• Non ci sono risultati.

L’obbligo dell’informativa

Massimario di giurisprudenza (a cura di Davide Castagno)

5. L’obbligo dell’informativa

Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 9 aprile 2010

L’obbligo informativo di cui all’art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi sussistente solo se la lite insorta tra le parti rientri tra quelle controversie per cui è possibile (in concreto, perché prevista) l’attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) dei mediatori.

Pertanto, nella controversia avente ad oggetto le modifiche delle condizioni di separazione, ex art. 710 c.p.c., poiché involgente una lite giudiziaria per cui non è previsto l’accesso (anche facoltativo) al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, non sussiste alcun obbligo per i difensori di rendere l’informativa di cui all’art. 4, 3° comma, del citato decreto e, conseguentemente, nessun obbligo del giudice, in caso di omessa informativa succitata, di provvedere in supplenza ai sensi del medesimo grimaldello normativo (art. 4, 3° comma, ultimo inciso).

Tribunale di Varese, sez. I, 30 giugno 2010, Est. Buffone

Ai sensi dell’art. 5, 4° comma, D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione conciliativa, sia obbligatoria che su impulso giudiziale è esclusa nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Cionondimeno, correttamente il difensore deve provvedere alla informativa, giacché l’obbligo di cui all’art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi sussistente se la lite insorta tra le parti rientri tra quelle controversie per cui è possibile l’attività dei mediatori.

Del resto, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è però pur sempre possibile il ricorso alla mediazione c.d. facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza; inoltre, e comunque, il cliente deve essere avvisato della rilevanza che potrà avere il D.Lgs. n. 28/2010 in prosieguo di giudizio, atteso che la “sospensione” dei commi 1° e 2° dell’art. 5 cessa nel momento in cui il giudice scioglie la sua decisione sulla provvisoria esecuzione.

Tribunale di Teramo, sez. distaccata Giulianova, 23 agosto 2010

L’annullabilità del contratto tra l’avvocato e l’assistito per violazione degli obblighi di informazione di cui all’art. 4, 3º comma, D.Lgs. n. 28/2010 può essere fatta valere solo dalla parte che non ha ricevuto l’informativa e non ha alcuna incidenza sulla validità della procura alle liti.

Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 1 marzo 2011, Est. Buffone

Il mancato obbligo di informazione di cui all’art. 4, 3º comma, D.Lgs. n. 28/2010 provoca una specifica reazione dell’Ufficio giudiziario nel senso “salvifico” del rapporto.

non provvede ai sensi dell’art. 5, 1° comma, “informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”. In secondo luogo, l’esegesi del testo, conferma che l’approdo alla “annullabilità” sia nel senso di recepire integralmente la categoria codicistica con il regime giuridico che ad essa si collega e che quindi, in punto di legittimazione, trovi applicazione l’art. 1441, 1° comma, c.c., di guisa che la annullabilità può essere fatta valere solo dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa.

Tribunale di Palermo, sez. II, ordinanza 24 marzo 2011, Est. De Gregorio

Il mancato obbligo di informazione di cui all’art. 4, 3º comma, D.Lgs. n. 28/2010 non determina l’improcedibilità del ricorso, incidendo soltanto sul rapporto negoziale tra professionista e cliente, che può chiedere l’annullamento del contratto; e l’annullabilità non potrà essere fatta valere se non dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa. Al più, il difetto di informazione può indurre il giudice – verificata la mancata allegazione del documento informativo – ad informare “la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

Tribunale di Milano, sez. lav., sentenza 25 marzo 2011, n. 1542, Est. Pattumelli

La mancata informativa di cui all’art. 4, 3º comma, D.Lgs. n. 28/2010 è prevista a pena – non già di nullità – bensì dì annullabilità. Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324 e 1441 c.c., l’annullamento può essere domandato, con riguardo agli atti unilaterali tra vivi quale il mandato difensivo, “solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge”, parte la quale, nel caso di specie, si identifica all’evidenza nel soggetto che conferisce il mandato e non già nella controparte processuale. Inoltre, ai sensi dell’ultimo inciso del citato art. 4, “il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art. 5 comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”: pertanto, tale è la conseguenza di natura processuale stabilita dal legislatore per il caso di mancata prova documentale in giudizio dell’informativa in questione.

Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 6 maggio 2011

La sanzione per la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’art. 4, 3º comma, D.Lgs. n. 28/2010 è l’annullabilità del contratto di patrocinio tra avvocato e cliente. Tuttavia, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo, “si tratta di un vizio che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui invalidità non toglie quindi al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura”, con ciò intendendo evitare di prevedere un’improcedibilità della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale è introdotta la previsione.

Corte d’appello di Firenze, sez. II, sentenza 20 febbraio 2012, n. 29, Est. Dinisi

La legittimazione a far valere l’annullamento del contratto con il difensore a causa del difetto di informazione previsto dall’art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010 compete esclusivamente alla parte del rapporto professionale che lamenti la violazione del suddetto obbligo da parte del professionista.

Tribunale di Roma, sez. VI, sentenza 14 aprile 2012

La mancata allegazione alla copia notificata del ricorso dell’informativa di cui all’art 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010, comporta, ai sensi della norma richiamata, l’informativa ad opera del giudice della facoltà della parte di chiedere la mediazione, senza tuttavia incidere sulla relativa costituzione in giudizio.

Tribunale di Milano, sez. spec. impresa B, sentenza 26 settembre 2013, Est. Mambriani

Non è ammissibile l’eccezione sollevata dal convenuto avente ad oggetto l’improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010 da parte del procuratore dell’attore, sia perché la parte convenuta non è legittimata a sollevare siffatta eccezione, attendendo l’informativa di cui all’articolo richiamato ai rapporti tra il difensore ed il suo assistito, sia perché per la violazione dell’obbligo informativo di cui si discute non è prevista l’improcedibilità della domanda, ma solo l’annullabilità del contratto tra difensore ed assistito.

Tribunale di Monza, sez. I, sentenza 25 marzo 2014, Est. Mariconda

La violazione dell’obbligo d’informazione da parte dell’avvocato è causa di annullamento del contratto di patrocinio, ma la relativa legittimazione ex art. 1441 c.c. spetta solo alla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

Tribunale di Milano, sez. I, sentenza 17 luglio 2014, Est. Gattari

L’assenza dell’informativa al cliente prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 non comporta nullità della procura rilasciata al difensore, bensì eventualmente – ove l’informativa non sia stata fornita al cliente – l’annullabilità del contratto di patrocinio concluso tra il difensore e il cliente, che solo quest’ultimo può far valere; ne deriva che la violazione degli obblighi informativi previsti dal citato D.Lgs. non può essere utilmente invocata dalla controparte processuale.

Tribunale di Firenze, sez. III, sentenza 10 settembre 2014, n. 2626, Est. Guida

La dedotta omissione d’informativa, sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di controparte alla propria assistita non determina l’improcedibilità

Tribunale di Massa, sentenza 26 marzo 2015, n. 314, Est. Provenzano

La mancata allegazione all’atto introduttivo dell’informativa in forma scritta alla parte assistita relativa alla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile, formalità prevista dall’art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010, lungi dal comportare conseguenze sul piano processuale (tanto meno implicanti l’invalidità della citazione), determina, in base alla stessa disposizione appena citata, l’annullabilità del contratto d’opera professionale concluso dall’avvocato con il proprio assistito. Trattasi quindi di rapporto giuridico rispetto al quale la controparte è evidentemente estranea e, pertanto, priva di legittimazione e di interesse ad interloquire.

Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 25 giugno 2015, n. 650, Est. Benatti

L’omessa informazione al cliente relativamente all’azionabilità del procedimento di mediazione comporta unicamente l’annullabilità del contratto tra il cliente e il professionista e mai può portare alla nullità o improcedibilità dell’azione proposta in assenza di qualsivoglia norma che lo preveda. La mancata allegazione del documento informativo, invece, comporta solo, ex art. 4 D.Lgs. n. 28/2010, l’obbligo per il giudice, che non ritenga di disporre “d’ufficio” la mediazione, di avvertire la parte della facoltà di chiedere la stessa.

Tribunale di Milano, sez. I, sentenza 17 settembre 2015, n. 10453, Est. Baccolini

In seguito all’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 272/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010, è venuta meno – fino al successivo intervento legislativo del giugno 2013 – l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Conseguentemente, nel periodo intercorso tra la pronuncia della Corte Costituzionale e la novella legislativa che ha introdotto nuovamente (ma con alcune modifiche) la predetta obbligatorietà, il disposto di cui all’art. 4, 3° comma, del medesimo decreto, che prescriveva l’obbligo di allegare all’atto introduttivo l’informazione scritta resa dall’avvocato all’assistito con riferimento ai casi in cui la procedura di mediazione è condizione di procedibilità in ragione del rinvio all’art. 5, può ritenersi svuotata di significato.

Corte d’appello di Bologna, sez. III, sentenza 8 ottobre 2015, Est. Guidotti

La mancanza di informativa di cui all’art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010 non ha conseguenze sulla validità del mandato alle liti precedentemente conferito al legale. La violazione degli obblighi di informazione incide infatti soltanto sul rapporto tra avvocato e cliente e non sulla validità processuale degli atti.

6. L’effettività della mediazione: la partecipazione