo, sicché non risulta a tal fine indispensabile l’apposizione della formula esecutiva. Tale interpretazione trae convincimento dall’assunto secondo cui il legislatore ha espressamente indicato i casi in cui è indispensabile siffatto ulteriore adempimento formale; pertanto, va da sé come nel silenzio della legge il solo decreto di omologa possa essere sufficiente per intraprendere la procedura esecutiva. Inoltre, questa soluzione risulta ulteriormente rafforzata dalla lettura sistematica degli artt. 474 e 475 c.p.c. In particolare, dal momento che l’art 475 c.p.c. non richiama la categoria degli atti ai quali la legge attribuisce una specifica efficacia esecutiva deve ritenersi che per il provvedimento di omologa della conciliazione, che rientra all’interno di tale ampio genus, non sia necessaria la formula esecutiva.

Tribunale di Firenze, sez. II, decreto 2 luglio 2015, Est. Breggia

Allorché nel verbale di conciliazione manchi totalmente l’indicazione del titolo posto a base dell’accordo, la natura del tutto astratta e non titolata dell’accordo stesso non rende possibile per il giudice accertare i presupposti di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 richiesti per l’omologazione dell’accordo e, in particolare, verificare se questo sia conforme all’ordine pubblico o a norme imperative.

Ne consegue che un verbale così redatto non è omologabile, salva l’integrazione da parte dell’istante delle informazioni mancanti, anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione, nonché della dichiarazione di adesione della controparte. Pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione, è evidente che ai fini dell’omologazione ex art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la

Tribunale di Roma, sez. V, decreto 17 novembre 2015, n. 7948, Est. Bertuzzi

L’accordo stipulato dalle parti in sede di mediazione trova la sua disciplina specifica in tema di trascrizione nella legge medesima e non direttamente nelle disposizioni in materia di trascrivibilità degli atti poste dal codice civile. Tale circostanza, unitamente ad una interpretazione sistematica della disciplina normativa in materia di mediazione obbligatoria, portano a ritenere suscettibili di trascrizione, una volta assolto l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione, tutti gli accordi contenenti negozi o atti trascrivibili ai sensi del codice civile.

Il richiamo contenuto nell’art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 all’art. 2643 c.c. va intenso come riferito agli atti soggetti a trascrizione, laddove la particolare menzione fatta dalla legge agli atti e contratti elencati dal citato art. 2643 c.c. sembra esprimere il diverso intendimento di sottolineare che l’accordo di mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante, ma solo l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso il contratto, il quale conserva perciò la tipologia che gli è propria e non si trasforma, solo perché stipulato in sede di mediazione, in qualcos’altro; ciò con la sola peculiarità che, per la sua trascrizione, è espressamente richiesta l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un notaio, ai fini della verifica della conformità del contenuto dell’atto alle prescrizioni di legge.

Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 10 marzo 2016, n. 328, Est. Benatti

Appare censurabile la condotta dell’organismo e del suo mediatore – con conseguente necessità di trasmettere copia della sentenza al Responsabile per la tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, da individuarsi ex art. 3, 2° comma, D.M. n. 180/2010 nel Direttore generale per la giustizia civile del Ministero della Giustizia, per quanto di eventuale competenza ai sensi dell’art. 10 del medesimo D.M. – allorché nel verbale: vi sia un riferimento del tutto generico al soggetto convocato; l’oggetto della controversia sia del tutto generico; non sia indicato il numero del procedimento di mediazione, ma solo un protocollo che non si sa se riferito al verbale stesso o all’istanza di mediazione i cui riferimenti sono del tutto omessi; non sia indicato il mezzo con cui sarebbero state convocate le parti, non comprendendosi quindi se e a chi sia stata notificata la richiesta e se sia stato rispettato il termine ex art. 8, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010, anche per il mancato riferimento all’istanza; sia quindi del tutto gratuita l’affermazione di mancata adesione di parte convenuta desunta dal mero silenzio; sia certificata la competenza territoriale di un organismo di mediazione sito in un luogo posto al di fuori della competenza territoriale del Tribunale competente sulla base di un accordo in deroga tra l’organismo di mediazione ed un terzo non meglio identificato.

4. La mediazione delegata dal giudice