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Il tempo di inizio del processo

Massimario di giurisprudenza (a cura di Davide Castagno)

2. La mediazione e il processo civile

2.2 Il tempo di inizio del processo

Corte d’appello di Roma, sez. II, ordinanza 28 ottobre 2010

L’art. 24 D.Lgs. n. 28/2010 circoscrive l’entrata in vigore della normativa espressamente al 1° comma dell’art. 5 e cioè alle ipotesi in cui per la prima volta vi è l’intenzione di azionare un giudizio in una delle materie che il legislatore individua ai fini del procedimento mediatorio de quo, mentre il 2° comma del medesimo articolo riserva al giudice, anche d’appello, senza alcun limite temporale, ma solo di materia, la facoltà di inviare le parti a procedere alla mediazione.

Tribunale di Modena, sez. distaccata Pavullo nel Frignano, ordinanza 8 luglio 2011, Est. Masoni

Da un punto di vista cronologico l’obbligo di mediazione concerne “i processi successivamente iniziati” dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto sulla mediazione (art. 24 del D.Lgs. n. 28/2010), ovvero, introdotti alla data del 20 marzo 2011. Tenendo però conto che il 20 marzo cadeva nella giornata di domenica, l’obbligo riguarda i processi introdotti a far data dal 21 marzo 2011. Il dubbio concernente l’inizio dei processi con assoggettamento all’obbligo in discorso appare risolubile mercè i dati normativi emergenti dal sistema processuale, occorrendo al riguardo discernere le diverse tipologie di introduzione del processo. I processi introdotti con citazione si considerano legalmente iniziati con la notificazione (art. 39, 3° comma, c.p.c.) e in particolare dal momento della “consegna del plico (da notificare) all’ufficiale giudiziario” (art. 149, 3° comma, c.p.c.), ovvero, mercè richiesta della parte a procedere a notificazione (principio applicabile anche alle notifiche non richieste all’ufficiale giudiziario perché eseguite direttamente dall’avvocato ai sensi della. L. n. 53/1994). Per i processi che iniziano con ricorso, la litispendenza è invece determinata dal deposito del ricorso in cancelleria (art. 39, 3° comma, c.p.c.), mentre per i procedimenti monitori dispone l’art. 643, 3° comma, c.p.c. che è la notificazione a determinare la pendenza della lite.

Tribunale di Palermo, sez. distaccata Bagheria, ordinanza 11 luglio 2011, Est. Ruvolo

Tribunale di Palermo, sez. distaccata Bagheria, ordinanza 13 luglio 2011, Est. Ruvolo

Tribunale di Palermo, sez. distaccata Bagheria, ordinanza 20 luglio 2012, Est. Ruvolo

Il momento rilevante, ai fini di determinare la pendenza della lite, è quello della notificazione della citazione o del deposito del ricorso. Può porsi un problema

all’ufficiale giudiziario entro il 20 marzo 2011, ma la notifica si sia perfezionata nei confronti del convenuto dopo tale data, giacché se è vero che l’art. 149, 3° comma, c.p.c. prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna. Agli altri fini, la notifica si considera invece perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza. Ora, poiché l’art. 24 D.Lgs. n. 28/2010 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al 1° comma dell’art. 5 si applichino ai processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20 marzo 2011) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, devono probabilmente ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria) notificate al destinatario a partire dal 21 marzo 2011.

Tribunale di Lamezia Terme, ordinanza 1 agosto 2011, Est. Ianni

L’art. 24 D.Lgs. n. 28/2010 delimita il proprio ambito di efficacia ai processi iniziati dopo la sua entrata in vigore, chiarendo, nella relazione illustrativa al decreto, che in forza della disciplina transitoria le norme sulla condizione di procedibilità si applicheranno ai processi instaurati dopo 18 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2010. Tale instaurazione non può che coincidere con il perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Tribunale di Vasto, ordinanza 9 ottobre 2011, Est. Pasquale

Ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicché – per la pendenza della lite – deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato.

Tribunale di Torino, sez. IV, ordinanza 27 dicembre 2011, Est. Castellino

L’obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, costituisce un mutamento della modalità di accesso alla giurisdizione previsto da una norma di legge che, in difetto di specifica previsione mediante norma transitoria, non può applicarsi retroattivamente rispetto al momento in cui il notificante ha compiuto quanto in suo potere (consegna all’ufficiale giudiziario) per radicare il giudizio. Diversamente opinando, l’attore sarebbe privato della facoltà di valutare preventivamente, nel momento in cui intraprende l’azione giudiziaria ponendo in essere tutti gli atti in suo potere per radicarla, i costi e i tempi del giudizio, con assoggettamento a un diverso regime processuale, in dipendenza da eventi esterni e casuali e non rientranti nella sua sfera di disponibilità.

Tribunale di Campobasso, sentenza 4 gennaio 2012, Est. Cardona Albini

I processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione e ai fini della instaurazione del contraddittorio non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicché – per la pendenza della lite – deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato. È quindi infondato l’assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario. Di conseguenza va accolta l’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e dichiarata l’improcedibilità della domanda azionata.

Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, sez. distaccata Carinola, ordinanza 18 gennaio 2012, Est. Spezzaferri

L’art. 149, 3° comma, c.p.c. stabilisce l’anticipazione del perfezionamento della notifica per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario solo quando si tratta di sancire a vantaggio del notificante l’osservanza di un termine pendente, di talché, per tutti gli altri effetti, deve ritenersi che la notifica si perfezioni al momento della consegna dell’atto al destinatario. Ne deriva che, allo stato, sono da ritenersi improcedibili le domande contenute in atti di citazione (relativi a materie soggette a mediazione obbligatoria) notificate al destinatario a partire dal 21 marzo 2011.

Tribunale di Bari, sez. III, ordinanza 18 ottobre 2012, Est. Agnino

Poiché l’art. 24 D.Lgs. n. 28/2010 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al 1° comma dell’art. 5 si applicano ai processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2011 e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, come quella di cui al presente giudizio) notificate al destinatario a partire dal 21 marzo 2011.

Tribunale di Campobasso, sentenza 20 maggio 2014, n. 417, Est. Di Meo

Non è fondata l’eccezione di improcedibilità della domanda, per non avere la parte attrice esperito, preliminarmente, il tentativo obbligatorio di mediazione, allorché il giudizio si sia instaurato tra le parti prima dell’entrata in vigore (19 settembre 2013) della nuove disposizioni in tema di mediazione.

Tribunale di Firenze, sez. III, sentenza 19 febbraio 2015, n. 542, Est. Ghelardini

Tribunale di Firenze, sez. III, sentenza 24 marzo 2016, Est. Ghelardini

Nessun dubbio può porsi circa la applicabilità della disciplina della mediazione delegata ai procedimenti pendenti alla data del 21 settembre 2013, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di mediazione. Invero, in assenza di una espressa diversa disciplina transitoria ed in coerente osservanza del principio tempus regit actum, secondo cui la validità degli atti processuali deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento in cui l’atto è compiuto e non a quella in vigore alla data di avvio del processo, non vi è alcuna ragione di ritenere l’istituto in questione applicabile esclusivamente ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore. Né si traggono spunti interpretativi diversi dal disposto dell’art. 24 D.Lgs. n. 28/2010 (che differiva l’efficacia dell’originario art. 5, 1° comma, ai procedimenti avviati dopo il 21 marzo 2011), posto che tale norma si riferisce espressamente alla mediazione ante causam, oggi disciplinata dall’art. 5, comma 1 bis, e non a quella delegata/demandata dal giudice (art. 5, 2° comma), così come novellata dal D.L. n. 69/2013 (conv. con modificazioni in L. n. 98/ 2013).

Corte d’appello di Firenze, sentenza 12 marzo 2015, Est. Riviello

Non può essere pronunciata l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, se ciò è stato disposto in un provvedimento normativo successivo all’introduzione del giudizio, né può ritenersi che la mediazione possa essere disposta in grado di appello, poiché in tanto sussiste tale potere in quanto l’obbligo della mediazione fosse già sorto al momento dell’introduzione del giudizio.

Tribunale di Genova, sez. III, sentenza 13 marzo 2015, Est. Ferrari

Non sono soggette al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria le cause introdotte con ricorso in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 69/2013.

Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 25 giugno 2015, n. 650, Est. Benatti

La previsione originaria della conciliazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza n. 272/2012, la quale – come tutte le sentenze di illegittimità costituzionale – ha efficacia retroattiva, salvi i rapporti c.d. “esauriti”. Dal canto suo, la successiva reintroduzione dell’obbligo di mediazione avvenuta con il D.L. n. 69/2013 non ha effetto retroattivo.

Corte d’appello di Firenze, sez. II, ordinanza 2 ottobre 2015, Est. Santese

La L. n. 98/2013, nel riscrivere parzialmente la normativa di cui al D.Lgs. n. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (c.d. mediazione ex officio). Trattandosi di in un mero ampliamento dei poteri del giudice, tale norma è applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Tribunale di Genova, sez. I, sentenza 6 novembre 2015, n. 3203, Est. Lucca

Non sono soggette a mediazione obbligatoria le cause introdotte con citazione notificata tra la dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale, intervenuta con la sentenza n. 272 depositata il 6 dicembre 2012, e l’entrata in vigore del c.d. Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013), ossia il 21 giugno 2013, che ha reintrodotto la normativa de qua.

Corte d’appello di Campobasso, sentenza 14 gennaio 2016, Est. D’Errico

La condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, concernente il procedimento obbligatorio di mediazione, in base alle disposizioni transitorie di cui all’art. 24 dello stesso D.Lgs., è divenuta operante a far tempo dallo scadere dei dodici mesi successivi alla sua data di entrata in vigore (e quindi dal 21 marzo 2011). Essa si deve quindi applicare unicamente ai processi iniziati successivamente a tale data.

Tribunale di Milano, sez. XII, sentenza 25 febbraio 2016, Est. Tranquillo

Non sono soggette al previo esperimento della mediazione obbligatoria le cause introdotte dopo le dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 e prima dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma 1 bis, del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, a sua volta introdotto dal D.L. n. 69/2013.

Tribunale di Treviso, sez. I, sentenza 25 febbraio 2016, n. 525, Est. Ronzani

Non è improcedibile la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, allorché il processo sia stato instaurato in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2010; anche per la domanda riconvenzionale, successivamente introdotta, occorre infatti attenersi alla normativa allora vigente. Tale soluzione rispetta non solo il principio di ragionevole durata del processo e di corretto equilibrio tra mediazione e giurisdizione, ma, altresì, il dettato costituzionale (art. 3 Cost.) secondo cui sarebbe irragionevole trattare situazioni analoghe in modo differente: cosa che avverrebbe laddove si sottoponesse solo la domanda riconvenzionale, e non anche quella principale, alla suddetta condizione di procedibilità. In casi analoghi, del resto, la ratio stessa posta a fondamento della mediaconciliazione obbligatoria verrebbe meno, visto che la finalità compositiva, preventiva e deflattiva della procedura, perderebbe ragione di esistere davanti ad un giudizio correttamente instaurato e, oramai, radicato.